Definizione agevolata: come chiudere le liti fiscali in Cassazione
La definizione agevolata delle controversie tributarie rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso di fondamentale importanza per i contribuenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha confermato come l’adesione a tale istituto, se non seguita da istanza di trattazione, conduca inevitabilmente all’estinzione del giudizio.
Il caso oggetto di analisi
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società cooperativa. L’amministrazione finanziaria aveva contestato un maggior reddito imponibile basandosi su presunzioni di antieconomicità della gestione aziendale. Sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale avevano dato ragione alla società, rilevando vizi formali nell’invito a comparire e la particolare natura mutualistica dell’ente, che distribuiva utili sotto forma di salari.
La decisione della Suprema Corte
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione di secondo grado con quattro motivi di ricorso, lamentando violazioni di legge e difetti di motivazione. Tuttavia, la pendenza del giudizio è stata interrotta dalla scelta della società di avvalersi della definizione agevolata prevista dall’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018. La contribuente ha depositato la documentazione necessaria per sanare la lite, versando quanto dovuto secondo i parametri della normativa speciale.
L’estinzione per inattività delle parti
Il punto centrale della decisione riguarda l’applicazione del comma 13 dell’art. 6 del citato decreto. La norma prevede che, in caso di sanatoria, il processo resti sospeso fino al 31 dicembre 2020. Entro tale data, le parti hanno la facoltà di presentare un’istanza di trattazione qualora intendano proseguire il giudizio (ad esempio in caso di diniego della sanatoria). Nel caso in esame, nessuna istanza è stata depositata, rendendo l’estinzione un atto dovuto.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul mancato esercizio della facoltà di prosecuzione del giudizio entro i termini di legge. La definizione agevolata opera come una condizione legale di risoluzione della lite che, una volta perfezionata e non contestata, priva le parti dell’interesse a una decisione nel merito. Il decorso del termine del 31 dicembre 2020, senza che sia intervenuto un diniego impugnato o una richiesta di fissazione udienza, determina la chiusura tombale del fascicolo processuale.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che la definizione agevolata produce effetti processuali definitivi. Per quanto riguarda le spese di lite, la Corte ha applicato il principio della soccombenza virtuale o, più specificamente, la regola prevista dalla norma speciale: le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Questo significa che la società non ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute, ma ottiene il beneficio della chiusura definitiva di ogni pretesa fiscale relativa all’anno accertato.
Quali sono gli effetti della definizione agevolata sul processo?
L’adesione alla definizione agevolata sospende il processo e, in assenza di istanza di trattazione entro i termini di legge, ne determina l’estinzione definitiva.
Cosa succede se non si presenta l’istanza di trattazione entro il termine?
Il processo si estingue per inattività delle parti e la lite fiscale si considera definitivamente chiusa secondo i termini della sanatoria sottoscritta.
Chi deve pagare le spese legali in caso di estinzione per sanatoria?
Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, senza possibilità di ripetizione o condanna della controparte.