Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29800 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29800 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26084/2017 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Milano, in persona dell’amministratore delegato pro tempore , nella qualità di beneficiaria della scissione parziale della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, con sede in Milano, a mezzo di rogito redatto dal AVV_NOTAIO da Milano il 27 giugno 2016, rep. n. 20865, rappresentata e difesa dal AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia il 4 aprile 2017, n. 1463/33/2017;
CATASTO CENTRALE TERMOELETTRICA
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23 ottobre 2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE ‘, nella qualità di beneficiaria della scissione parziale della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia il 4 aprile 2017, n. 1463/33/2017, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO per rettifica di rendita (da € 1.084.708,00 ad € 5.442.540,00) a seguito di procedura ‘ DOCFA ‘ in base a denuncia di variazione dell’8 novembre 2011 (all’esito di un processo di repowering , con demolizione di macchinari ed impianti non più funzionali al ciclo produttivo, realizzazione di un impianto fotovoltaico ed installazione di una caldaia ausiliaria), con riguardo alla centrale termoelettrica ubicata tra i Comuni di Carbonara Po (MN) e Sermide (MN), di cui la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ era divenuta proprietaria in conseguenza della scissione parziale della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti de ll’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Mantova il 25 ottobre 2013, n. 200/01/2013, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva accolto parzialmente il ricorso originario con riduzione del valore dei macchinari e RAGIONE_SOCIALE turbine da € 160.000.000,00 ad € 127.000.000,00, nonché del valore dell’impianto fotovoltaico da € 2.294.484,00 ad € 1.500.000,00, ai fini della rideterminazione in minus della
rendita -sul presupposto che la stima dell’amministrazione finanziaria in relazione alle turbine a vapore e a gas/GVR fosse stata rapportata ai valori indicati in una precedente dichiarazione ‘ NUMERO_DOCUMENTO ‘ della contribuente nell’anno 2004 .
L ‘RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa in prossimità dell’adunanza camerale .
CONSIDERATO CHE :
Il ricorso è affidato a sette motivi;
Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 25, comma 1, 101, comma 2, 102, comma 1, e 24, comma 2, Cost., 1, comma 1-bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché del d. interm. 6 giugno 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la competenza territoriale per la decisione dell’appello non spettasse alla sezione staccata di Brescia della medesima commissione tributaria regionale (in base all’alle gato 1 al d.m. 6 giugno 2000, che l’aveva istituita), nonostante la pregressa costituzione ivi dell’appellante, non potendo essere avocata la causa dalla sede centrale.
2.1 Il motivo è infondato.
2.2 Come si è detto, nel caso di specie, l’appello era stato proposto dalla contribuente dinanzi alla Commissione tributaria regionale per la Lombardia, mediante la rituale costituzione presso la sede staccata di Brescia, mentre la decisione era stata adottata dalla sede centrale di Milano.
2.3 In proposito, secondo l’orientamento costante di questa Corte, in tema di rapporti tra sede centrale e sezioni ‘ staccate ‘ RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie regionali, il giudice precostituito per legge a trattare gli appelli avverso le pronunce emesse
dalle commissioni tributarie provinciali di una Regione è la Commissione tributaria regionale e non la sezione ‘ staccata ‘ della stessa, non rilevando che questa operi, ‘ per criteri interni di riparto ‘ , in un determinato ambito territoriale; infatti, essendo le sezioni ‘ staccate ‘ mere articolazioni interne RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie regionali, il rapporto fra le prime e le seconde non attiene alla competenza territoriale e non incide sulla validità degli atti processuali, con la conseguenza che lo spostamento, con criteri oggettivi, di una generalità di fascicoli dalla sezione ‘ staccata ‘ alla sede centrale o viceversa non viola l’art. 25 Cost., nemmeno se disposta con riferimento a controversie già iscritte a ruolo (in termini: Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2020, n. 14995; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29886; Cass., Sez. 5^, 30 luglio 2021, n. 21861; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34394; Cass., Sez. 6^-5, 22 marzo 2022, n. 9304).
