Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2492 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2492 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME,
–ricorrente–
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
-resistente-
avverso
La SENTENZA di COMMISSIONE TRIB.REG. SICILIA – SEZ.DIST. CATANIA n. 1845/2016 depositata il 11/05/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME sig. NOME COGNOME è socia accomandante della soc. RAGIONE_SOCIALE, che il 25 maggio 2010 vedeva l’accesso nella sua sede dei funzionari dell’Agenzia delle entrate, al cui esito ispettivo, e
con la documentazione acquisita ed offerta dalla società, era formato avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO con ripresa a tassazione sull’anno di imposta 2007 a fini di imposte dirette, Irap e Iva nei confronti della società, ma precisando altresì che ‘i l maggior reddito accertato ha rilevanza ai fini Irpef e contributivo (come reddito di impresa da imputare ai soci)’, ed era notificato a ciascuno dei tre soci, oltre che alla società, di talché ogni socio impugnava autonomamente il predetto atto impositivo.
I quattro distinti giudizi che ne scaturivano esitavano in quattro sentenze di rigetto ed erano appellate, ove veniva -tra l’altro – eccepita la violazione del litisconsorzio fra società di persone e soci.
Per quanto attiene specificamente il presente giudizio, il collegio di secondo grado rigettava il ricorso della socia contribuente e riteneva non ricorrenti le ipotesi di litisconsorzio, vertendosi in materia di profili personali dei soci e rilevando che due posizioni fossero già state definite aderendo a procedura agevolata.
Avverso questa sentenza ricorre la sig.ra NOME, nella qualità di socio della soc. RAGIONE_SOCIALE, agitando cinque motivi di ricorso, mentre l’Agenzia delle entrate si è riservata di spiegare difese in udienza.
Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, la parte ricorrente ha depositato documentazione relativa alla definizione della controversia con procedura agevolata, perfezionata dalla società e chiede quindi la cessazione della materia del contendere.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale di merito dev’essere esaminata la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere del presente giudizio per definizione del presupposto giudizio relativo alla società.
1.1. In linea di principio, la definizione agevolata della controversia da parte della società di persone non esplica effetti sui soci. Ed infatti, è stato da tempo acclarato che in tema di imposte sui redditi, gli effetti della
definizione agevolata, di cui si sia avvalsa la società di persone, non si estendono automaticamente nei confronti del socio destinatario di un separato atto impositivo atteso che, nonostante il modello unitario di rettifica, la pretesa tributaria si articola attraverso distinti avvisi, diretti a soggetti diversi (ente e soci) ed aventi ad oggetto imposte differenti (IRES ed IRPEF); pertanto, il singolo socio che intenda avvalersi del beneficio del condono fiscale è tenuto a presentare autonoma istanza (cfr. Cass. VI-5 n. 15076/2020, ma già Cass. V, n. 14490/2016; successivamente Cass. V, n. 29162/2022).
1.2. Nel particolare, è stato precisato che i soci stessi sono titolari di una distinta ed autonoma soggettivit à̀ fiscale rispetto all’ente collettivo e, poich é́ l’adesione al beneficio condonistico costituisce esercizio di libera determinazione dei contribuenti, rimessa al personale apprezzamento di ciascuno di essi, va dunque affermata l’irrilevanza, ai fini Irpef, del condono fruito dalla societ à̀ rispetto ai soci che abbiano scelto di non avvalersi di esso, sicch é́ l’Ufficio non è tenuto ad adeguare il reddito da partecipazione dei soci a quello – rideterminato in base al condono – della societ à̀ (così Cass. V, n. 29162/2022) e, per converso, l’autonomia della pretesa impositiva non può impedire ai soci di spiegare difese a tutela della propria posizione, non potendo essere pregiudicati dalle scelte di convenienza di soggetti terzi.
Non di meno, nella fattispecie all’esame, la sentenza in scrutinio muove dall’impugnazione del sopra menzionato avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO, elevato -come si è detto- nei confronti della società e dichiaratosi efficace di riflesso anche nei confronti dei soci.
Dall’esame della documentazione versata in atti, emerge che oggetto della definizione agevolata, ritualmente perfezionata, è proprio l’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO che, peraltro, colpiva in prima battuta la società.
Ne consegue che è venuta meno la pretesa tributaria o, meglio, che essa si è novata nell’importo dovuto ai sensi della definizione agevolata di cui al d.l. n. 50/2017 e che tale procedura è stata ritualmente definita, con il pagamento della prima rata.
Non sussistendo più pretesa tributaria alla base del presente giudizio, esso va dichiarato estinto per cessata materia del contendere, mentre le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all’atto della proposizione dell’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 08/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME