Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29585 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29585 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/11/2024
ORDINANZA
nel ricorso R.G. n. 11084/2023
promosso da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE (nel corso del procedimento divenuta RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), in virtù di procura speciale in atti;
contro
ricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (PEC:
EMAIL) e NOME COGNOME (PEC: EMAIL), in virtù di procura speciale in atti;
contro
ricorrente
avverso la sentenza n. 2352/2022 della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, pubblicata il 22/11/2022;
udita la relazione della causa all ‘adunanza camerale d el l’ 8/10/2024 dal Cons. NOME COGNOME;
letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE) agiva in giudizio per far accertare la non debenza delle somme oggetto degli atti di determinazione nn. AU1-AU2-AU3-AU4-AU5-AU6, emessi dalla RAGIONE_SOCIALE (ora divenuta RAGIONE_SOCIALE, di seguito RAGIONE_SOCIALE) per l’importo complessivo di € 15.662.792,14, a titolo di COSAP, oltre interessi e sanzioni, per l’occupazione abusiva, nel periodo compreso tra il 2013 e il 2018, di aree sovrastanti strade comunali mediante ponti autostradali.
Il Tribunale respingeva la domanda e la RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, deducendo che il canone non era dovuto, perché non vi era occupazione di area comunale, essendo di proprietà dello Stato i ponti autostradali che sovrastavano le strade dell’ente locale , e che comunque operava l’esenzione prevista dall’art. 30, lett. a), del Regolamento comunale, prevista per le occupazioni effettuate dallo Stato. La società aggiungeva, in via gradata, che, comunque, non doveva essere applicata la sanzione, poiché l’occupazione non era abusiva, essendo stata effettuata in virtù di un titolo legittimo, costituito dalla concessione ad essa rilasciata, essendovi anche una causa di giustificazione, che ricorre quando la condotta è tenuta in adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà, su cui il giudice di primo grado non si era neppure pronunciato.
Costituitasi l’RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello , richiamando numerosi precedenti di legittimità, respingeva l’impugnazione.
In particolare, la Corte territoriale evidenziava come il COSAP, a differenza dalla TOSAP, non fosse una tassa, ma il corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici, i cui presupposti erano però simili, essendo anche il canone dovuto per l’ occupazione di spazi ed aree, anche soprastanti o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune o della provincia, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico. Con riguardo, poi, alla prospettata esenzione per l’occupazione effettuata dall’impresa che aveva provveduto, in forza di concessione conferita dallo Stato, all’esecuzione del l’opera pubblica, di cui faceva parte il ponte autostradale, la Corte riteneva che l’occupazione dovesse considerarsi propria dell’ente concessionario (che aveva eseguito l’opera pubblica e, in cambio, aveva ottenuto il diritto di gestire e di sfruttare economicamente la stessa per un determinato periodo di tempo), e non dello Stato, senza che assumesse rilievo il fatto che il viadotto appartenesse al demanio statale e che, al termine della concessione, la gestione di esso sarebbe ritornata allo Stato, poiché, nel periodo di durata della concessione, il bene, che pure era funzionale all’esercizio di un servizio di pubblica utilità, era utilizzato in regime di concessione da un soggetto che agiva in piena autonomia. L’ occupazione delle aree sovrastanti le vie pubbliche con i ponti autostradali doveva pertanto ritenersi abusiva, perché realizzata di fatto, senza alcuna concessione comunale, non assumendo alcun rilievo l ‘esistenza della concessione statale per la realizzazione e l’utilizzazione del viadotto, la quale non era in grado neppure di impedire l’applicazione della sanzione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidato a cinque motivi di impugnazione.
Si sono difese con controricorso la RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Fissata udienza in camera di consiglio per la trattazione del ricorso, le parti costituite hanno depositato memoria difensiva.
Parte ricorrente ha anche chiesto che venisse fissata udienza pubblica di discussione della causa.
Con successiva istanza la RAGIONE_SOCIALE, riferendo che avanti alla V sezione civile di questa Corte si era tenuta la discussione in relazione ad analoga tematica sviluppata con riferimento alla disciplina del Tosap, ha chiesto la rimessione della causa alla camera di consiglio per le valutazioni e le decisioni ritenute opportune.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997, dell’art. 1 del Regolamento COSAP del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, della l. n. 463 del 1955 (‘Provvedimenti per la costruzione di aRAGIONE_SOCIALE e strade’, in specie gli artt. 1-2), della l. n. 729 del 1961 (‘Piano di nuove costruzioni stradali e autostradali’, in specie gli artt. 1-2-6-7-8-12) e della l. n. 385 del 1968 (‘Modifiche ed integrazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali e autostradali’), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
Secondo la ricorrente la Corte d’appello è incorsa nelle dedotte violazioni di norme di diritto, laddove ha ritenuto che fosse esistente il presupposto applicativo del canone in questione, perché le aree sovrastanti le strade comunali, occupate dalle infrastrutture autostradali, non appartenevano più al demanio o al patrimonio indisponibile comunale.