3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 24, comma 2, e 97, comma 1, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’impugnato avviso di accertamento fosse munito di adeguata motivazione, nonostante la contraddizione tra l’affermazione dell’obsolescenza tecnologica e la vetustà di alcuni manufatti (serbatoi, vasche, cabine, sala macchine/caldaie), con la conseguente condivisione del criterio proposto dalla contribuente con la dichiarazione ‘ NUMERO_DOCUMENTO ‘ nel senso di valorizzare tali beni ad 1/4 del valore iniziale, e la noncuranza per l’obsolescenza tecnologica e la vetustà degli impianti produttivi (turbine a vapore e gruppi di turbine a gas/GVR), con la conseguente attribuzione a tali beni del valore stimato
con il precedente avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO del 19 novembre 2004, e RAGIONE_SOCIALE turbine a vapore, con la spropositata elevazione del valore attribuito nell’anno 2004 di oltre il 10% (da € 36.000.000,00 ad € 40.000.000,00) 3.1 Il motivo è infondato.
3.2 Prima facie , il mezzo appare carente di autosufficienza in relazione alla motivazione de ll’atto impositivo, di cui si lamenta l’inadeguatezza per la carente esposizione dei « presupposti di fatto » e RAGIONE_SOCIALE « ragioni giuridiche » che hanno determinato la decisione dell’amministrazione finanziaria ex art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, essendo stato trascritto in ricorso il contenuto di una ‘ scheda di calcolo ‘ e di una ‘ relazione tecnica ‘, che si limitano ad elencare i valori unitari e le consistenze materiali dei singoli impianti e macchinari componenti la centrale termoelettrica, nonché a riportare la sintesi dei valori totali e la liquidazione RAGIONE_SOCIALE rendite attribuite alle singole unità catastali; per cui, tali dati sono prima facie insufficienti a fornire una completa ricostruzione sulle ragioni determinanti la revisione del classamento, a fronte della carente riproduzione del nucleo motivazionale dell’atto impositivo.
3.3 Invero, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento – il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso – è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della
motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di Cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez. 5^, 13 febbraio 2015, n. 2928; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39283; Cass., Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2022, n. 8156; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2022, n. 14905; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2023, n. 33442; Cass., Sez. 5^, 26 agosto 2024, n. 23105). Ciò in quanto non è altrimenti possibile per il giudice di legittimità verificare la corrispondenza di contenuto dell’atto impositivo rispetto alle doglianze del contribuente, venendo preclusa ogni attività nomofilattica (Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2015, n. 16010; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570).
3.4 Ad ogni modo, è incontroverso tra le parti, come emerge anche dalla sentenza impugnata, che l’atto impositivo in contestazione proviene da dichiarazione di variazione (artt. 20 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, nel testo novellato dall’art. 2 del d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514, e 56 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142), che è stata presentata secondo la procedura (c.d. ‘ DOCFA ‘) disciplinata dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701.
3.5 Come è noto, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura ‘ DOCFA ‘, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal
contribuente non siano stati disattesi dall’amministrazione finanziaria e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^-5, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 17016; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass., Sez. 6^5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41179; Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11281; Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2023, nn. 31032 e 31073; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2024, n. 9127).
3.6 La fattispecie in disanima è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi, giacché i dati forniti dalla contribuente non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutati dall’amministrazione finanziaria con riferimento all’attribuzione della rendita del fabbricato; per cui, è possibile (e, il più RAGIONE_SOCIALE volte, accade) che la eventuale difformità tra la classificazione denunciata dal contribuente e la classificazione accertata dall’amministrazione finanziaria nell’ambito della procedura ‘ DOCFA ‘ derivi da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale; il che esime, comunque, l’amministrazione finanziaria dall’onere di
formulare una motivazione più particolareggiata per l’atto di riclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all’esito dell’accertamento rispetto alla proposta del contribuente (Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3104).
