SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LAQUILA N. 1384 2025 – N. R.G. 00001005 2024 DEPOSITO MINUTA 23 12 2025 PUBBLICAZIONE 23 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
*
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO, promossa da
(P. Iva
in persona del liquidatore sig.
,
(c.f.
) in proprio e quale socio
nonché
liquidatore
della
(c.f.
) in proprio e quale legale rapp.te della
tutti
rappresentati e difesi da ll’ AVV_NOTAIO, in forza di procura speciale in calce all’atto di appello;
Appellanti
CONTRO
, (c.f.
), rappresentata e difesa
dall’AVV_NOTAIO ocatura
Distrettuale dello Stato di L’Aquila ;
Appellata
E
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte di Appello di
L’Aquila
P.
C.F.
C.F.
P.
OGGETTO: Appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Teramo, in composizione Collegiale, n. 447/2024, pubblicata in data 18/04/2024.
Conclusioni delle parti:
Per l’appellante : ‘ Voglia l’AVV_NOTAIO. Corte di Appello di L’Aquila in riforma della sentenza impugnata:
accertare e dichiarare la falsità delle relate di notifica del 16.06.2017 (datata 3.07.2017), del 18.05.2017 e del 19.05.2017, per le ragioni espresse in narrativa riferite a ciascuna relazione, anche ammettendo la prova testimoniale non concessa;
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio’.
Per l’appellat a : ‘ Voglia codesta Ecc.ma Corte, rigettati integralmente gli avversi motivi d’appello, confermare la sentenza di primo grado e, segnatamente:
-dichiarare, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva della società nonché l’inammissibilità della proposta querela per tardività e improponibilità e/o mancanza di interesse ad agire. Ancora preliminarmente, dichiarare la nullità della proposta querela di falso.
-nel merito, respingere l’avversa domanda in quanto comunque infondata per tutte le ragioni sopra esposte.
Con vittoria di spese e competenze di lite ‘ .
Per la Procura Generale della Repubblica: ‘ Si chiede il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata (Tribunale di Teramo nr. 447/2024 pubbl. il 18/04/2024) che appare frutto di istruttoria congrua e priva di profili di illogicità ‘ .
In fatto e in diritto
1. La sentenza appellata decidendo sull’azione proposta in via principale di querela di falso da parte degli allora attori, oggi appellanti, nei confronti dell’ (domanda diretta a far dichiarare che le relate di notifica del 16.06.2017 nei confronti della soc. , 18.05.2017 al sig. e del 19.05.2017 a , relative all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’annualità 2012 ai fini Iva, erano state redatte in modo difforme alla realtà, con conseguente dichiarazione di falsità delle stesse) rigettava la querela di falso e condannava gli allora attori alla refusione delle spese di lite.
1.1 Si costituiva l’ eccependo il difetto della capacità processuale della soc. essendo stata cancellata dal registro delle imprese in data 13.7.2016, la
tardività della querela di falso, il difetto di interesse ad agire e contestava nel merito la proposta querela di falso.
1.2 Non veniva svolta attività istruttoria orale ( rigettata l ‘istanza di pr ova orale articolata dalla parte attrice per la natura documentale della controversia) e la causa veniva decisa.
Nella sentenza oggi impugnata, ritenute assorbite le eccezioni preliminari sollevate dall’ , il Tribunale di Teramo, in composizione Collegiale, riteneva infondata la querela di falso e procedeva all’analisi di ciascuna notifica oggetto della querela.
2.1
Il Tribunale di Teramo nel dare atto che la doglianza mossa dagli appellanti consisteva nella circostanza che il messo notificatore nel dare atto della irreperibilità della società questi non avrebbe indicato il luogo ove era stata rilevata detta irreperibilità e non avrebbe compiuto gli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c. in quanto si verteva in una ipotesi di irreperibilità relativa e non assoluta, procedeva alla ricognizione in punto dello scopo dell’istituto della querela di falso consistente nel far venir meno a un atto pubblico od a una scrittura privata autenticata il valore di pubblica fede, eliminando conseguentemente l’atto non solo della propria efficacia ma anche di ogni ulteriore effetto legislativamente previsto.