Ad opinione della RAGIONE_SOCIALE, la costruzione dell’autostrada, a seguito della pianificazione delle aree soggette agli attraversamenti (ivi inclusi i ponti che realizzano l’occupazione di soprasuolo in questione), era stata voluta dallo Stato ed era stata stabilita con
alcune risalenti leggi nazionali, in specie la l. n. 463 del 1955, che contiene il ‘grafico del piano poliennale di sviluppo e miglioramento della rete delle aRAGIONE_SOCIALE‘ e la l. n. 729 del 1961, recante ‘Piano di nuove costruzioni stradali e autostradali’, come modificata ed integrata dalla l. n. 385 del 1968, attuata con la Convenzione stipulata con l’RAGIONE_SOCIALE il 18 /09/1968, n. 9297 (successivamente modificata ed integrata, in particolare dalla Convenzione del 12/10/ 2007, approvata con l’art. 8 duodecies l. n. 101 del 2008).
Secondo la ricorrente, per effetto di tali disposizioni, spazi ed aree determinate, comprese quelli in questione, sono stati d’autorità ed in via definitiva sottratti all’uso generalizzato della comunità locale, per essere destinati alla realizzazione della rete autostradale, cioè per offrire e realizzare compiutamente un servizio a favore della collettività di riferimento nazionale. L’ente locale aveva, infatti, perso ogni potere sulle aree interessate dalle infrastrutture autostradali, né poteva rilasciare alcuna concessione per il loro godimento.
Trattandosi di spazi sottratti per legge dello Stato alla titolarità/disponibilità del RAGIONE_SOCIALE, difettava, di conseguenza, il presupposto applicativo del COSAP. La RAGIONE_SOCIALE agiva in forza di (una diversa e distinta) concessione, prevista con legge dello Stato, nel rispetto degli obblighi stabiliti nella convenzione per la realizzazione e gestione della rete autostradale, rilasciata quando lo Stato aveva già deciso l’acquisizione del suolo, sottosuolo e soprassuolo interessati dal tracciato autostradale, sottraendolo in via definitiva alla disponibilità del RAGIONE_SOCIALE.
Secondo la RAGIONE_SOCIALE, per smentire quanto appena esposto, non valeva obiettare che la normativa sopra richiamata -trattandosi di legge ordinaria -era stata ‘superata’ dal d.lgs. n. 446 del 1997, successivamente intervenuto ai fini del riordino della disciplina dei tributi locali, ed in specie ai fini della istituzione del COSAP, poiché le norme hanno ambiti di applicazione non sovrapponibili, in quanto:
le citate leggi n. 463/1955 e n. 729/1961, come successivamente modificate ed integrate, hanno sottratto alla disponibilità dell’ente locale di volta in volta interessato le volumetrie necessarie per la realizzazione dell’autostrada;
il d.lgs. n. 446/1997 all’art. 63 ha previsto per Comuni e RAGIONE_SOCIALE la possibilità di istituire il COSAP sulle aree ‘residue’, e cioè in relazione alle occupazioni del demanio/patrimonio indisponibile ancora ‘appartenente’ all’ente locale.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione de ll’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1997 e dell’art. 30, lett. a), del Regolamento COSAP del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
Secondo la ricorrente la Corte d’appello è incorsa nelle menzionate violazioni, ove ha escluso l’operatività dell’esenzione per le ‘occupazioni effettuate dallo Stato’, prevista dall’art. 30, lett. a ), del Regolamento COSAP del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, poiché, tanto nella fase di costruzione della rete autostradale, quanto nella (successiva) fase di gestione e manutenzione dell’autostrada, la Società concessionaria è rigidamente vincolata alle decisioni statali, e in particolare al controllo dell’ente concedente (prima RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE) , non essendo corretto asserire, come affermato nella sentenza impugnata, che la stessa agisca in piena autonomia. In particolare, la RAGIONE_SOCIALE non è libera di fissare l’importo del pedaggio autostradale , il cui mancato pagamento è accompagnato da sanzioni amministrative, ed è assoggettata a peculiari obblighi stabiliti dalla legge (art. 11, comma 5, l. n. 498 del 1992), oltre che al potere di direzione, vigilanza, controllo e sanzionatorio del concedente (art. 2, comma 83, lett. e), d.l. n. 262 del 2006). Inoltre, la giurisprudenza della Corte di giustizia UE ha chiarito che l’indifferenza rispetto alla natura -pubblico/privata – del regime proprietario, non deve tradursi in forme di discriminazione. L’occupazione effettuata dalla infrastruttura autostradale deve, pertanto, intendersi come operata
dallo Stato, rispetto al quale il soggetto concessionario è solo un braccio esecutivo, che ha effettuato investimenti attraverso i proventi della gestione recupera gli investimenti effettuati.
Diversamente opinando, secondo la ricorrente, la Corte di cassazione dovrebbe sottoporre alla Corte di giustizia UE, ai sensi dell’art. 267 TFUE , la questione di compatibilità comunitaria volta stabilire se gli articoli 49, 56, 63 e 345, TFUE, ed in ogni caso il diritto dell’Unione , consentano nei confronti dei concessionari di infrastrutture pubbliche l’applicazione di un trattamento differenziato e discriminatorio rispetto ai rapporti con gli enti locali interessati, in funzione della qualità pubblica o privata del concessionario.