3.7 Nel caso di specie, secondo l’accertamento fattone dal giudice di appello, l’avviso di accertamento con rettifica di rendita -riveniente da pro cedura ‘ DOCFA ‘ -conteneva tutti gli elementi descrittivi e valutativi della nuova rendita, idonei a porre in grado la contribuente di adeguatamente ed immediatamente percepire i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa, dandosi atto nella sentenza impugnata che l’amministrazione finanziaria: « -Prendeva atto dell’estromissione dal ciclo produttivo e del processo di demolizione degli impianti di cui alle sezioni SE1 e SE2; Riconosceva l’intervenuto deprezzamento di valore di una serie di manufatti divenuti obsoleti condividendo la riduzione di 1/4 del valore iniziale proposto dalla società, accettando il valore indicato di € 48.093.900,00; – Non riconosceva il valore proposto per le sezioni SE3 e SE4 elevandolo da € 43.690.000’ a € 160.000.000, di cui (€) 40.000.000 per le due turbine a vapore riconvertite ed € 120.000.000 per le tre turbine a gas, rettificando la rendita proposta da e 1.841.078 ad € 4.161.879; -Non riconosceva il valore proposto per l’impianto fotovoltaico elevandolo da € 885.000 ad € 2.2 94.484, rettificando la rendita da (€) 22.770 ad € 45.890 » .
E tanto basta, in disparte il deficit di autosufficienza della censura, a disattenderne le contestazioni, anche in considerazione dell’allegazione ad abundantiam di una « scheda di calcolo dettagliata della rendita catastale con l’indicazione RAGIONE_SOCIALE destinazioni, RAGIONE_SOCIALE consistenze e RAGIONE_SOCIALE valutazioni unitarie riferite alle due unità immobiliari che compongono il
complesso » e di una « relazione tecnica relativa al procedimento di stima indiretto per valore di ricostruzione deprezzato, in rapporto allo stato attuale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari ».
3.8 Per il resto, le ulteriori contestazioni sul merito RAGIONE_SOCIALE valutazioni dell’amministrazione finanziaria non attengono alla congruenza motivazionale dell’atto impositivo, ma concernono il rapporto tributario e devono essere sottoposte al vaglio dell’accertamento giudiziale in base alla ripartizione dell’onere probatorio in subiecta materia ; invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nelle controversie riguardanti la verifica della attendibilità del provvedimento di classamento, emesso dall’amministrazione finanziaria in rettifica di quello proposto dal contribuente a mezzo della procedura ‘ DOCFA ‘ di cui al d.m. 19 aprile 1994, n. 701, l’onere di provare nel contraddittorio con il contribuente gli elementi di fatto giustificativi della propria pretesa, nel quadro del parametro prescelto, spetta alla stessa amministrazione finanziaria, salva comunque la facoltà del contribuente di assumere su di sé l’onere di dimostrare l’infondatezza della pretesa di maggiore rendita catastale, avvalendosi dei criteri astratti utilizzabili per l’accertamento del classamento o del concreto raffronto con le unità immobiliari presenti nella stessa zona censuaria in cui è collocato l’immobile; ne consegue che il giudice del merito, dovendo verificare se la categoria, la classe e la rendita attribuite all’immobile risultino adeguate secondo i dati presenti nella motivazione dell’atto, non può trarre tale prova positiva dall’insuccesso dell’onere probatorio assunto dal contribuente, in difetto dell’assolvimento dell’onere della prova posto a carico dell’amministrazione finanziaria (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 20 giugno 2013, n. 15495; Cass., Sez. 5^,
11 maggio 2020, n. 8724; Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2021, n. 13341; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2022, n. 23535; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2023, n. 12747; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2024, n. 16569).
Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato rigettato l’appello con motivazione carente o apparente in relazione al mancato apprezzamento della perizia stragiudiziale di parte, con la quale il tecnico incaricato dalla contribuente aveva illustrato il processo di repowering , in sede di valutazione degli impianti e dei macchinari per la rideterminazione della rendita imputabile alla centrale termoelettrica, non essendo stati spiegate le ragioni idonee a giustificare la congruità dei valori di € 127.000.000,00 per i macchinari e le turbine e di € 1.500.000,00 per l’impianto fotovoltaico.
4.1 Il motivo è infondato.
4.2 C ome è noto l’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che: « La sentenza deve contenere: (…) 4) la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto; (…) ».
4.3 Per costante giurisprudenza di questa Corte, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a
fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2024, n. 7613; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2024, n. 9446).
4.4 Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘ motivazione apparente ‘, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Se z. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2024, n. 2029; Cass., Sez. 5^, 21 marzo 2024, n. 7613; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2024, n. 9446); 4.5 Nella specie, però, non si può ritenere che la sentenza impugnata contenga un’ inadeguata illustrazione RAGIONE_SOCIALE ragioni sottese al rigetto del l’appello con riguardo all’esposizione dei « criteri tecnico-estimativi da essa utilizzati nel confermare i valori attribuiti dalla CTP ai macchinari, alle turbine ed all’impianto fotovoltaico ».
A tale riguardo, a fronte della contestazione mossa dall’appellante circa « il mancato riconoscimento della vetustà e dell’obsolescenza tecnologica RAGIONE_SOCIALE due turbine a vapore
(gruppi 31 e 41) e dei tre gruppi di turbine gas/GVR (gruppi E, G ed H) avendo per le prime attribuito lo stesso valore del 2004 e, per il secondo, un valore addirittura superiore », il giudice del gravame ha ritenuto che: « La questione non appare fondata. L’RAGIONE_SOCIALE, per quanto riguarda le strutture di fabbrica, ha applicato un coefficiente di deprezzamento del 75% rispetto alle valutazioni riportate nel precedente DOCFA; con riferimento agli impianti fissi in dotazione alla centrale termoelettrica, l’Uffici o non ha invece considerato giustificato il coefficiente di deprezzamento del 65,6% proposto dalla società non considerandolo adeguato allo stato attuale dell’unità immobiliare, specificando di aver limitato le considerazioni dell’incidenza della vetustà al solo arco temporale compreso tra una revisione degli estimi e la successiva, periodo che è previsto in dieci anni dall’art. 37, comma 2, del TU di cui al D.P.R. n. 917/1986 e, alla luce di tali disposizioni, non ravvisando la sussistenza di elementi tali da giustificare una perdita significativa di capacità produttiva, ha mantenuto i valori precedentemente attribuiti con la DOCFA del 2004 agli impianti relativi ai gruppi di produzione con turbogas RAGIONE_SOCIALE sezioni 3 e 4, incrementando invece i gruppi di produzione con turbina a vapore dei costi del processo di repowering non considerati in perizia. Del pari, con riferimento all’impianto fotovoltaico, impianto installato nel 2010 e tecnologicamente all’avanguardia, ha ritenuto non condivisibile la valutazione di parte (deprezzamento del 58%), effettuata considerando l’intero arco temporale di vita del manufatto, non potendosi prescindere dal periodo ordinario di dieci anni fissato dal legislatore. In ogni caso, ritiene fuorvianti le valutazioni di parte con rif erimento alla capacità reddituale dell’impianto, non condivisibili all’interno di un procedimento indiretto di stima
adottato per la determinazione della rendita catastale effettuato con riferimento al costo di produzione deprezzato. Sul punto l’appellante insiste nell’affermare che il valore venale si stabilisce con riguardo al costo di ricostruzione, applicando su questo un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale RAGIONE_SOCIALE unità immobiliari. Alla dichiarazione di principio non seguono però elementi convincenti per contrastare le affermazioni dell’Ufficio. Non si può non evidenziare che i giudici di primo grado, in parziale accoglimento del ricorso introduttivo, hanno ridotto gli importi accertati (da € 160.000,00 a € 127.000,00 per i componenti della centrale elettrica e da € 2.294.484,00 a € 1.500,00 per l’impianto fotovoltaico), riduzione d’importo tale da poter considerare ampiamente accolte le doglianze della società appellante ».