Il Collegio rappresentava, oltre alla possibilità di proporre la querela di falso sia in via principale sia in via incidentale, che in riferimento a un atto pubblico ciò che può formare l’oggetto della querela, oltre alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale, riguarda anche le dichiarazioni e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti , mentre non possono essere oggetto di querela le attestazioni negative né con riguardo alle valutazioni o manifestazioni di scienza o di opinione compiute dal Pubblico Ufficiale -non essendo né le une né le altre assistite da pubblica fede .
Il Tribunale riteneva, quindi, che avendo gli attori mosso censure circa l’omessa indicazione del luogo nel quale era stata effettuata la notifica, questa rientrava nell’ipotesi di una attestazione negativa non suscettibile di querela di falso e sotto l ‘ altro aspetto della natura -relativa o assoluta- della irreperibilità della società, che questa rientrava nelle ipotesi di valutazione del pubblico ufficiale e come tale non poteva essere oggetto di querela di falso, trattandosi di censure che potevano riguardare ipotesi di irregolarità del processo notificatorio da farsi valere nel processo avanti la Commissione Tributaria Provinciale.
2.2 Notifiche nei confronti di e .
In relazione alle doglianze mosse dagli attori circa la notifica dell’avviso di accertamento nei confronti del sig. riguardanti il mancato invio della CAD e il rinvenimento dell’avviso
di tentata notifica solo alcuni giorni prima del ritiro, il Collegio rilevava che gli attori non avevano provato nulla circa la doglianza mentre l’ aveva prodotto l’avviso di ricevimento con il numero cronologico corrispondente alla notifica; mentre in relazione alla seconda argomentazione il Tribunale evidenziava che la circostanza che l’agente postale avesse immesso nella cassetta l’avviso non il giorno della notifica ma successivamente oltre che inverosimile non era stata provata mediante produzione in giudizio dell’avviso .
Per quanto riguardava la notifica al il Tribunale rappresentava la produzione da parte dell’ dell’avviso di ricevimento corredato dal numero cronologico relativo alla predetta notifica, regolarità della notifica che era stata accertata anche dalla Commissione Tributaria Regionale.
2.3 Sulla base di tali presupposti, il Tribunale di Teramo in composizione Collegiale respingeva la querela di falso.
Avverso la sentenza del Tribunale di Teramo, in composizione Collegiale, hanno proposto appello la e sulla base di quattro motivi che si vanno a compendiare.
3.1 In merito alla notifica effettuata nei confronti della società .
Con il primo motivo di doglianza, la parte appellante contesta la parte della sentenza con la quale il Tribunale di Teramo, in composizione Collegiale, ha ritenuto di dichiarare l’inammissibilità della querela di falso in relazione alla notifica dell’avviso di accertamento notificato alla società sui presupposti che l’oggetto della censura era relativa alla mancata indicazione dell’indirizzo del luogo della notifica, aspetto non suscettibile di querela in quanto attestazione negativa e del fatto che la natura della irreperibilità, assoluta o relativa, rientrava nell’ambito della valutazione del pubblico ufficiale la quale non ha pubblica fede.
A parere dell’appellante, la ricostruzione effettuata dal Collegio sarebbe errata in quanto in primo grado era stata contestata l’attestazione di irreperibilità riferita alla società , coperta da pubblica fede in quanto dichiarazione attestante il mancato rinvenimento dei soggetti legittimati a ricevere la notifica – irreperibilità relativa- o alcuna sede della società – irreperibilità assoluta-, contestando la qualificazione effettuata dal Collegio quale attestazione negativa.
Parte appellante rappresenta che l’attestazione di irreperibilità era da considerarsi falsa anche in considerazione del fatto che le notifiche venivano ritirate presso la sede della società.
Ribadisce, ai fini della regolarità della notifica, l ‘obbligo da parte del messo notificatore dello svolgimento di tutte le ricerche necessarie al fine di verificare l’esistenza dei presupposti per l’attestazione di irreperibilità assoluta o relativa, ricerche che devono risultare dal verbale, mentre il messo notificatore aveva attestato l’irreperibilità omettendo di indicare l’indirizzo della sede della società e senza indicazione del valore della cancellazione della società dal registro delle imprese anche in riferimento alla previsione normativa dell’art. 2495 c.c. e art. 28, 4 c., D. Lgs n. 175/2014, con la conseguenza che il non aver rispettato tutti gli adempimenti necessari comporta necessariamente una attestazione non veritiera da parte del messo notificatore.