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 63, comma 2, lett. g ), d.lgs. n. 446 del 1997, e degli artt. 8, comma 5, e 32, comma 2, del Regolamento COSAP del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
Ad opinione della ricorrente, la Corte d’appello è incorsa nelle menzionate violazioni, laddove ha affermato la sussistenza dei presupposti di legge per l’applicazione al caso di specie della maggiorazione del canone prevista per le ‘occupazioni abusive’ dagli artt. 8, comma 5, e 32, comma 2, del Regolamento COSAP del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Nell’ottica della RAGIONE_SOCIALE , l’occupazione non può ritenersi abusiva , essendo del tutto lecita e autorizzata in base alla normativa nazionale , tant’è che, come sopra evidenziato, il RAGIONE_SOCIALE non ha neppure il potere di rimuovere l’infrastruttura realizzata, anche se non ha rilasciato alcuna concessione per l’occupazione della relativa area.
Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 63, comma 2, lett. g ) e gbis ), d.lgs. n. 446 del 1997 , oltre che dell’art. 38, comma 4, del Regolamento COSAP del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Secondo la ricorrente, la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto la sussistenza dei presupposto per l’applicazione della sanzione per ‘occupazioni abusive’, con violazione dei principi di legalità, specificità e tassatività, così avallando l’irrogazione di una sanzione nella misura abnorme pari al 200% del canone maggiorato.
In particolare, la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto che la sanzione per ‘occupazione abusiva’ prevista nell’art. 38, comma 4, del Regolamento comunale non trova riscontro e/o fondamento in alcuna norma di legge attributiva del potere di prevedere detta sanzione, aggiungendo che, comunque, l’occupazione dello spazio sovrastante la strada comunale non rappresenta, né può mai rappresentare un’occupazione ‘abusiva’, trattandosi piuttosto di una occupazione fondata su uno specifico titolo legale, diverso da quello comunale e/o provinciale previsto in materia COSAP, e sicuramente legittimo, non essendo ammissibile che uno stesso fatto, consentito per legge e ad essa conforme, sia pienamente lecito davanti allo Stato ed abusivo nei confronti del RAGIONE_SOCIALE.
Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 l. n. 689 del 1981, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , per avere la Corte d’appello escluso l’invocata causa di esclusione della responsabilità.
Secondo la ricorrente, la Corte d’appello non ha considerato che l’adesione della RAGIONE_SOCIALE alla già citata concessione con RAGIONE_SOCIALE (ed ora con il RAGIONE_SOCIALE) rappresenta la necessaria e vincolata conseguenza degli impegni assunti per la realizzazione della rete autostradale nel territorio nazionale, come sanciti a livello legislativo con i provvedimenti sopra richiamati, sicché si tratta di una situazione legittima che esclude qualsiasi responsabilità ai fini sanzionatori in capo alla Società stessa, a i sensi dell’art. 4, comma 1, l. n. 689 del 1981, secondo cui ‘non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima’ , aggiungendo che erroneamente la Corte di
merito ha richiamato gli artt. 52 e 63 d.lgs. n. 446 del 1997, attuati, nel caso di specie, con il Regolamento COSAP del RAGIONE_SOCIALE, per asserire comunque la debenza del COSAP nella fattispecie in esame, poiché il canone poteva essere richiesto, come sopra evidenziato, sulle aree e volumetrie ‘residue’ rispetto a quelle destinate alla realizzazione delle infrastrutture autostradali.
Va respinta l ‘ istanza di rimessione in pubblica udienza della controversia, formulata dalla ricorrente, in ragione dell’intervento di decisioni del giudice amministrativo, espressive di un orientamento difforme da quello espresso dal giudice legittimità ormai consolidato in tema di occupazione di spazi comunali o provinciali con ponti autostradali, evidenziando che, sia pure con riferimento a procedimenti riguardanti il pagamento della TOSAP, altra Sezione di questa Corte aveva già fissato udienza pubblica.
Anche dopo le menzionate pronunce del Consiglio di Stato, questa Corte ha infatti mantenuto fermo il proprio orientamento in materia di COSAP (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2422 del 25/01/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20708 del 25/07/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25614 del 25/09/2024), come si chiarirà meglio di seguito.
Non sussistono, allora, i requisiti di cui all’art. 375, comma 1, c.p.c., per la trattazione della controversia in pubblica udienza, in assenza della «particolare rilevanza» della questione di diritto dedotta, come pure di recente ritenuto da questa Corte, adottando una statuizione i cui principi, risolvendo questioni analoghe, vengono da questo Collegio confermate e fatte proprie (v. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25614 del 25/09/2024).
Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, tenuto conto della intima connessione esistente, e risultano entrambi infondati.
7.1. Com’è noto, in base alla disciplina vigente ratione temporis , l’art. 38 d.lgs. n. 507 del 1993, al comma 1, prevedeva che «Sono
soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province» . Al successivo comma 2 era stabilito che «Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande … e simili infissi di carattere stabile…» .
L’ art. 39 d.lgs. cit. precisava, poi, che «La tassa è dovuta al RAGIONE_SOCIALE o alla Provincia dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettiv o territorio» .
L’art. 49 stesso d.lgs. disponeva anche: «Sono esenti dalla tassa: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province …» .