4.6 Invero, tale motivazione appare ampiamente esaustiva, contenendo una articolata e dettagliata esplicitazione RAGIONE_SOCIALE ragioni sottese alla diversificazione dei criteri estimativi per i distinti tipi di cespiti (macchinari ed impianti), con puntuali riferimenti al contenuto della perizia stragiudiziale di stima prodotta dalla contribuente per tentare di contrastare la difforme valutazione dell’amministrazione finanziaria .
4.7 Per cui, valutandosi la congruenza e l’adeguatezza di tal i argomentazioni, il decisum può ritenersi oltremodo sufficiente a soddisfare il requisito del minimum costituzionale.
Con il quarto motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa la decisione secondo equità del giudice di prime cure in ordine all’adozione dei valori di € 127.000.000,00 per i macchinari e le turbine e
di € 1.500.000,00 per l’impianto fotovoltaico , senza tener conto della perizia stragiudiziale di parte e senza disporre l’esperimento di una consulenza tecnica d’ufficio, nonostante le premesse che anche le turbine sono soggette ad usura costante ed a perdita dell’efficienza e che l’impianto fotovolt aico riveste un’importanza secondaria nell’economia aziendale.
Con il quinto motivo, si denuncia violazione dell’art. 113 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stata confermata dal giudice di secondo grado la decisione secondo equità del giudice di primo grado in ordine all’adozione dei valori di € 127.000.000,00 per i macchinari e le turbine e di € 1.500.000,00 per l’impianto fotovoltaico.
I motivi – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza alla presunta conferma dell’estimazione equitativa del giudice di prime cure -sono infondati.
7.1 Premesso che il processo tributario è annoverabile tra quelli di ” impugnazione-merito “, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria, sicché il giudice, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2008, n. 25909; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2016, n. 13294; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2019, n. 12467; Cass., Sez. 5^, 26 febbraio 2020, n. 5160; Cass., Sez. 5^, 10 settembre 2020, n. 18777; Cass., Sez. 5^, 17 maggio
2021, n. 17233; Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2022, n. 15899; Cass., Sez. 5^, 26 maggio 2022, n. 17189; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2022, n. 34723; Cass., Sez. 5^, 20 settembre 2023, n. 26882; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19840), il giudice tributario non può limitarsi a rideterminare in minus la rendita con il mero richiamo ad un parametro equitativo (o ad un parametro similare); in altri termini, tale operazione di rideterminazione della corretta entità della pretesa tributaria non può avvenire sulla base di un inesistente potere di equità sostitutiva, ma, in applicazione della regola generale della pronuncia secondo diritto, deve essere corredata da una motivazione contenente l’esposizione RAGIONE_SOCIALE circostanze di fatto, desunte dalle risultanze probatorie in atti, e RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto, poste alla base della rideterminazione dell’imponibile (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2016, n. 13294; Cass., Sez. 5^, 17 aprile 2019, n. 10658; Cass., Sez. 5^, 24 settembre 2019, n. 23714; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2020, nn. 28174 e 28175; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2022, n. 29993; Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2023, n. 13726).
