Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10657 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10657 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
Oggetto: notifica cartella
di pagamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.NUMERO_DOCUMENTO. 27429/2020 proposto da: AVV_NOTAIO in
COGNOME NOME rappresentato e difeso da ll’av forza di procura speciale in atti (PEC: EMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (con indirizzo PEC: EMAIL)
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 828/23/20 depositata in data 28/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 11/04/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
–COGNOME NOME ricorreva avverso l’intimazione di pagamento notificatagli da parte del riscossore relativa a svariate cartelle relativi ai periodi di imposta dal 1997 al 2006; di tali atti presupposti il contribuente eccepiva l’inesistenza, quali atti notificati a mezzo EMAIL senza attestazione di conformità; eccepiva inoltre la prescrizione dei crediti riferiti alle cartelle impugnate;
-il giudice di primo grado accoglieva il ricorso in parte annullando quattro RAGIONE_SOCIALE cartelle impugnate; rigettava nel resto l’impugnazione ;
-appellava il contribuente;
-con la sentenza oggetto di ricorso di fronte a questa Corte la CTR ha rigettato il gravame del contribuente;
-ricorre COGNOME NOME con atto affidato a tre motivi di ricorso; resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE -riscossione;
Considerato che:
-il primo motivo di impugnazione si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 36 del d. Lgs. N. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. per avere la CTR campana erroneamente affermato la regolarità della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento n. NUMERO_CARTA e n. NUMERO_CARTA prodromiche all’intimazione di pagamento impugnata, con carenza assoluta di motivazione della sentenza impugnata sub specie di motivazione apparente;
-ritiene parte ricorrente, in sintesi, che la CTR abbia rigettato l’appello del contribuente con considerazioni e affermazioni che non estrinsecano il percorso argomentativo che l’ha condotta decisione dato che non è dato comprendere quale documentazione la CTR abbia esaminato e la valenza probatoria RAGIONE_SOCIALE stesse per sconfessare quanto emerso dalle relate di notifica prodotto dal concessionario, posto a confronto con quanto invece attestato nel certificato storico di residenza prodotto dal contribuente;
-il motivo, così come articolato, è infondato;
-dalla lettura della sentenza impugnata si evince infatti che secondo la CTR ‘dalla documentazione prodotta dall’agenzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riscossione emerge che la cartella NUMERO_CARTA risulta notificata al contribuente in Napoli alla INDIRIZZO in data 19 maggio 2008 mediante consegna dell’atto a tale battaglia NOME, qualificatosi quale persona addetta alla casa’. A fronte di tali risultanze dagli atti del procedimento notificatorio, la CTR ha dimostrato in motivazione di aver preso in esame la documentazione relativa alla residenza del contribuente – vale a dire le certificazioni anagrafiche prodotte in atti e trascritte in ricorso per cassazione – dal momento che essa ben chiarisce in primo luogo come ‘… che il predetto luogo fosse un domicilio del destinatario dell’atto da notificare emerge dall’accettazione dell’atto da parte della persona che lo ha ricevuto e dalla qualificazione di se stessa che la stessa ne ha fatto per cui nulla può essere addebitato all’incaricato della notifica tenuta valuta unicamente lo stato di evidente capacità della stessa’;
-ancora, ribadisce la sentenza impugnata che ‘in merito all’avvenuta notifica della prima cartella in INDIRIZZO, che il contribuente assume non essere mai stata la sua residenza facendone discendere la novità della notifica in quanto non effettuata presso il domicilio fiscale, il collegio ribadisce…’;
-tale affermazione consente di ritenere come l’eccezione posta dal contribuente che sostiene non aver mai risieduto all’epoca della notifica in INDIRIZZO essendo invece residente il INDIRIZZO, sia stata presa in esame ma in concreto disattesa poiché il giudice dell’appello ha ritenuto che ‘… l’avvenuta accettazione dell’atto da parte della persona capace qualificatasi quale addetta a quella abitazione impone di ritenere che in quel momento quello era il domicilio del destinatario dell’atto da notificare che certamente prevale rispetto ad una procedura di reperibilità, sia pure relativa, che altrimenti avrebbe
dovuto essere attivata con riferimento al luogo di residenza RAGIONE_SOCIALE stesso contribuente’;
-il secondo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 140 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto e nullità della sentenza per avere il giudice di appello erroneamente affermato la regolarità della notifica della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA prodromica all’intimazione di pagamento impugnata;
-sostiene il contribuente che i giudici d’appello hanno mancato di esprimere una valutazione critica RAGIONE_SOCIALE questioni dedotte dall’appellante con i motivi di impugnazione della sentenza di primo grado, motivi supportati dalle risultanze del certificato storico di residenza richiamato (secondo il quale all’epoca della notifica il contribuente era residente in INDIRIZZO);
-il motivo, nella parte in cui propone una censura motivazionale, è infondato;
-invero, la motivazione della CTR, congrua, si è pronunciata sui fatti di causa e, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso inconsiderazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti. Non essendo più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza
di ‘mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata (Cass. n. 23940 del 2018; Cass. sez. un. 8053 del 2014), a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v., ultimamente, anche Cass. n. 7090 del 2022). In questo caso, la motivazione esiste, risulta ampia e chiara, priva di contraddizioni; essa raggiunge quindi il c.d. ‘minimo costituzionale’ consentendo il controllo sul percorso logico -giuridico svolto;