Successivamente, il d.lgs. n. 446 del 1997, nel testo vigente ratione temporis , ha stabilito all’art. 63, che «I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell’art. 52, escludere l’applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche … I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell’art. 52, prevedere che l’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile … sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l’occupazione … al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa … Il regolamento è informato ai seguenti criteri: … b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici; c) indicazione della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lettera b), dell’entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari …; g) applicazione alle occupazioni abusive di un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le
occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale; g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare della somma di cui alla lettera g) né superiore al doppio della stessa» .
Questa Corte ha chiarito che il menzionato canone è stato introdotto dal d.lgs. n. 446 del 1997, al fine di abolire la tassa per l’occupazione degli spazi e delle aree pubblici e per la contestuale attribuzione alle province ed ai comuni della facoltà di prevedere, per l’occupazione, concessa o abusiva, di aree ricadenti nel demanio e nel patrimonio disponibile di loro rispettiva pertinenza, il pagamento di un canone commisurato alle esigenze di bilancio, al valore economico del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all’uso pubblico generalizzato degli spazi occupati ed all’aggravamento degli oneri di manutenzione di detti spazi.
Il COSAP si è, infatti, inserito nel solco di un processo politicoistituzionale inteso ad una sempre più vasta defiscalizzazione delle entrate rimesse alla competenza degli enti locali e risulta disegnato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici. Il titolo che legittima l’occupazione, nel COSAP è costituito da un provvedimento amministrativo, effettivamente adottato o fittiziamente ritenuto sussistente, di concessione dell’uso esclusivo o speciale di detto suolo (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 12167 del 19/08/2003, in motivazione).
Il canone in questione è configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici, cosicché esso è dovuto, non in base alla limitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all’utilizzazione particolare
eccezionale che ne trae il singolo (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 18171 del 06/06/2022).
Il presupposto applicativo del COSAP è costituito, si ribadisce, dall’uso particolare del bene che ha impressa una destinazione pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione, potendo tale uso particolare derivare anche da un’occupazione di fatto del suolo pubblico (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 1435 del 19/01/2018; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18037 del 06/08/2009).
Tale principio è stato espresso anche dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, Sentenza n. 61 del 07/01/2016; v. anche, in motivazione, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 28869 del 19/11/2021).
Per quanto si connotino per una identica condotta che costituisce il presupposto applicativo, il menzionato canone è stato concepito dal legislatore come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (in tal senso vedi Cass., 10/6/2021 n. 16395).
La TOSAP è, infatti, un tributo, che trova la propria giustificazione nell’espressione di capacità contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivo o speciale di spazi ed aree altrimenti compresi nel sistema di viabilità pubblica, mentre il COSAP costituisce il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, per l’occupazione di suolo pubblico.
Ciò significa che la legittima pretesa del canone da parte dell’ente locale non è circoscritta alle stesse ipotesi per le quali poteva essere pretesa la tassa, ma richiede la sola sussistenza del presupposto individuato dalla legge nella occupazione di suolo pubblico (Cass. n. 24541 del 2/10/2019; Cass. Sez. U. n. 12167 del 19/8/2003).
Il COSAP, in sintesi, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all’utilizzazione particolare o eccezionale che
ne trae il singolo. Il presupposto applicativo del COSAP è costituito dall’uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione, quando vi sia un’occupazione di fatto del suolo comunale o provinciale (Cass. n. 17296 del 27/06/2019; Cass. n. 18037 del 06/08/2009; Cass. n. 3710 dell’8/02/2019; Cass. n. 10733 del 04/05/2018; Cass. n. 1435 del 19/01/2018; in motivazione, Cass. n. 9240 del 20/05/2020).
7.2. Per quanto attiene alla individuazione del soggetto passivo obbligato a corrispondere il COSAP, ciò che interessa è proprio l’individuazione del soggetto che tiene la condotta integrante l'”occupazione” degli spazi e delle aree demaniali.
Come sopra anticipato, tale condotta è la stessa che costituisce il presupposto per l’applicazione della TOSA P. È, pertanto, utile ricordare quanto affermato – con condivisibile principio – dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a tale tassa, in merito a fattispecie analoghe a quella in esame (occupazione dovuta ad infrastrutture autostradali), in cui, cioè, l’occupazione di aree o spazi demaniali sia stata attuata da opere e strutture che si assumono di proprietà dello Stato, e pertanto suscettibili di beneficiare di un’esenzione.
Questa Corte ha affermato, in maniera costante, che, in tema di TOSAP, il presupposto impositivo è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 d.lgs. n. 507 del 1993, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni RAGIONE_SOCIALE delle RAGIONE_SOCIALE, che comportino un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico, essendo in proposito irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all’occupazione, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dall’art. 49 del d.lgs. cit. (v. da ultimo, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28341 del 05/11/2019, ove la RAGIONE_SOCIALE. ha ritenuto soggetti alla tassa i viadotti autostradali, in quanto impediscono l’utilizzazione edificatoria del fondo sottostante, nonché
l’utilizzo agricolo riferito a determinate colture, e costituiscono un impianto ai fini del l’art. 38, comma 2, d.l gs. cit., essendo formati da una costruzione completata da strutture, quali gli impianti segnaletici e di illuminazione, che ne aumentano l’utilità).