7.2 Difatti, per univoco orientamento di questa Corte, il ricorso ad un ragionamento di tipo equitativo non è consentito al giudice tributario che non ha poteri di equità sostitutiva, dovendo il giudizio estimativo essere motivato in rapporto al materiale istruttorio (tra le tante: Cass, Sez. 5^, 3 settembre 2001, n. 11354; Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2005, n. 24520; Cass., Sez. 5^, 24 febbraio 2010, n. 4442; Cass., Sez. 6^-5, 21 dicembre 2015, n. 25707; Cass., Sez. 3^, 23 marzo 2018, n. 7534; Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27862; Cass., Sez. 5^, 25 giugno 2019, n. 16960; Cass., Sez. 5^, 17 marzo 2020, n. 7372; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2020, nn. 28174 e 28175; Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5782; Cass., Sez.
5^, 18 maggio 2023, n. 13726). Invero, ai sensi dell’art. 113, primo comma, cod. proc. civ.: « Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità ».
7.3 L’equità, dunque, costituisce una deroga eccezionale al principio di legalità della decisione giudiziaria, sicch é il giudizio di equità presuppone sempre un ‘ espressa previsione legislativa che lo autorizzi; poiché nei casi in cui la legge consente il giudizio di equità si verifica una vera e propria sostituzione del giudizio di stretta legalità, si fa riferimento alla equità “sostitutiva”, per distinguerla dalla equità integrativa (o correttiva), che si verifica quando il giudice applica pur sempre una norma di legge, ma quest’ultima presenta una fattispecie interpretativa incompleta, sicch é il legislatore rimette alla valutazione equitativa del giudice la determinazione di un elemento del rapporto controverso (come nel caso di liquidazione del danno esistenziale con i criteri equitativi uniformi adottati negli uffici giudiziali di merito: Cass., Sez. 3^, 11 novembre 2019, n. 28988; Cass., Sez. 3^, 11 novembre 2019, n. 28986; Cass., Sez. 3^, 4 agosto 2022, n. 24227; Cass., Sez. 3^, 27 luglio 2024, n. NUMERO_DOCUMENTO).
7.4 Per questa Corte, dunque, non essendo il giudice tributario dotato di poteri di equità sostitutiva, non può ridurre ad una determinata percentuale la rendita accertata, sulla base, peraltro, di ‘ DOCFA ‘ presentata dal contribuente, senza precisarne le ragioni (in termini: Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2023, n. 13726).
7.5 Tuttavia, nel caso di specie, anche alla luce RAGIONE_SOCIALE argomentazioni richiamate nello scrutinio RAGIONE_SOCIALE precedenti censure, si deve escludere che il giudice di appello si sia limitato a confermare una decisione meramente ‘ equitativa ‘
del giudice di prime cure, avendo rilevato , tra l’altro, che: « La CTP ha valutato tutte le eccezioni sollevate dalla contribuente nel giudizio di 1° grado e, dopo averle, esaminate è arrivata alla conclusione, nel pieno rispetto RAGIONE_SOCIALE sue prerogative, che ‘una stima del valore degli impianti non possa esser rigorosamente analitica e segmentata (come dimostra la stessa perizia di parte allegata dalla ricorrente ed inevitabilmente non ancorata ad elementi valutativi attinenti specificamente ad ogni singolo macchinario o parte di macchinario) e debba necessariamente fondarsi su criteri di verisimiglianza, anziché sull’accert amento con esattezza matematica dei valori residuo(i) dei singoli elementi e della loro media ponderata ».
8. Con il sesto motivo, si denuncia omessa motivazione sopra un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stata tenuta in conto dal giudice di secondo grado « la documentazione (…) prodotta in prime cure dalla Società e le cui risultanze la Società ha richiamato nel pregresso grado) volta a dimostrare che la rendita catastale validata da altri uffici dell’RAGIONE_SOCIALE del territorio con riguardo ad altre centrali era di gran lunga inferiore rispetto a quella attribuita alla centrale di Sermide benché la potenza in MW prodotta dalle prime centrali e la superficie stessa da queste altre centrali occupata fosse di gran lunga maggiore rispetto alla potenza espressa ed alla superficie occupata dalla centrale di Sermide », tralasciando anche le conclusioni della perizia stragiudiziale di parte in ordine alla progressiva diminuzione dei benefici economici ottenibili dall’esercizio di una centrale termoelettrica per l’incidenza di vari fattori (decadimento RAGIONE_SOCIALE prestazioni dei componenti, obsolescenza tecnologica rispetto ai progressi RAGIONE_SOCIALE centrali più moderne, mutate condizioni del mercato elettrico).
8.1 Il motivo è infondato.
8.2 Come è noto, l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il ” fatto storico “, il cui esame sia stato omesso, il ” dato “, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ” come ” e il ” quando ” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua ” decisività “, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2022, n. 17359; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2023, n. 36426; Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2024, n. 3404).
8.3 L ‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426) né l’omessa disanima di questioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2022, n. 37346; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. 1^, 29 febbraio 2024, n. 5426). 8.4 Vieppiù, va evidenziato che la consulenza tecnica di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili (Cass., Sez. 6^-2, 9 aprile 2021, n. 9483; Cass., Sez. 1^, 20 giugno 2022, n. 19846). In sintonia con tale esegesi, questa Sezione ha più volte ribadito che la perizia stragiudiziale, ancorché asseverata con giuramento, costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva, onde il giudice del merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute quando ponga a
base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e che, ai fini della adeguatezza della motivazione, il giudice non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’ iter logico seguito nella valutazione degli stessi, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., Sez. 5^, 25 dicembre 2018, n. 33503; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3104; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16579; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2021, n. 17396; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2022, n. 7925; Cass., Sez. 5^, 24 marzo 2022, n. 9541; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2023, n. 21727; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2024, n. 9462).
8.5 Ad ogni modo, la sentenza impugnata ha dato conto di aver soppesato -oltre alle conclusioni della perizia stragiudiziale di parte, che sono state menzionate nello scrutinio di precedenti censure -anche la comparazione estimativa con i valori di altre centrali termoelettriche (ancorché diverse da quelle indicate dalla contribuente nella nota depositata il 17 settembre 2013), esponendo le ragioni che lo hanno indotto a discostarsene: « L’Ufficio ha evidenziato anche i valori di confronto/riferimento RAGIONE_SOCIALE centrali termoelettriche di Ostiglia e di Mantova (convertite a ciclo combinato e turbina di recupero del vapore) di potenza confrontabile con la centrale di Sermide ed utilizzati per l’esame dei costi degli impianti di produzione. Più in particolare, con riferimento ai valori attribuiti ai gruppi 31 e 41 di produzione RAGIONE_SOCIALE Sezioni SE3 e(d) SE4, oggetto di contestazione, la causa dell’incremento di valore è da ricercarsi
nel costo del processo di repowering RAGIONE_SOCIALE turbine, costo non considerato nella perizia del AVV_NOTAIO COGNOME depositata dalla società ».
Aggiungasi che la censura si fonda su una contrapposizione tra diversi parametri estimativi (sotto il profilo del rapporto aritmetico tra la potenza in MW e la rendita attribuita alle centrali termoelettriche indicate ‘ a campione ‘ ), sostenendo la prevalenza -sul piano dell’attendibilità tecnica – di quelli proposti dalla contribuente (anche sulla scorta della perizia stragiudiziale di parte) rispetto quelli prescelti dall’amministrazione finanziaria, finendo col risolversi nella sollecitazione ad una revisione del merito, che è preclusa al giudice di legittimità.
8.6 Inoltre, va ricordato che il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è censurabile per cassazione solo ai sensi dell’art. 360, pri mo comma, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all’omesso esame di specifici fatti oggetto di discussione tra le parti, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza impugnata o dagli atti processuali e la cui decisività avrebbe consentito lo svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio (in termini: Cass., Sez. 1^, 23 marzo 2017, n. 7472; Cass., Sez. Lav., 25 agosto 2023, n. 25281). Laddove, nella specie, come si è già detto, non è stato attinto l’omesso esame di ‘ fatti storici ‘, bensì di criteri o indici valutativi.