-nella seconda sua articolazione, in cui si duole del mancato esame RAGIONE_SOCIALE risultanze anagrafiche, il motivo è parimenti privo di fondamento;
-la CTR fa qui riferimento, sia pure sintetico, alla ‘documentazione prodotta’ dalla quale si evince il perfezionamento della notifica secondo la procedura di reperibilità attiva in assenza del destinatario dal suo domicilio ‘in INDIRIZZO‘, con ciò dimostrando di aver non solo esaminato gli atti del procedimento notificatorio ma di avere anche rilevato la coincidenza tra l’indirizzo indicato nell’atto da notificare – la cartella, anche trascritta in ricorso per cassazione, nel rispetto del principio di specificità e localizzazione – il certificato anagrafico prodotto dal contribuente;
-il terzo motivo di gravame deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d. Lgs. N. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
-sostiene parte ricorrente che la pronuncia gravata ha reso motivazione omessa insufficiente contraddittoria con riguardo alla questione concernente la nullità/inesistenza della rappresentanza
e della costituzione in giudizio dell’RAGIONE_SOCIALE riscossione tramite avvocato del libero foro;
-il motivo è infondato sia quanto alla censura motivazionale, sia quanto alla questione di diritto che pone, sostenendo la invalidità di detta modalità di partecipazione al processo da parte del Riscossore;
-la questione della difesa in giudizio del nuovo ente è stata affrontata di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (S.U. 31241 del 29/11/2019; Cass. n. 31241 del 29/11/2019), che hanno enunciato, nell’interesse della legge e per risolvere la devoluta questione di massima di particolare importanza, i seguenti principi di diritto: “(a) impregiudicata la generale facoltà di avvalersi di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE si avvale: 1) dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei casi previsti come ad essa riservati dalla RAGIONE_SOCIALE con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; 2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., di avvocati del libero foro – nel rispetto degli art. 4 e 17 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 del d.l. n. 193 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’RAGIONE_SOCIALE erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio; (b) quando la scelta tra il patrocinio dell’RAGIONE_SOCIALE erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla RAGIONE_SOCIALE tra lRAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE o di indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, la costituzione
dell’RAGIONE_SOCIALE a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”(Cass. S.U. sent. n. 30008/2019);
-quanto alla difesa in giudizio, il comma 8 dell’art. 1 del d.l. n.193/2016, conv. dalla legge n. 225/2016, dispone: “l’ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’articolo 43 del testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi e RAGIONE_SOCIALE norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e sull’ordinamento dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sentito l’ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546″. Deve, inoltre, rilevarsi che la norma di interpretazione autentica dell’articolo 4-nonies, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che “il comma 8 citato si interpreta nel senso che la disposizione dell’articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l’RAGIONE_SOCIALE, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei giudizi a quest’ultima
riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ad assumere il patrocinio”;
-tale ultimo articolo, quindi, chiarisce, con validità ex tunc , che la delibera motivata è necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie vertano su tematiche riservate all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e su base convenzionale ed essa sia disponibile ad assumerle;
-il legislatore ha voluto affermare che la fonte primaria della difesa erariale, in forza dell’art. 1, comma 8, è la convenzione, cui occorre in primo luogo fare riferimento onde verificare la validità del mandato difensivo. L’art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611/1933 – con la necessità di adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza -opera, dunque, solo nel caso in cui ARAGIONE_SOCIALE., nonostante la specifica controversia rientri, in forza della convenzione, tra quelle di competenza dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che non intenda di essa avvalersi;
-in sostanza, non è più sostenibile che la regola generale sia l’avvalimento dell’avvocatura erariale e che quello di avvocati del libero foro sia un’eccezione, perché il tenore testuale della norma – a differenza di quanto solo in apparenza risulta dalle previsioni regolamentari e che oltretutto, per principio generale, non sono in grado di interferire sulle norme di rango primario – esclude con chiarezza sia l’organicità che la stessa esclusività del patrocinio erariale, per quanto «autorizzato», per la chiara alternatività (con l’utilizzo dell’avverbio “altresì”) tra le due facoltà radicate in capo all’RAGIONE_SOCIALE;
-pertanto, il richiamo, operato dall’art. 1, comma 8, all’art. 11, comma 2, del d. Lgs. n. 546 del 1992, secondo cui l’ufficio dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell’agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale
sovraordinata, non esclude che si applichino le nuove disposizioni sulla difesa tecnica (nella dicotomia “pubblica-del libero foro”) dettate dalla prima parte RAGIONE_SOCIALE stesso comma 8;
-in conclusione, nel caso in esame, anche alla luce RAGIONE_SOCIALE ius superveniens , l’RAGIONE_SOCIALE ben poteva costituirsi con avvocato del libero foro, come correttamente ha ritenuto il giudice di merito;
-conseguentemente il ricorso è rigettato;
-le spese sono liquidate secondo la soccombenza;
p.q.m.
rigetta il ricorso condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in euro 2.400,00 oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, l’11 aprile 2024.