La stessa Corte ha, quindi, rimarcato che l’esenzione postula che l’occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, con la conseguenza che, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato, o nel demanio comunale e provinciale, effettuata da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un’opera pubblica, non spetta l’esenzione in quanto è la società ad eseguire la costruzione dell’opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l’opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11886 del 12/05/2017; Cass., Sez. 6-5, ordinanza n. 19693 del 25/07/2018; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28341 del 05/11/2019).
Tale quadro giurisprudenziale – in relazione alla fattispecie in esame di occupazione abusiva (effettuata, cioè, in assenza del titolo concessorio rilasciato dalla provincia) – non è mutato a seguito della Sentenza a Sezioni Unite n. 8628 del 07/05/2020 che, affrontando l’antitetico tema della legittimazione passiva in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall’ente locale, ha affermato che, in tema di TOSAP, la legittimazione passiva del rapporto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizzazione rilasciato dall’ente locale, spetta, ai sensi de ll’art. 39 d.lgs. n. 507 del 1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e solo in mancanza di questo, all’occupante di fatto, rimanendo irrilevante, ai fini passivi di imposta, l’utilizzazione del suolo pubblico consentita a soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica (v., infatti, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2164 del 22/01/2024; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 15162 del 30/05/2024).
Assumono, pertanto, decisivo rilievo e prevalenza, quale presupposto per l’individuazione del soggetto obbligato -nel caso in cui l’occupazione non sia assistita da un atto concessorio del RAGIONE_SOCIALE – l’attività di gestione economica e funzionale del bene, effettuata dalla società concessionaria del soggetto esente, e le finalità lucrative proprie dell’attività d’impresa svolte dalla prima, con l’effetto di escludere l’estensione dell’esenzione alle occupazioni connesse e conseguenti a tali attività e finalità.
7.3. Per le stesse identiche ragioni, anche in tema di COSAP, in mancanza di concessione per l’occupazione del suolo demaniale, soggetto obbligato al pagamento del canone è colui che effettua l’occupazione traendo da essa un’utilità particolare, che esclude il godimento dell’area da parte della collettività, dovendo pertanto ritenersi che, in caso di occupazione mediante infrastrutture autostradali, sia obbligato al pagamento del canone il concessionario autostradale, non operando, dunque, l’esenzione in favore dello Stato, eventualmente prevista dal Regolamento comunale che disciplina il COSAP (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16395 del 10/06/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza, n. 10351 del 18/04/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 12338 del 09/05/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15010 del 29/05/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22183 del 24/07/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22219 del 25/07/2023; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2422 del 25/01/2024; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2275 del 23/01/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20708 del 25/07/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25614 del 25/09/2024).
Nel caso in esame, infatti, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha istituito il COSAP con proprio Regolamento, prevedendo, come pure dedotto dalla ricorrente, all’art. 30, comma 1, lett. a ) , l’esenzione per le occupazioni effettuate dallo Stato.
7.4. La sentenza impugnata si è conformata ai principi sopra enucleati.
Innanzi tutto, l’occupazione del demanio comunale di cui si tratta – come da accertamento di fatto della Corte distrettuale, non direttamente impugnato – concerne l’occupazione di suolo pubblico per ponti autostradali sovrastanti tratti di strade comunali, attuata con strutture sopraelevate, che costituisce idoneo presupposto per l’applicazione del COSAP ex art. 63 d.lgs. cit.
L’occupazione in esame risulta poi essere ‘ abusiva ‘ , in quanto alla stregua degli atti e delle rispettive allegazioni delle parti – risulta attuata in assenza di titolo concessorio del RAGIONE_SOCIALE, e ‘ di fatto ‘ effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE, quale società concessionaria dell’infrastruttura autostradale, circostanze queste incontestate.
Il COSAP, come sopra evidenziato, è dovuto, non in base alla limitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all’utilità particolare o eccezionale che ne trae il singolo.
La decisione impugnata è, dunque, immune da vizi laddove ha ravvisato il presupposto soggettivo passivo dell’obbligazione nell’occupazione ‘ di fatto ‘ realizzata dalla società, concessionaria per la gestione dell’infrastruttura autostradale per un lungo periodo di tempo, destinata a ritrarre dalla gestione un proprio utile economico calcolato sulla differenza tra il canone concessorio corrisposto all’ente concedente e gli utili provenienti dalla gestione della infrastruttura stessa, con l’effetto di escludere, alla luce dei ricordati principi la applicabilità dell’esenzione prevista in favore dello Stato (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16395 del 10/06/2021; Cass., Sez. 1, Ordinanza, n. 10351 del 18/04/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 12338 del 09/05/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15010 del 29/05/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22183 del 24/07/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22219 del 25/07/2023; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2422 del 25/01/2024; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2275 del 23/01/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20708 del 25/07/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25614 del 25/09/2024).
A nulla rileva, poi, che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all’esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da una persona giuridica che agisce in piena autonomia, e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento del bene.
