Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10649 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10649 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
Oggetto: notifica cartella a mezzo EMAIL
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 27134/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO in forza di procura speciale in atti (con indirizzo PEC: EMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (con indirizzo PEC: EMAIL)
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore
-intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 148/06/20 depositata in data 10/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 11/04/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
-la società RAGIONE_SOCIALE impugnava la cartella di pagamento notificatale ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 ed ex art. 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972 per IRES e IVA 2011 dolendosi della illegittimità dell’atto in quanto inesistente per essere stato notificato a mezzo posta elettronica certificata; denunciava inoltre la nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione al ruolo ed il responsabile del procedimento di emissione notifica della cartella;
-il giudice di primo grado accoglieva il ricorso;
-appellava Equitalia, allora Riscossore;
-con la pronuncia oggetto del presente giudizio di legittimità, la CTR ha accolto l’impugnazione del riscossore è compensato interamente alle spese dei due gradi di giudizio;
-ricorre a questa Corte RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a tre motivi di gravame; resiste con controricorso l’Amministrazione Finanziaria;
-il Riscossore è rimasto intimato in questa sede di Legittimità;
Considerato che:
-il primo motivo denuncia l’omessa pronuncia ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., per avere la CTR mancato di esprimersi in ordine alla censurata validità della cartella di pagamento notificata in forma ‘ .PDF ‘ priva di firma digitale;
-il motivo è privo di fondamento;
-come questa Corte ha già chiarito (in termini si veda Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 35541 del 19/12/2023 e anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31605 del 04/12/2019) in tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso;
-invero, l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito moRAGIONE_SOCIALE approvato con decreto Ministeriale che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice;
-il secondo motivo di ricorso si incentra sulla violazione degli artt. 22, 23, 23bis, 23 ter, 24 Codice dell’ Amministrazione Digitale (d. Lgs. N. 82 del 2005) e delle specifiche tecniche ex art. 34 c. 1 del d.M. n. 44 del 2011 con riferimento all’inesistenza della notifica della cartella di pagamento in quanto mancante di firma digitale; tale motivo può trattarsi congiuntamente con il successivo terzo mezzo di impugnazione che denuncia la violazione di legge, in relazione all’art. 115 c.p.c., dell’art. 156 c.p.c. per avere erroneamente la sentenza di appello ritenuto applicabile nel caso che ci occupa la sanatoria per l’atto impugnato che ha raggiunto lo scopo;
-i ridetti motivi, in sintesi, censurano ambedue la pronuncia di appello per avere essa erroneamente ritenuto validamente notificato l’atto impugnato ancorché sprovvisto di firma digitale e in ogni caso per aver ritenuto tale vizio formale dell’atto sanato dall ‘ avvenuta contestazione giudiziale della cartella medesima;
-i motivi in argomento risultano manifestamente infondati;
-le Sezioni Unite di questa Corte hanno già affermato in tema che l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna in via telematica dell’atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo legale (Cass. S.U. 28/09/2018, n. 23620; Cass. S.U. 18/04/2016, n. 7665). E proprio con riferimento alla notifica di una cartella di pagamento, si è chiarito che la natura sostanziale e non processuale dell’atto non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicché il rinvio operato dall’art. 26, comma 5, del d.p.r. n. 602 del 1973, all’art. 60 del d.p.r. n. 600 del 1973, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c. (Cass. 05/03/2019, n. 6417);
-conclusivamente il ricorso va rigettato;
-le spese sono regolate dalla soccombenza;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.800,00 oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, l’11 aprile 2024.