Cartella di pagamento: la Cassazione chiarisce le proroghe COVID
La validità di una cartella di pagamento notificata dopo i termini ordinari dipende spesso dall’incrocio di diverse normative emergenziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sull’applicazione della proroga di 24 mesi prevista per far fronte all’emergenza pandemica, definendo i confini tra le diverse disposizioni di legge.
I fatti di causa
La vicenda trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento effettuata il 1° luglio 2022, relativa a controlli automatizzati su dichiarazioni IVA e redditi per l’anno d’imposta 2016. La società contribuente aveva eccepito la decadenza dell’amministrazione finanziaria, sostenendo che il termine ordinario fosse scaduto il 31 dicembre 2020. Sebbene in primo grado il ricorso fosse stato respinto, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado aveva accolto l’appello della società, ritenendo l’agente della riscossione decaduto dal potere di notifica.
La decisione della Cassazione sulla cartella di pagamento
La Suprema Corte ha ribaltato la decisione di secondo grado, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il punto centrale della decisione riguarda l’individuazione della norma di proroga applicabile. La Corte ha chiarito che non si deve applicare la proroga di 14 mesi prevista per le attività di liquidazione specifiche del 2018, bensì quella più ampia di 24 mesi legata alla consegna del ruolo durante il periodo di sospensione emergenziale.
Il criterio della consegna del ruolo
Secondo i giudici, il fattore determinante è la data in cui il carico tributario è stato affidato all’agente della riscossione. Se tale affidamento avviene nella finestra temporale compresa tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, scatta automaticamente l’estensione dei termini di decadenza e prescrizione. Nel caso in esame, il ruolo era stato consegnato a maggio 2021, rendendo pienamente operativa la proroga biennale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla gerarchia e sulla specialità delle norme introdotte durante la pandemia. L’articolo 68, comma 4-bis del D.L. 18/2020 agisce come norma generale per i carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo critico. Questa disposizione prevale su altre proroghe meno estese quando si verificano le condizioni temporali di consegna del ruolo. La Cassazione ha sottolineato che la notifica avvenuta a luglio 2022 rientra perfettamente nel nuovo perimetro temporale esteso, che spostava la scadenza originaria del 2020 di ben due anni.
Le conclusioni
Le conclusioni dei giudici di legittimità stabiliscono un principio di diritto fondamentale per la gestione del contenzioso tributario post-pandemico. La tempestività della cartella di pagamento deve essere valutata non solo sulla base dei termini ordinari del d.P.R. 602/1973, ma integrando le finestre temporali di sospensione e proroga introdotte dai decreti emergenziali. Per i contribuenti, ciò significa che atti notificati nel 2022 per annualità apparentemente prescritte possono essere legittimi se il ruolo è stato formato e consegnato durante il biennio 2020-2021.
Cosa succede se la cartella arriva dopo la scadenza ordinaria?
Se il ruolo è stato consegnato all’agente della riscossione durante il periodo emergenziale COVID, si applicano proroghe speciali che possono estendere il termine di notifica fino a 24 mesi.
Quale norma prevale tra le diverse proroghe fiscali?
La Cassazione stabilisce che per le cartelle derivanti da controlli automatizzati su dichiarazioni del 2017, prevale la proroga di 24 mesi prevista dall’articolo 68 del Decreto Cura Italia.
Come si calcola il nuovo termine di decadenza?
Al termine ordinario, solitamente fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, vanno aggiunti i mesi di proroga previsti dalla legislazione speciale applicabile.