Non assume rilievo, in particolare, la modalità con la quale è stata prevista ed eseguita la realizzazione dell’autostrada, che è indubbiamente di proprietà statale, né la presenza di obblighi nella società concessionaria nei confronti dello Stato concedente o i poteri di vigilanza e di controllo di quest’ultimo, pure evidenziati dalla ricorrente, poiché comunque la gestione dell ‘autostrada è effettuata dalla concessionaria che, a tal fine, si organizza in autonomia e trae dall’attività utili per sé (v. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25614 del 25/09/2024 e, in particolare, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15010 del 29/05/2023).
Come già precisato da questa Corte, lo svolgimento di un attività strumentale alla realizzazione di un fine pubblico non è sufficiente a giustificare l’esenzione dal COSAP , in quanto l’articolo 30 , comma 1, lett. a), del Regolamento comunale è chiaro nell’indicare che il soggetto occupante deve essere lo Stato, stabilendo che «Sono esenti dal canone: a) Le occupazioni effettuate dallo Stato … » .
Rispetto a quanto dedotto dalla ricorrente al fine di determinare se quest ‘ultima agisca in autonomia, oppure come longa manus delle amministrazioni statali, va osservato che la presenza di vincoli di carattere pubblico alla gestione della concessione non depone a favore dell’esenzione in quanto l’apposizione di vincoli è attività tipica e fondamentale dell’agire pubblico nell’ec onomia. I vincoli, pure esistenti, anche nella determinazione del pedaggio, non sono tali da scalfire la finalità di lucro perseguita dalla RAGIONE_SOCIALE, che, nel loro rispetto, è ben libera di perseguire la massimizzazione del profitto.
L a circostanza che il concessionario gestisca un’infrastruttura direttamente derivante dalla volontà e dalla pianificazione statale ai sensi della l. n. 729 del 1961, per quanto vera nei fatti, non è tale da configurare il concessionario quale mero esecutore di un’occupazione statale (così Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15010 del 29/05/2023).
In sintesi, la dedotta proprietà statale dell’autostrada e così del viadotto non interferisce con la circostanza integrativa del presupposto di applicazione del COSAP da parte del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, secondo cui, nel periodo di durata della concessione, la società dispone del viadotto, per la relativa gestione quale concessionaria, ed in tal modo essa realizzava la condotta di ‘ occupazione ‘ del sottostante suolo comunale.
Ben può essere condivisa, quindi, l’affermazione della Corte di appello secondo la quale l’obbligazione di pagamento del canone grava solo sul soggetto che occupa lo spazio pubblico in modo abusivo e di fatto, per avvalersene ai fini dell’attività d’impresa svolta.
A ciò si aggiunga che, anche laddove la ricorrente fosse una società in house , la scelta della forma privata comporta la necessaria applicazione del regime privatistico, al fine di non alterare il regime della concorrenza, con l’applicazione delle sole deroghe necessarie all’espletamento del compito pubblico assegnato o di quelle connesse alla sostanziale soggettività pubblica (ad es., applicazione delle regole sul reclutamento del personale; possibilità di attribuzione dei lavori senza ricorrere al procedimento di evidenza pubblica, salvo che nei settori speciali). L’art. 6 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea dispone, difatti, che gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche o delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusiva, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, sicché la società ricorrente, anche laddove fosse una società in house , non potrebbe beneficiare
dell’esenzione riconosciuta allo Stato (così, in particolare, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2422 del 25/01/2024; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2275 del 23/01/2024).
Inoltre, va in radice esclusa, nella specie, la violazione del ‘ principio di non discriminazione ‘ secondo il diritto Europeo tra società in proprietà privata e società in proprietà pubblica, dedotta dalla ricorrente.
Come si è visto, secondo il Regolamento COSAP ora in esame, e alla stregua dei suesposti principi, l’elemento scriminante, che consente di escludere l’assoggettamento al COSAP, è l’occupazione dello spazio dell’ente locale posta in essere direttamente dal soggetto esente (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17296 del 27/06/2019). Occorre, pertanto, che l’occupazione sia direttamente ascrivibile ad uno degli enti indicati come esenti nel Regolamento comunale, sicché non è ipotizzabile la violazione del suddetto principio nel senso invocato, dovendo ribadirsi che l’esenzione non opera ove l’occupazione sia invece ascrivibile ad una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un’opera pubblica «in quanto è detta società ad eseguire la costruzione dell’opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l’opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione» (da ultimo tra le tante Cass. 16395/2021 citata).
In relazione alla fattispecie in esame, l’attività di gestione economica e funzionale del ponte autostradale da parte dalla ricorrente, integra, come correttamente affermato dalla Corte di merito, una ‘ occupazione abusiva ‘ dello spazio sovrastante alla INDIRIZZO, realizzata dalla società ricorrente in forza di concessione dell’RAGIONE_SOCIALE e in assenza del titolo concessorio rilasciato dal comune di Como (in tal senso Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10351 del 18/04/2023).
Il Collegio ritiene che le sentenze amministrative citate dalla ricorrente non offrano argomentazioni idonee a giustificare un
mutamento dell’indirizzo giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato.
