Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10698 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10698 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
Oggetto: notifica cartella qualità del ricevente l’atto – prova
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 28514/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (con indirizzo PEC: EMAIL)
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME rappresentata e difesa come da procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (con indirizzo PEC EMAIL)
-controricorrente -del avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Piemonte n. 393/02/18 depositata in data 22/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 11/04/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
–COGNOME NOME impugnava svariate intimazioni di pagamento eccependo la mancata notifica delle prodromiche cartelle, la violazione dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000 e la mancata allegazione degli atti presupposti;
-la CTP di Torino accoglieva l’impugnazione;
-appellava il Riscossore;
-la CTR del Piemonte con la sentenza qui oggetto di gravame ha rigettato l’impugnazione in quanto ha ritenuto non regolare la notifica di una delle cartelle oggetto del giudizio;
-ricorre ora a questa Corte il riscossore con atto affidato a due motivi di gravame;
-resiste con controricorso la contribuente;
Considerato che:
-il primo motivo di ricorso si incentra sulla violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR mancato di pronunciarsi sul motivo d’appello concernente la regolare notificazione della cartella n. NUMERO_CARTA, prodromica all’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.;
-il motivo è fondato;
-effettivamente, la sintetica motivazione della pronuncia impugnata non reca alcuna statuizione diretta alla cartella in argomento, che pure viene riportata come oggetto del giudizio nelle stesse premesse della sentenza resa dalla CTR; né può ritenersi che la sola statuizione contenuta in sentenza, relativa alla non regolarità della cartella in quanto notificata alla suocera della contribuente, sia riferita all’atto in argomento, dal momento che da quanto trascritto in ricorso per cassazione (pag. 5 dell’atto) si evince che tale atto della riscossione venne notificato al
destinatario NOME, come si desume dalla firma apposta sull’avviso di ricevimento connesso;
-il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 2697 c.c. e 2700 c.c. nonché dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 per avere la CTR erroneamente disconosciuto il contenuto dell’attestazione di notifica in mancanza della proposizione di querela di falso da parte della contribuente;
-il motivo è infondato;
-va premesso che questa Corte costantemente ritiene (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 187 del 11/01/2000; Cass. Sez. L., Sentenza n. 10089 del 01/08/2000; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18311 del 01/12/2003) che la notificazione mediante consegna a persona di famiglia richiede che l’atto da notificare sia consegnato a persona che, pur non avendo uno stabile rapporto di convivenza con il notificando, sia a lui legata da vincolo di parentela che giustifichi la presunzione di sollecita consegna; presunzione superabile da parte del notificando, che assuma di non avere ricevuto l’atto, con la dimostrazione della presenza occasionale e temporanea del familiare consegnatario;
-ne deriva che il destinatario della notifica che intenda dar la prova contraria alla presunzione di sollecita consegna deve, in primo luogo, assumere di non aver ricevuto l’atto; in secondo luogo, dar prova della presenza meramente accidentale del consegnatario nel luogo della notifica;
-orbene, per ritenere la ritualità della notificazione ex art. 139 c.p.c. non basta che la persona cui sia stata consegnata la copia sia in rapporti di parentela con il destinatario dell’atto, dovendo, invece, trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa, di persona, cioè, a lui legata da un rapporto di convivenza, né è sufficiente che nella relata di notifica il ricevente sia indicato come persona convivente. Infatti, non tutte le attestazioni contenute nella relata di notifica dell’ ufficiale giudiziario sono destinate a far fede fino a querela di falso, ma soltanto quelle riguardanti attività
svolte da lui medesimo o fatti avvenuti in sua presenza o dichiarazioni a lui rese, limitatamente al loro contenuto estrinseco, mentre non sono assistite da pubblica fede tutte le altre circostanze che non sono frutto di diretta percezione del pubblico ufficiale, ma piuttosto di indicazioni da altri fornitegli o di semplici informazioni assunte;
-sul punto, questa Corte da tempo ha stabilito (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7763 del 20/07/1999; Cass. Sez. Lav., n. 8418 del 5/04/2018) che in caso di esecuzione della notificazione ex art. 139 del codice di rito nella casa di abitazione del destinatario, mediante consegna della copia dell’atto a familiare convivente, l’ufficiale giudiziario deve indicare le generalità della persona alla quale ha fatto la consegna e dare atto nella relata di notifica della dichiarazione del consegnatario in ordine al rapporto di convivenza, ma non è tenuto, invece, a fare ricerche in ordine alla sua effettività. La relata di notifica non fa prova fino a querela di falso della sussistenza di detto rapporto, essendo detta efficacia probatoria limitata alle attestazioni concernenti l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario procedente, i fatti avvenuti in sua presenza e le dichiarazioni da lui ricevute, e non estendendosi, quanto ai fatti oggetto di queste ultime, alla loro intrinseca verità, cioè nella specie – all’effettiva esistenza del rapporto di convivenza. Tuttavia, tali dichiarazioni, in quanto rese a pubblico ufficiale, sono assistite da una presunzione di veridicità, che deve essere superata da chi la contesti con la prova contraria; in caso di notificazione ai sensi dell’art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, di vicina di casa, che ha ricevuto l’atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la
occasionalità della presenza RAGIONE_SOCIALE stesso consegnatario (cfr. Cass. n. 1971/2017; Cass. n. 146/2014; Cass. n. 12181/2013);
-invero, la relata di notifica di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta dal pubblico ufficiale procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco; non sono invece assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, sebbene tali attestazioni siano però assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo con la prova contraria (tra le tante, Cass. n. 2421/2014; n. 19021/2013; n. 25860/2008; n. 13748/2003; n. 4590/2000);
-pertanto, nel ritenere oggetto di prova la veridicità della dichiarazione (della quale si è ritenuto poi esser stata data dalla contribuente prova contraria in ordine alla sua rispondenza al vero, alla luce della dichiarazione della ricevente di esser suocera della contribuente e della prova da parte di costei della propria condizione di soggetto che non ha contratto matrimonio) resa dalla ricevente la notifica in ordine al suo rapporto con la contribuente destinataria, la CTR subalpina si è allineata ai superiori principi;
-ciò chiarito in diritto, va poi rilevato che il giudice dell’appello con accertamento di fatto non più rivedibile in questa sede di Legittimità, accogliendo l’eccezione posta in ciascun grado di giudizio da parte della contribuente ha dapprima rilevato come sia stata puntualmente eccepita l’invalidità della notifica proprio sotto il profilo del difetto di rapporto di parentela, che si è dimostrato insussistente secondo il giudizio di merito, tra consegnatario e destinatario;
-da ciò essa ha desunto il venir meno della presunzione di sollecita consegna dell’atto ricevuto al destinatario contribuente e quindi
ha correttamente ritenuto invalida la notifica in tal modo perfezionata, non risultando provato né il rapporto di parentela (stante lo stato libero della contribuente, documentalmente provato) né altro rapporto di vicinanza assimilabile alla parentela (quale potrebbe essere la convivenza, a vario titolo) stante l’inequivoco tenore letterale della relata di notifica che non fa riferimento ad altro se non alla qualifica di ‘suocera’ , senza quindi minimamente rimandare ad altro rapporto tra il soggetto consegnatario dell’atto e la destinataria RAGIONE_SOCIALE stesso;
-per tali ragioni, il secondo motivo di ricorso va rigettato;
-la sentenza, quindi, è cassata con rinvio limitatamente al profilo oggetto del primo motivo di impugnazione;
p.q.m.
accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo oggetto di accoglimento e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, l’11 aprile 2024.