Parte appellante rappresenta che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non ha contestato l’omessa indicazione del luogo nel quale è stata effettuata la notifica e la natura della irreperibilità, ma ha contestato l’attestazione di irreperibilità contenuta della relazione di notificazione, irreperibilità che non poteva essere dichiarata dal messo notificatore in quanto non si poteva parlare di irreperibilità assoluta dal momento che le notifiche successive da parte dell’ era state ritirate né si poteva trattare di irreperibilità relativa dal momento che doveva essere inviata la raccomandata informativa evidenziando l’assenza dei soggetti incaricati al ritiro ex art. 139 c.p.c..
A parere degli appellanti si era nell’ambito della falsità ideologica in quanto il contenuto del documento non era veritiero ribadendosi che ciò che era stato contestato era il presunto mancato rinvenimento della presso la propria sede legale che ha portato il messo notificatore -attraverso attività frutto della propria percezione -a dichiarare la società irreperibile .
Proseguono gli appellanti nell’evidenziare che probabilmente il messo notificatore non si fosse neppure recato nella sede della società, in quanto soggetto estinto, rilevando che anche la circostanza dell’avvenuta cancellazione della società dal Registro delle Imprese non esimeva il messo dal recarsi nella sede della società in virtù del disposto di cui all’art. 2945 c.c. e 28, 4°c., D. Lgs n. 174/2014 e che la data dell’avvenuta cancellazione riportata nella relata non era corretta.
3.2 Violazione dell’art. 115 c.p.c error in procedendo .
Con il secondo motivo di gravame, parte appellante lamenta la mancata ammissione da parte del Tribunale della prova testimoniale a mezzo del messo notificatore avendo ritenuto la causa fondata su prove documentali.
A parere degli appellanti la invocata prova testimoniale avrebbe potuto condurre alla verifica della falsità della dichiarazione di irreperibilità potendo il teste riferire sulle attività avvenute in sua presenza che lo avrebbero portato a ritenere la irreperibilità della società.
A tale riguardo, parte appellante formula domanda di ammissione dei mezzi istruttori come articolati in primo grado con la seconda memoria ex art. 183, VI c., c.p.c..
3.3 Con riguardo alle notifiche dei sigg.ri e
Parte appellante impugna la parte della sentenza nella quale il Tribunale ha ritenuto non provato il mancato invio della CAD, come sostenuto dagli allora attori, in relazione alla notifica nei confronti del avendo l’ prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento non il numero cronologico relativo alla notifica.
Nello specifico, gli appellanti rappresentano che:
-le Cad non erano state ritirate né dal né dal per cui la produzione dell’avviso di ricevimento non era sufficiente a dimostrare il tentativo di notifica occorrendo depositare la relativa comunicazione;
-l’avviso diretto al era privo di alcuni elementi: assenza del numero cronologico di spedizione, assenza del numero della raccomandata, assenza dell’apposizione del bollo postale;
-l’ avviso di ricevimento non è congiunto alla busta contenente la comunicazione di deposito;
aspetti questi che a parere della parte appellante portano a concludere per la falsità delle attestazioni compiute dal messo notificatore anche in considerazione del fatto che dal sito delle Poste RAGIONE_SOCIALE non risultava alcuna spedizione della raccomandata; si riporta altresì alla giurisprudenza di legittimità in materia di perfezionamento della notifica con il compimento di tutte le attività previste dall’art. 140 c.p.c..
Parte appellante contesta altresì la parte della sentenza nella quale il Tribunale ha ritenuto irrilevante la ricostruzione effettuata dagli allora attori in ordine al rinvenimento dell’avviso solo pochi giorni prima dell’effettivo ritiro, ipotizzando l’immissione dell’avviso successivamente alla data di notifica, risultata priva di supporto probatorio.
Al riguardo, gli appellanti evidenziano che l’avviso di deposito presentato allo sportello per il ritiro dell’atto non viene restituito dagli impiegati.
3.4 Circa la sentenza della Corte di giustizia tributaria .
Contesta l’appellante la parte della sentenza nella quale il Tribunale di Teramo ha fatto riferimento alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale nella quale era stata riconosciuta la regolarità delle notifiche, in quanto a parere dell’appellante le sentenze tributarie versate in atti sono irrilevanti dal momento che le predette relate di notifica sono state contestate con querela di falso, materia non rientrante nella competenza della Commissione Tributaria.
4 . Si è costituita nel presente grado di giudizio l’ contestando nel merito il proposto gravame e riproponendo le eccezioni non esaminate in primo grado e relative a: difetto di capacità processuale della tardività e improponibilità della querela di falso; difetto di interesse ad agire originaria e anche sopravvenuta a seguito della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di L’Aquila, non impugnata; nullità e infondatezza della querela.
5 . All’udienza dell’ 11.11.2025, tenuta ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell’udienza nel termine loro assegnato del l’ 11.11.2025, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, ai sensi dell’art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
*
Passando alla disamina del merito dell’appello, la Corte ritiene di doverlo rigettare in quanto infondato.
6.1 Il primo motivo di appello non può trovare accoglimento.
Parte appellante rappresenta che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, oggetto della proposta querela di falso è l’attestazione di irreperibilità della società società cessata e cancellata dal Registro delle imprese nel luglio 2016, effettuata dal messo notificatore , contenuta nell’ ‘Avviso di deposito di atti nella casa del Comune’, asserita falsità fondata sulla circostanza che l’attestazione di irreperibilità era stata effettuata senza l’indicazione dell’indirizzo della sede legale della società e sanza specificare il valore della cancellazione della società dal registro delle imprese, a dimostrazione del fatto che il messo notificatore non aveva effettuato le ricerche adempimenti necessari ai fini della regolarità della notifica.
A parere di questa Corte non sono condivisibili le argomentazioni svolte dagli appellanti a confutazione del decisum del Tribunale, condividendo la Corte invece l’assunto del Collegio il quale ha ritenuto che i dedotti profili circa la mancanza dell’indicazione del luogo nel quale è stata fatta la notifica, quale omessa attestazione ( e dunque vertente su fatto negativo e non positivamente accertato) non è suscettibile di querela di falso, nonché che la natura della irreperibilità, se relativa o assoluta, non è assistita da pubblica fede in quanto valutazione effettuata dal pubblico ufficiale, rientrano nell’ambito dei vizi/irregolarità del processo notificatorio.
La Corte rileva che la stessa appellante dal tenore delle doglianze mosse in questa sede nonché nell’atto di citazione di primo grado, fa e ha fatto più volte riferimento alla regolarità del procedimento notificatorio ivi compresa la necessità che dal verbale di notificazione risultino espletate le ricerche del soggetto al quale notificare l’atto , allo scopo di determinare se trattasi di irreperibilità relativa o assoluta, contestando sostanzialmente l’operato del messo notificatore sotto il profilo di una condotta omissiva (il non aver indicato le attività di ricerca che poi hanno determinato l’attestazione di irreperibilità da parte del messo notificatore), profilo questo non censurabile in sede di querela di falso.
Sul punto il Collegio rileva che, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, è costante il principio secon do il quale: ‘ Nel rito tributario la procedura di notificazione semplificata di cui all’art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, prevede che il messo notificatore, accertata la c.d. irreperibilità assoluta del notificando, trasferitosi per località sconosciuta, provvede solo al deposito dell’atto nella casa comunale ed all’affissione dell’avviso nell’albo dell’Ente territoriale; la notificazione risulta perciò invalida, fermo restando che il tipo di ricerche da effettuare per accertare l’irreperibilità assoluta non è disciplinato da alcuna norma, qualora il messo notificatore non indichi in alcun modo le ricerche che ha svolto, in primo luogo quelle anagrafiche, limitandosi a sottoscrivere un modello prestampato che riporta generiche espressioni, ed impedendo così ogni controllo del suo operato; in tal caso non vi sono peraltro attestazioni del pubblico ufficiale notificatore che possano essere impugnate mediante querela di falso ‘ (Cass. Civ.
Ord. n. 14658/2024; Cass. Civ. Ord. n. 781/2025).
Dalla disamina dell’ ‘ avviso di deposito di atti ‘ il messo comunale ha attestato semplicemente l’irreperibilità della società e delle persone alle quali è consentita la notifica, senza alcuna indicazione delle ricerche effettuate.
In ogni caso, pur volendo considerare l’ipotesi di una irreperibilità relativa, momentanea, non risultando anche in tale caso dall’avviso di deposito il compimento di attività di ricerca attestate da parte del messo notificatore, le stesse non possono essere oggetto di querela di falso.
Il primo motivo di appello deve essere rigettato, con conseguente assorbimento del secondo motivo di gravame.