Non è dirimente la dedotta assenza di poteri di rimozione o di riappropriazione del bene da parte del RAGIONE_SOCIALE, poiché tale limite non vale ad escludere l’imposizione fiscale, semmai a confermarla, in ragione della perdurante occupazione (v. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25614 del 25/09/2024).
Inoltre, si è già chiarito (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25/7/2024, n. 20708 e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25614 del 25/09/2024) che le citate pronunce del Consiglio di Stato -le quali, peraltro, non si confrontano con l’ormai consolidato indirizzo di questa Corte di cui si è dato conto -non tengono conto che, in base all’interpretazione sopra riportata, cui, come appena riportato, corrisponde il tenore letterale delle previsioni del Regolamento COSAP in esame, l’elemento scriminante, che consente di escludere l’assoggettamento al COSAP, è l’occupazione dello spazio dell’ente locale posta in essere direttamente dal soggetto esente, il che, come sopra evidenziato, incontrovertibilmente non è nella specie.
Nella memoria difensiva, la ricorrente ha riportato una parte della motivazione delle decisioni del Consiglio di Stato, ove viene affermato quanto segue: «sono escluse dall’ambito applicativo del COSAP le occupazioni che non necessitano di concessione provinciale, ossia quelle che non si riferiscono a beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell’ente locale, ovvero le ipotesi in cui il medesimo ente sia sprovvisto del potere di accordare (o negare) l’occupazione, in quanto involgenti interessi di più ampio rilievo. Ne consegue l’impossibilità di configurare i presupposti applicativi del canone, posto che questo non può certo gravare un bene del demanio statale, per di più realizzato per evidenti finalità di interesse nazionale» . La stessa parte ha, quindi, dato rilievo al fatto che il giudice amministrativo ha menzionato ipotesi di esclusione dal COSAP, che implicano l ‘assenza dei presupposti per la sua debenza ,
e non di semplice esenzione dal relativo pagamento (che presuppone la debenza dello stesso), al fine di ribadire che, nel caso di infrastrutture autostradali, l’ente locale non ha alcun a autorità o potere dispositivo e, quindi, non può neppure chiedere il pagamento del menzionato canone.
Tuttavia, come già rilevato, nella fattispecie in esame il COSAP è richiesto per l’occupazione dello spazio aereo sovrastante il demanio stradale del RAGIONE_SOCIALE, e non per l’utilizzo dell’infrastruttura , come peraltro è chiaramente precisato che «Con il termine ‘ suolo pubblico ‘ usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del RAGIONE_SOCIALE … ».
Non assume alcun rilievo, dunque, il fatto che la l’infrastruttura autostradale, con cui è effettuata l’occupazione, non sia di proprietà del RAGIONE_SOCIALE (che, dunque, non può esercitare su di essa alcuna signoria o attività dispositiva).
Né ha rilevanza il fatto che la menzionata infrastruttura sia di proprietà statale o corrisponda a un’opera di interesse pubblico nazionale.
Con riguardo al primo profilo, come sopra evidenziato, l’art. 30, comma 1, lett. a) del Regolamento comunale prevede una esenzione, e non una esclusione, dalla debenza del Canone, solo nel caso in cui si tratti di occupazioni effettuate dallo Stato, circostanza che deve essere esclusa in ragione degli argomenti sopra evidenziati.
Con riguardo al secondo profilo, l’interesse pubblico anche nazionale dell’occupazione può giustificare solo la previsione di agevolazioni, ferma la astratta debenza del canone, che la Giunta comunale è facoltizzata di accordare, ai sensi dell’art. 29 , comma 2, del menzionato Regolamento , come pure consentito dall’art. 63, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 446 del 1997 ( «Per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico la Giunta Comunale previo parere obbligatorio e non vincolante del Settore Entrate – può accordare
riduzioni del canone fino alla sua totale esenzione. La delibera di riduzione esenzione del canone è proposta dal settore competente a valutare il particolare interesse pubblico sotteso all’agevolazione stessa» ), che nella specie nessuna delle parti ha allegato essere stata prevista.
Non consente, dunque, di escludere la debenza del COSAP il mero fatto che, nel caso di specie, si tratti di beni appartenenti al demanio “involgenti interessi di più ampio rilievo”.
Neppure rilevano nel senso invocato dalla ricorrente le Note MIT prot. 15776 del 21/6/2023 e prot. 17841 del 07/07/2023, ove viene sommariamente descritto l’ iter seguito per la costruzione e la gestione delle aRAGIONE_SOCIALE, regolata dalla corrispondente convenzione, e viene affermato che l’espletamento del servizio autostradale non necessita di ulteriori autorizzazioni, licenze o permessi da parte degli enti locali.
Le Note, che non hanno natura normativa, richiamano, appunto, la fase della costruzione e della gestione dell’autostrada .
Ma, come già detto, l’aver pianificato la rete autostradale da parte dello Stato, unitamente agli enti locali, nell’ambito della Conferenza di servizi, come pure l’avere concesso in gestione la stessa, non esime la società concessionaria dall’obbligo di pagare il COSAP per l’attraversamento dei pont i sulle strade comunali o provinciali.
Per tale ragione va anche superato quanto osservato nella memoria scritta dell’A SPI (con cui si chiede la trattazione del ricorso in pubblica udienza), che riporta le conclusioni della Procura Generale espresse in altro giudizio (in data 27/03/2024), ove si evidenzia che «appare del tutto evidente che, essendo il titolo dell’occupazione una legge statale, non possa ravvisarsi in capo allo Stato, proprietario della struttura occupante, alcuna forma abusiva o meramente fattuale di occupazione» .
In realtà, la legge statale ha pianificato la costruzione dell’autostrada, anche attraverso la Conferenza di servizi, ma l’occupazione del suolo comunale o provinciale, quando vi è un regime concessorio di gestione delle aRAGIONE_SOCIALE -, come nel caso in esame -comporta che l’ente gestore provveda al pagamento in favore degli enti locali territoriali.
Il terzo motivo di ricorso è infondato.
8.1. L’art. 63, comma 2, d.lgs. n. 446 del 1997 prevede che il Regolamento dell’ente locale , nel disciplinare il COSAP, deve essere informato ad alcuni criteri, tra cui quello stabilito alla lett. g), ove è menzionata la «applicazione alle occupazioni abusive di un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale» .
Il Regolamento COSAP del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE all’art. 8 stabilisce che «1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive» e al successivo art. 32 precisa che «2. Le occupazioni abusive sono soggette al pagamento da parte dell’occupante di fatto di una indennità di importo pari all’ammontare del canone che sarebbe dovuto per le occupazioni stesse, se regolari, maggiorato del 50%, in applicazione di quanto previs to dall’art. 63 comma 2 lett. g) del D.Lgs.446/97.»
8.2. Per i motivi sopra evidenziati, l’occupazione nella specie deve ritenersi abusiva, in quanto eseguita di mero fatto, senza che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avesse rilasciato alcun atto concessorio avente ad oggetto l’occupazione dell’area sovrastante la INDIRIZZO comunale , sicché la maggiorazione del canone deve ritenersi dovuta, non assumendo alcun rilievo la qualità di società concessionario dell’autostrada in capo alla ricorrente.
9. Anche il quarto motivo è infondato.
Gli atti di determinazione hanno contengono anche l’irrogazione di una sanzione confronti della società ricorrente in applicazione dell’art. 38, comma 4, del Regolamento comunale, il quale prevede che «Le occupazioni abusive sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio dell’indennità prevista al comma 2 del precedente art. 32, ferme restando le sanzioni stabilite dall’art. 20, commi 4 e 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.»
La norma si è adeguata ai criteri fissati dall’art. 63, comma 2, lett. g-bis), d.lgs. n. 446 del 1997, che stabilisce proprio la necessità della «previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare della somma di cui alla lettera g), né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall’articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»
L’ipotesi disciplinata dall’art. 63, comma 2, lett. g), d.lgs. cit., come sopra illustrato, riguarda proprio le occupazioni abusive, sicché la previsione regolamentare risulta autorizzata dal d.lgs. cit., senza che possa ritenersi violato il principio di legalità.
10. Il quinto motivo è infondato.
Per la ricorrente non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima.
Ad avviso della società, infatti, nel momento in cui è escluso che il regolare mantenimento in esercizio del bene demaniale dello Stato necessiti di una formale autorizzazione dell’ente territoriale sul cui territorio detto bene obbligato, non può poi pretendersi il pagamento di un canone da parte del concessionario che tale bene amministri nell’interesse dello Stato. L’adesione della società alla concessione con RAGIONE_SOCIALE ed ora con il MIT rappresenta la necessaria e vincolata
conseguenza degli impegni assunti per la realizzazione della rete autostradale nel territorio nazionale.
Occorre ribadire che la concessione autostradale rappresenta provvedimento applicativo ben diverso dall’autorizzazione comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Deve richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte per cui il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) costituisce il corrispettivo dell’utilizzazione particolare (o eccezionale) di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l’occupazione di fatto dei menzionati beni, sicché la società, concessionaria statale, che abbia realizzato e gestito un’opera pubblica, occupando di fatto spazi rientranti nel demanio comunale o provinciale, è tenuta al pagamento del canone, non assumendo rilievo il fatto che l’opera sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativa è posta in essere dalla società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività d’impresa (v. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25614 del 25/09/2024).
Neppure si può sostenere che nella fattispecie in esame sarebbe imputabile a monte allo Stato la volontà di occupazione, per mezzo dell’attraversamento da parte del viadotto autostradale, del soprassuolo comunale in forza della legge 24 luglio 1961, n. 729, recante «Piano di nuove costruzioni stradali e autostradali».
Infatti, la portata degli effetti di tale affermazione va commisurata alla volontà, altrettanto statale, nella predisposizione con la successiva normativa la TOSAP e poi, in alternativa, il COSAP, che assume caratteri e finalità diverse da quelle sopra evidenziate.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Quanto alla ulteriore istanza di RAGIONE_SOCIALE, il Collegio reputa, a seguito di riconvocazione, che non si evidenzino circostanze tali per rimeditare le ragioni qui esposte.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della società ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rimborsare alla ICA le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 40.000,00 per compenso, oltre euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge;
condanna la ricorrente a rimborsare al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 40.000,00 per compenso, oltre euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge;
a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione