Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22392 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22392 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22969 -201 9 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, è domiciliata;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio legale, sito in Alba, al INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata;
– controricorrenti –
Oggetto:
Tributi –
estinzione
avverso la sentenza n. 131/07/2019 della Commissione tributaria regionale del PIEMONTE, depositata in data 24/01/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
In controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2013 nei confronti della società contribuente RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, per omesso versamento dell’IVA esposta al Quadro VH del ModNUMERO_DOCUMENTO, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Piemonte rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sfavorevole sentenz a di primo grado ritenendo che l’art. 1, comma 109, della legge n. 311 del 2004, che impone agli acquirenti di tartufi da raccoglitori occasionali, com’è nella specie la società contribuente, di emettere autofattura in relazione agli acquisti effettuati se nza diritto alla detrazione dell’IVA, andasse disapplicata in quanto in contrasto con la legislazione unionale, con la conseguenza che la società contribuente aveva diritto alla detrazione dell’IVA oggetto dell’iscrizione a ruolo.
Avverso la sentenza d’appello l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo cui replicava l’intimata con controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 19780 del 2023 questa Corte, in accoglimento dell’istanza avanzata dalla società, disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con altri ricorsi pendenti tra le parti.
Con nota del 06/05/2024, depositata telematicamente in data 10/05/2024, l’RAGIONE_SOCIALE ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese ai sensi dell’art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, avendo ricevuto dalla Direzione Provinciale di Cuneo nota del 18/04/2024 prot. n. 61907 (depositata in atti unitamente alla relativa documentazione) attestante la regolarità della domanda di definizione agevolata della controversia presentata dalla società contribuente ai sensi della legge n. 197 del 2022.
La controricorrente in data 29/05/2024 ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere avendo provveduto al pagamento integrale di quanto dovuto a seguito dell’adesione alla definizione agevolata di cui alla citata legge.
Considerato che:
Le istanze di estinzione del giudizio avanzata dall’RAGIONE_SOCIALE ricorrente e dalla controricorrente vanno accolte.
1.1. Entrambe le parti hanno dato atto che la società contribuente ha aderito alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie di dui alla legge 197 del 2022, regolarmente accettata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e perfezionatasi anche attraverso il pagamento integrale degli importi dovuti.
1.2. Da quanto detto consegue che, anche alla stregua della documentazione prodotta in atti, che conferma quanto dedotto dalle parti circa il perfezionamento della definizione agevolata della controversia cui ha acceduto la società contribuente con integrale versamento del dovuto, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
La dichiarazione di estinzione integrale del giudizio rende superfluo anche solo riferire del motivo di ricorso proposto dalla ricorrente.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma in data 12 giugno 2024