6.2 Il secondo motivo di doglianza è inammissibile avendo l ‘appellante censurato l’omessa ammissione di mezzi istruttori (in ragione della natura documentale della controversia) in relazione ai quali, dopo la pronuncia della relativa ordinanza, né all ‘udienza di precisazione delle conclusioni, né con le memorie conclusionale e di replica depositate in primo grado ha reiterato istanza di ammissione, con conseguente rinuncia implicita alla prova articolata, che conseguentemente non può essere riproposta in appello.
6.3 Anche il terzo motivo deve essere rigettato.
Questa Corte condivide quanto argomentato dal Tribunale di Teramo, in composizione Collegiale, evidenziando altresì che le doglianze mosse dagli appellanti relative all’asserito mancato invio dell’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) possono assumere un qualche rilievo sotto il profilo della nullità/inesistenza della notifica dell’atto di accertamento, ovvero sotto il profilo di vizi del procedimento notificatorio, ma non ai fini di una valida proposizione della querela di falso.
E’ pacifico nella giurisprudenza di legittimità che: ‘ Il compimento delle formalità previste dall’art. 140 cod. proc. civ. deve risultare dalla relazione di notificazione che fa fede sino a querela di falso. Tuttavia, visto che, da un lato, la efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e, dall’altro, le raccomandate informative di cui all’art. 140 cod. proc.civ. sono spedite tramite il servizio postale, nella relata di notifica redatta ai sensi dell’art. 148 c.p.c., il pubblico ufficiale, indicando di aver adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla norma (deposito della copia dell’atto nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell’avviso dell’eseguito deposito alla porta dell’abitazione, ufficio o azienda del destinatario, notizia a quest’ultimo per raccomandata con avviso di ricevimento), può dare atto di aver consegnato all’ufficio postale l’avviso informativo, contenente le indicazioni di cui all’art. 48 disp. att. cod. proc. civ., da spedire per raccomandata AR, ma non è in grado di attestare anche l’effettivo inoltro dell’avviso da parte dell’Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e dunque non assistite dal carattere fidefaciente della relata di notifica. Da tale premessa deriva la necessità della produzione in giudizio, a fronte della contestazione da parte del destinatario dell’atto, dell’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale ‘ (Cass. Civ., Ord. n. 35923/2023).
In ogni caso, questa Corte rileva come risulti depositata da parte dell’ , come già evidenziato in prime cure, tutta la documentazione attestante le notifiche degli atti per cui si discute, apparendo ultronee le ulteriori critiche mosse dagli appellanti in relazione alla mancanza del timbro postale, la mancanza del numero della raccomandata, rientrando le stesse nell’alveo di eventuali contestazioni circa la regolarità della notifica nei confronti del sig. e anche del che non assumono rilevanza in forza del principio espresso dalla Corte di Cassazione sopra richiamato.
6.4 Anche l’ultimo motivo di appello deve essere rigettato non condividendo si quanto argomentato dagli appellanti circa l’ulteriore statuizione da parte del Tribunale di Teramo in relazione all’accertamento della regolarità delle notifiche come riconosciute dalla Commissione Tributaria Regionale.
A parere di questo Collegio trattasi di un riferimento effettuato dal Tribunale ad adiuvandum e da inquadrarsi nell’ambito dei vizi del procedimento notificatorio e non in quello della querela di falso.
6.5 L’appello deve essere rigettato rimanendo assorbita ogni altra questione.
A seguito del rigetto del gravame, in considerazione della totale soccombenza, gli appellanti devono essere condannati alla rifusione, in favore della controparte, delle spese di giudizio del presente grado.
Essendo il valore della domanda indeterminabile, come dichiarato nell’atto di appello , esse vengono liquidate nei valori medi (indeterminabile- complessità media) avuto riguardo a ciascuna fase, fatta eccezione che per quella istruttoria non espletata nel presente giudizio e, quindi, in euro 6.946,00, oltre Iva, Cap e spese generali come per legge.
7.1 Rinviene, altresì , applicazione la disposizione di cui all’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l’obbligo del versamento da parte chi ha proposto un’impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
PQM
La Corte d’appello, definitivamente decidendo:
Rigetta l’appello;
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio del presente grado, liquidate in euro 6.946,00, oltre Iva, Cap e spese generali come per legge;
dichiara gli appellanti tenuti al versamento di un importo pari a quanto già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio svolta in data 23.12.2025
Il Consigliere rel. ed est.
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME