Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33903 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33903 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
CONTRIBUTO UNIFICATO
sul ricorso iscritto al n. 3237/2017 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), residente in RAGIONE_SOCIALE, alla INDIRIZZO, difesa in proprio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 86 cod. proc. civ.
– RICORRENTE –
CONTRO
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale in persona del Ministro pro tempore -COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE (codice fiscale non indicato).
– INTIMATI – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1057/35/2016 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Toscana, depositata in data 7 giugno 2016;
UDITA la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME all’udienza camerale del 6 luglio 2023;
RILEVATO CHE:
con l’impugnata sentenza la RAGIONE_SOCIALE regionale RAGIONE_SOCIALEa Toscana respingeva l’appello proposto dalla contribuente contro la pronuncia n. 803/6/2015 RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva, a sua volta, dichiarato inammissibile il ricorso originario perché proposto contro inviti di pagamento al versamento del contributo unificato, ritenuti non costituire atti impugnabili in sede giurisdizionale;
1.1. il Giudice regionale, nello specifico, condivideva la valutazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE provinciale, confermando che i predetti inviti, volti a conseguire il versamento spontaneo del contributo senza comminatoria di accessori, non potevano essere configurati come atti impugnabili, non essendo inclusi nell’elenco di cui all’art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ricordando infine che la normativa del contributo unificato nel procedimento tributario era stata ritenuta compatibile con la Costituzione dal Giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi con la pronuncia n. 78 del 7 aprile 2016;
con ricorso notificato in data 9 gennaio 2017, NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia;
il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE sono restati intimati;
CONSIDERATO CHE:
il ricorso va dichiarato inammissibile, con ciò ribadendo, nell’analogia RAGIONE_SOCIALEe fattispecie, le valutazioni già espresse da questa Corte con la sentenza n. 35342 depositata il 30 novembre 2022, resa tra le stesse parti sul medesimo tema (cui sono seguite, sempre tra le medesime parti ed in relazione ad analogo contenzioso, Cass., Sez. T., 24 luglio 2023, n. 22085; Cass., Sez.
T., 25 luglio 2023, n. 22382; Cass., Sez. T., 25 luglio 2023, n. 22406; Cass., Sez. T., 24 agosto 2023, n. 25254; Cass., Sez. T., 6 settembre 2023, n. 26012; Cass., Sez. T., 7 settembre 2023, n. 26093; Cass., Sez. T., 7 settembre 2023, n. 26109);
a fronte RAGIONE_SOCIALE‘illustrato contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello, l’impugnazione risulta essersi sviluppata attraverso le sue trecentoventisei pagine (circostanza questa già emblematicamente distonica rispetto alla semplicità RAGIONE_SOCIALEa decisione assunta dal Giudice regionale) e di n. 1961 paragrafi, di assai difficile sintesi ed il cui filo conduttore non sempre è dato cogliere, i cui contenuti vagano lungo svariati temi RAGIONE_SOCIALEa scienza giuridica, richiamando genericamente gli atti del processo di merito, ribadendo non pertinenti considerazioni attinenti alle nozioni ed alla disciplina del bene pubblico, RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico, RAGIONE_SOCIALEe parti processuali, nonché RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche proprie del processo tributario, RAGIONE_SOCIALEa chiarezza degli atti tributari anche in relazione allo statuto del contribuente;
2.1. lunghe dissertazioni sono state formulate sul generale oggetto RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione tributaria, sull’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa legge e sul valore RAGIONE_SOCIALEe disposizioni RAGIONE_SOCIALEa legge in generale, sul distinguo tra valore del processo e valore RAGIONE_SOCIALEa lite, sulle « funzioni di giustizia» (v. pagina n. 12 del ricorso), sul diritto di difesa, sul procedimento storico di formazione RAGIONE_SOCIALEa Carta Costituzionale e di taluni corpi legislativi (con diffusissimi stralci dei lavori di RAGIONE_SOCIALE e governativi), sull’« intenzione del legislatore costituente» (v. pagina n. 17 del ricorso), sulla