TOSAP Autostrade: Anche i Viadotti sul Suolo Comunale Pagano la Tassa
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di tributi locali: le società che gestiscono le autostrade in concessione sono tenute al pagamento della TOSAP autostrade anche per l’occupazione dello spazio aereo sovrastante le strade comunali con i loro viadotti. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro, distinguendo nettamente la posizione del concessionario privato da quella dello Stato.
I Fatti di Causa: La Società Concessionaria Contro il Comune
Una società per azioni, concessionaria per la realizzazione e gestione di opere autostradali, ha ricevuto un avviso di accertamento da un Comune per il mancato pagamento della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) per l’anno 2014. L’oggetto della tassazione era lo spazio sovrastante una strada comunale, occupato da un’infrastruttura autostradale (un viadotto).
La società ha contestato l’addebito, sostenendo che l’occupazione derivasse non da una concessione comunale, ma da leggi statali che avevano autorizzato la costruzione dell’autostrada. Secondo la sua tesi, il suolo comunale era stato di fatto sottratto alla disponibilità dell’ente locale e inglobato nel demanio statale. Dopo la soccombenza in primo e secondo grado, la società ha presentato ricorso in Cassazione.
La Questione Giuridica sulla TOSAP Autostrade
Il cuore della controversia risiedeva nel determinare se l’occupazione di un’area pubblica comunale, effettuata da un concessionario privato per la costruzione di un’opera pubblica di interesse nazionale come un’autostrada, costituisse il presupposto per l’applicazione della TOSAP. In particolare, si doveva chiarire se l’esenzione fiscale prevista per lo Stato potesse estendersi anche alla società concessionaria che, pur agendo per conto dello Stato, opera in regime di diritto privato e persegue finalità lucrative.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società, basando la sua decisione su argomentazioni solide e coerenti con la sua precedente giurisprudenza.
Occupazione di Fatto e Presupposto del Tributo
I giudici hanno chiarito che il presupposto della TOSAP è l’occupazione, di qualsiasi natura, di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di comuni e province. Tale occupazione, che sottrae una porzione di suolo all’uso pubblico generale, fa scattare l’obbligo tributario. La normativa è chiara nell’includere anche le occupazioni di fatto, ovvero quelle che non derivano da un formale atto di concessione, ma che trovano il loro fondamento, come nel caso di specie, direttamente nella legge. La costruzione dell’autostrada, pur essendo un’opera pubblica, ha determinato una concreta sottrazione di spazio al Comune, integrando così il presupposto impositivo.
Proprietà del Suolo e Demanio Pubblico
La Corte ha smontato la tesi secondo cui la realizzazione dell’autostrada avrebbe comportato un automatico trasferimento della proprietà del suolo dal Comune allo Stato. La legislazione, infatti, non prevede un simile effetto. Per il passaggio di un bene dal demanio comunale a quello statale è necessario un formale atto di trasferimento o un procedimento di espropriazione. Di conseguenza, la strada sottostante il viadotto rimane di proprietà del Comune, che ha pieno diritto di imporre il tributo per la sua occupazione.
L’Esenzione per lo Stato non si Applica al Concessionario Privato
Questo è il punto cruciale della decisione. L’articolo 49 del D.Lgs. 507/1993 prevede un’esenzione dalla TOSAP per lo Stato e altri enti pubblici. Tuttavia, questa esenzione ha carattere soggettivo e non si estende automaticamente ai soggetti privati, anche se operano come concessionari di un servizio pubblico. La società concessionaria è un’entità giuridica distinta dallo Stato, una società per azioni che svolge un’attività d’impresa con finalità di lucro. L’occupazione del suolo è direttamente imputabile alla società, che ne trae un vantaggio economico, e non allo Stato. Estendere l’esenzione al concessionario, secondo la Corte, si tradurrebbe in un aiuto di Stato vietato, alterando la concorrenza con altre imprese private.
Le Conclusioni: Un Principio Consolidato
La Corte di Cassazione ha concluso che il ricorso era infondato e lo ha rigettato, condannando la società al pagamento delle spese legali e a sanzioni per lite temeraria. La sentenza riafferma con forza che l’occupazione di suolo pubblico da parte di un concessionario autostradale privato è soggetta a TOSAP autostrade. La natura di opera pubblica e la proprietà statale dell’infrastruttura non sono sufficienti a giustificare un’esenzione fiscale che la legge riserva esclusivamente allo Stato e agli enti pubblici. Questa decisione fornisce un importante chiarimento per i Comuni, confermando il loro diritto di tassare l’uso del proprio territorio, anche quando è funzionale a grandi infrastrutture di interesse nazionale.
Una società che gestisce un’autostrada in concessione deve pagare la TOSAP per un viadotto che passa sopra una strada comunale?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, l’occupazione dello spazio sovrastante un’area pubblica comunale, anche se realizzata per un’opera di interesse nazionale, costituisce il presupposto per l’applicazione della TOSAP a carico della società concessionaria.
La costruzione di un’autostrada trasferisce automaticamente la proprietà del suolo comunale allo Stato?
No. La Corte ha chiarito che la costruzione dell’opera, anche se prevista da leggi statali, non comporta un automatico trasferimento della proprietà del suolo. Per tale passaggio è necessario un procedimento di espropriazione o un accordo formale tra gli enti.
L’esenzione dalla TOSAP prevista per lo Stato si estende anche alla società concessionaria dell’autostrada?
No. L’esenzione è soggettiva e vale solo per lo Stato e gli altri enti pubblici. La società concessionaria, essendo un soggetto di diritto privato che opera con scopo di lucro, non può beneficiare di tale esenzione, in quanto l’occupazione è direttamente ascrivibile alla sua attività d’impresa.