Con il settimo motivo, si denuncia violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., nonché del principio generale di non contestazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado della circostanza incontroversa tra le
parti, che altri uffici provinciali dell’RAGIONE_SOCIALE avevano attribuito una rendita inferiore alle centrali termoelettriche assunte a comparazione (Turbigo e San Filippo del Mela), nonostante la maggiore potenza prodotta in MW da queste ultime.
9.1 Il motivo è infondato.
9.2 S econdo l’orientamento costante di questa Corte, la ‘ non contestazione ‘, assurta dopo la novellazione dell’art. 115 cod. proc. civ. (da parte dell’art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69), a principio generale del processo, e come tale suscettibile di essere applicato anche nel giudizio tributario, seppure al netto della specificità dettata dalla non disponibilità dei diritti controversi nel processo de quo , concerne esclusivamente il piano (probatorio) dell’acquisizione del fatto non contestato, ove il giudice non sia in grado di escluderne l’esistenza in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo; inoltre, va altresì considerato che il principio di non contestazione, applicabile anche al processo tributario, trova qui, comunque, un limite strutturale insito nel fatto che l’avviso di accertamento (o di rettifica) non è l’atto introduttivo del processo, quanto piuttosto l’oggetto (immediato), per lo meno nei casi in cui venga in questione la pretesa fiscale in esso riportata, sicché la cognizione del giudice è limitata dai profili che siano stati contestati col ricorso, e anche laddove, in base all’art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l’attenzione sia rivolta alle difese dell’amministrazione pubblica resistente, e si intenda sottolineare che la parte resistente deve all’atto della costituzione in giudizio esporre « le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente », indicando « le prove di cui intende valersi » e proponendo « altresì le eccezioni processuali e di merito che
non siano rilevabili d’ufficio », non per questo può trascurarsi che l’amministrazione fonda la pretesa su un atto preesistente al processo, nel quale i fatti costitutivi sono stati già allegati in modo ovviamente difforme da quanto ritenuto dal contribuente; ne consegue che l’onere di completezza della linea di difesa, che in concreto si desume dal suddetto art. 23, per quanto interpretato in coerenza col principio di non contestazione oggi desumibile dall’art. 115 cod. proc. civ., non può essere considerato come base per affermare esistente, in capo all’amministrazione, un onere aggiuntivo di allegazione rispetto a quanto già dedotto nell’atto impositivo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2015, n. 2196; Cass., Sez. 5^, 18 maggio 2018, n. 12287; Cass., Sez. 5^, 23 luglio 2019, n. 19806; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2020, n. 22015; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17698; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2022, n. 36028; Cass., Sez. 5^, 27 dicembre 2022, n. 37844; Cass., Sez. 5^, 14 giugno 2023, n. 16984; Cass., Sez. 5^, 8 agosto 2024, n. 22526; Cass., Sez. 5^, 4 ottobre 2024, n. 26019).
9.3 Pertanto, il silenzio serbato in sede processuale dall’amministrazione finanziaria rispetto alla documentata attribuzione di rendite inferiori a centrali termoelettriche con una potenza maggiore in MW non poteva equivalere ad una sorta di accettazione e di riconoscimento (con efficacia vincolante) di un diverso criterio di stima -rispetto a quello posto a base del l’ atto impositivo e corretto in minus dal giudice di prime cure -ai fini della valutazione della centrale termoelettrica in questione per l’attribuzione della rendita, come si può evincere proprio dalla trascrizione RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni in sede di appello (dalla pagina 59 alla pagina
63 del ricorso), nelle quali si sottopongono a critica analitica le singole doglianze della contribuente.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, dunque, apprezzandosi la inammissibilità/infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
A i sensi dell’ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 5.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 23 ottobre