disciplina del contributo unificato, sul « termine di compimento degli atti di controparte» (v. pagina n. 21 del ricorso), sulla « indisponibilità dei diritti RAGIONE_SOCIALEa P.A.» e «sulla incapacità RAGIONE_SOCIALEe parti» (v. pagina n. 22 del ricorso) e RAGIONE_SOCIALEa controparte sotto vari profili, sui «giudizi dinanzi anche RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale» (v. pagina n. 28 del ricorso), sul « potere anche degli ‘organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa’ (art. 113 Cost.) riguardo l’inefficacia, la nullità anche per incostituzionalità degli atti amministrativi» (v. pagina n. 45 del ricorso), sul contenuto e sul significato di svariati (non
attinenti, tra i tanti, il Codice RAGIONE_SOCIALEa strada e le norme elettorali) testi normativi (anche di fonte secondaria) e sulla incostituzionalità ed illegittimità di molti di essi, sul primato RAGIONE_SOCIALEa legge e sulla prevalenza RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, oltre che sulle varie tipologie RAGIONE_SOCIALEa stessa e sul ruolo RAGIONE_SOCIALEa Magistratura, sulla « Illiceità del RAGIONE_SOCIALE per mancato inizio RAGIONE_SOCIALE‘obbligatorietà del r.d.l. 1578/1933 » (v. pagina n. 164 del ricorso), « sulla soppressione RAGIONE_SOCIALEe associazioni sindacali fasciste» (v. pagina n. 166 del ricorso), « sui regolamenti RAGIONE_SOCIALEe Camere» (v. pagina n. 186 del ricorso), sulla riserva di legge in materia tributaria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 Cost., « sulla formazione RAGIONE_SOCIALEe leggi» (v. pagina n. 207 del ricorso), « sulla materia costituzionale» (v. pagina n. 216 del ricorso), sulla Gazzetta Ufficiale del Regno Serie Speciale e conseguente inefficacia degli atti pubblicati» (v. pagina n. 229 del ricorso), « sul decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151» (v. pagina n. 230 del ricorso), sulla violazione e funzione RAGIONE_SOCIALE‘art. 76 Cost., sulla tripartizione ed usurpazione dei poteri (v. pagina n. 280 del ricorso), sulla « illiceità RAGIONE_SOCIALEa L. 400/88» (v. pagina n. 289 del ricorso), « sulle violazioni al potere di decretazione di urgenza » (v. pagina n. 295 del ricorso) e sulla nullità dei vari decreti esaminati (v. pagina n. 301 del ricorso), chiedendo di sollevare di ufficio tutte le incostituzionalità rilevate (v. pagina n. 14 del ricorso);
alla luce di tale contenuto, il ricorso risulta, all’evidenza, del tutto eccentrico rispetto al suo moRAGIONE_SOCIALEo legale, non rispondendo ai requisiti di chiarezza, sinteticità e precisa riferibilità alla decisione impugnata imposti dall’art. 366 cod. proc. civ., nei termini chiariti dalla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis , Cass. Sez. VI/II, 14 maggio 2018, n. 11603 e Cass., Sez. I, 13 aprile 2017, n. 9570) in ordine ai requisiti di specificità ed autosufficienza, normativamente richiesti per porre la Corte nelle condizioni di effettuare, con la dovuta concentrazione ed immediatezza, il controllo di legittimità ad essa assegnato;
l’impugnazione, piuttosto, risulta genericamente mirata a far valere la mera asserita ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, sulla
scorta di considerazioni pangiuridiche, non pertinenti al tema decisorio, senza nessuno sforzo di economia processuale volto a puntare sulla critica diretta all’elementare ragione su cui si è basata la sentenza impugnata, così trascurando di considerare che il ricorso per cassazione costituisce un rimedio di tipo impugnatorio a critica vincolata, « con riguardo al quale quelle di precisione, chiarezza, pertinenza e sinteticità costituiscono non già mere ed opzionali connotazioni stilistiche, ma puntuali e cogenti prescrizioni di legge funzionali al corretto espletamento del suddetto controllo di legittimità (così Cass ., Sez. T. 30 novembre 2022, n. 35342);
va allora ricordato e ribadito, riprendendo quanto già affermato da tale ultima decisione, che:
« Costituisce orientamento ormai consolidato quello per cui (Cass. n. 8425/20): ‘Ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all’art. 366, primo comma, n. 3) e 4), cod proc. civ., il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale RAGIONE_SOCIALEa chiarezza e RAGIONE_SOCIALEa sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto RAGIONE_SOCIALEa vicenda “sub iudice” posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEe doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione RAGIONE_SOCIALE‘intera vicenda giudiziaria e RAGIONE_SOCIALEe questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni RAGIONE_SOCIALEe critiche nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 cod. proc. civ.; l’inosservanza di tale dovere (nella specie ravvisata dalla RAGIONE_SOCIALE.C. a fronte di ricorso per cassazione di 239 pagine, nonostante la semplicità RAGIONE_SOCIALEa questione giuridica alla base RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, illustrata in due pagine) pregiudica l’intellegibilità RAGIONE_SOCIALEe questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l’obiettivo del processo, volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo
(artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui »;
« (Cass. n. 8009/19): ‘In tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall’art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, non già per l’irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l’intellegibilità RAGIONE_SOCIALEe questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 c.p.c., assistite – queste sì – da una sanzione testuale di inammissibilità (fattispecie di un ricorso che si limitava a riprodurre stralci degli atti difensivi depositati dal ricorrente nei precedenti gradi del giudizio senza formulare alcuna specifica censura nei confronti RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata)’ »;
« così pure Cass. n. 21297/16 in una fattispecie di ricorso di 251 pagine i cui motivi erano redatti mediante una riproposizione di stralci di atti processuali e documenti, con la quale in sostanza il ricorrente aveva riversato in sede di legittimità il contenuto dei gradi di merito. Si è inoltre stabilito che il motivo di cassazione che si risolva nella mescolanza e nella sovrapposizione di mezzi eterogenei, ancorché unitariamente preceduti dalla elencazione RAGIONE_SOCIALEe norme e RAGIONE_SOCIALEe regole di giudizio che si assumono violate, è inammissibile allorquando richieda ‘un inesigibile intervento integrativo RAGIONE_SOCIALEa Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna RAGIONE_SOCIALEe doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione’ (Cass. n. 21611 del 20/09/2013» );
« Le dissertazioni e le opinioni qui proposte sono prive del carattere di ‘motivo’, ‘doglianza’ o ‘censura’ processualmente inteso,
perché cumulano confusamente in sè rilievi di ordine processuale e sostanziale, tra loro slegati e formulati in maniera tale da impedire di cogliere con chiarezza la effettiva portata e finalizzazione di ogni argomento. Inoltre, esse sono prive di ogni puntuale ricostruzione con relativo richiamo -al decisum impugnato; sì che esse non risultano univocamente riferibili, punto per punto, ad una determinata ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, RAGIONE_SOCIALEa quale non vengono specificamente e completamente riportati i passaggi logici posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, e RAGIONE_SOCIALEa quale non viene nemmeno esattamente individuata e ricostruita la pur nitida e circoscritta ratio (ndr. non impugnabilità RAGIONE_SOCIALE‘invito al pagamento) che si intenderebbe inficiare»;
-«Lacuna, quest’ultima, come noto rilevante anche nella deduzione RAGIONE_SOCIALEa violazione di legge, essendo anche in tal caso imprescindibile la ‘specifica indicazione RAGIONE_SOCIALEe affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici RAGIONE_SOCIALEa fattispecie o con l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEe stesse fornita dalla giurisprudenza o dalla dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento RAGIONE_SOCIALEa lamentata violazione’ (Cass. n. 22499 del 19/10/2006; in termini Cass. n. 15952 del 17/07/2007 e molte altre)»;
«Definitiva conferma di tutto ciò si ha nella conseguente assoluta indeterminatezza, genericità ed eccentricità rispetto al giudizio RAGIONE_SOCIALEe conclusioni prese dalla ricorrente (v. ricorso, pag.354), non scevre altresì da una richiesta di condanna RAGIONE_SOCIALEa controparte al ‘risarcimento dei danni anche non patrimoniali per lesione del diritto all’ordine pubblico’ (…)» (così Cass ., Sez. T. 30 novembre 2022, n. 35342);
consegue alle riflessioni che precedono la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
non vi è ragione di liquidare le spese del presente grado di giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati;
nondimeno, va dato conto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso principale.
Così deciso, nella camera di consiglio del 6 luglio 2023.