Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3851 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3851 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/01/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nato a Caserta il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Caserta il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME, nato a Caserta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2025 della Corte d’appello di COGNOME visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, la quale ha concluso chiedendo che tutti i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udita l’AVV_NOTAIO, nella qualità di sostituta dell’AVV_NOTAIO, in difesa della parte civile COGNOME NOME, la quale si è riportata alle conclusion scritte, con nota delle spese, depositate dall’AVV_NOTAIO;
udita l’AVV_NOTAIO, nella qualità di sostituta dell’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME, la quale si è riportata ai motivi del ricorso, chiedendone l’accoglimento;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME, il quale si è riportato ai motivi di ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di COGNOME NOME, il quale si è riportato ai motivi di ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, anch’egli in difesa di NOME COGNOME, il quale si è riportato ai motivi di ricorso, associandosi alle conclusioni dell’AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20/01/2025, la Corte d’appello di COGNOME, per quanto qui interessa, in parziale riforma della sentenza del 21/06/2023 del G.u.p. del Tribunale di COGNOME, emessa in esito a giudizio abbreviato:
quanto all’imputato NOME COGNOME, ne confermava la condanna alla pena di tredici anni e quattro mesi di reclusione ed C 5.000,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di:
a.1) tentata estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in concorso (con NOME COGNOME e con il successivamente deceduto NOME COGNOME) ai danni di NOME COGNOME di cui al capo 2) dell’imputazione;
a.2) tentata estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in concorso (con NOME COGNOME, con il successivamente deceduto NOME COGNOME e con NOME COGNOME, nei cui confronti si è proceduto separatamente) ai danni di NOME COGNOME di cui al capo 3) dell’imputazione;
a.3) detenzione e porto in luogo pubblico di un’arma RAGIONE_SOCIALEdestina (specificamente, di una pistola semiautomatica di marca Tanfoglio modello Force TARGA_VEICOLO con matricola abrasa) pluriaggravati (ex art. 416-bis.1 cod. pen. e dall’essere stato commesso per eseguire il reato di cui al capo “3” dell’imputazione) in concorso di cui al capo 4) dell’imputazione;
a.4) danneggiamento pluriaggravato (ex art. 416-bis.1 cod. pen. e dall’essere stato commesso per eseguire il reato di cui al capo “3” dell’imputazione) in concorso (con NOME COGNOME, con il successivamente deceduto NOME COGNOME e con NOME COGNOME, nei cui confronti si è proceduto separatamente) di cui al capo 5) dell’imputazione;
a.5) tentata estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in concorso (con NOME COGNOME e con il successivamente deceduto NOME COGNOME) ai danni di NOME COGNOME di cui al capo 6) dell’imputazione;
a.6) detenzione e porto in luogo pubblico di un’arma RAGIONE_SOCIALEdestina (specificamente, di una pistola semiautomatica di marca Tanfoglio modello Force TARGA_VEICOLO con matricola abrasa) pluriaggravati (ex art. 416-bis.1 cod. pen. e dall’essere stato commesso per eseguire il reato di cui al capo “6” dell’imputazione) in concorso di cui al capo 7) dell’imputazione;
a.7) estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in concorso (c NOME COGNOME, con il successivamente deceduto NOME COGNOME e con NOME COGNOME) ai danni di NOME COGNOME di cui al capo 8) dell’imputazione;
a.8) tentata estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in conco (con NOME COGNOME e con il successivamente deceduto NOME COGNOME) ai danni di NOME COGNOME di cui al capo 10) dell’imputazione;
a.9) tentata estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in conco (con NOME COGNOME e con il successivamente deceduto NOME COGNOME) ai danni dei titolari dell’RAGIONE_SOCIALE cui al capo 11) dell’imputazione;
a.10) tentata estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in conco (con NOME COGNOME e con il successivamente deceduto NOME COGNOME) ai danni dei soci dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui al cap dell’imputazione;
a.11) tentata estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in conco (con NOME COGNOME e con il successivamente deceduto NOME COGNOME) ai danni dei titolari della RAGIONE_SOCIALE di cui al dell’imputazione;
a.12) tentata estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in conco (con il successivamente deceduto NOME COGNOME) ai danni di NOME COGNOME cui al capo 15) dell’imputazione;
a.13) estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in concorso (con successivamente deceduto NOME COGNOME) ai danni di NOME COGNOME di cu al capo 16) dell’imputazione;
a.14) tentata estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in conco (con il successivamente deceduto NOME COGNOME) ai danni di NOME COGNOME di cui al capo 17) dell’imputazione;
quanto all’imputato NOME COGNOME:
b.1) ne confermava la condanna per i reati, unificati dal vincolo d continuazione, di:
b.1.1) direzione e organizzazione dell’associazione RAGIONE_SOCIALE denominat “RAGIONE_SOCIALE” pluriaggravata di cui al capo 1) dell’imputazione;
b.1.2) tentata estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in conc (con NOME COGNOME e con il successivamente deceduto NOME COGNOME) ai danni di NOME COGNOME di cui al capo 2) dell’imputazione;
b.1.3) tentata estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in conc (con NOME COGNOME, con il successivamente deceduto NOME COGNOME e con NOME COGNOME, nei cui confronti si è proceduto separatamente) ai danni NOME COGNOME di cui al capo 3) dell’imputazione;
I
b.1.4) detenzione e porto in luogo pubblico di un’arma RAGIONE_SOCIALEdesti (specificamente, di una pistola semiautomatica di marca Tanfoglio modello Forc calibro TARGA_VEICOLO con matricola abrasa) pluriaggravati (ex art. 416-bis.1 cod. p dall’essere stato commesso per eseguire il reato di cui al cap dell’imputazione) in concorso di cui al capo 4) dell’imputazione;
b.1.5) danneggiamento pluriaggravato (ex art. 416-bis.1 cod. pen. dall’essere stato commesso per eseguire il reato di cui al cap dell’imputazione) in concorso (con NOME COGNOME, con il successivamente deceduto NOME COGNOME e con NOME COGNOME, nei cui confronti si proceduto separatamente) di cui al capo 5) dell’imputazione;
b.1.6) tentata estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in conc (con NOME COGNOME e con il successivamente deceduto NOME COGNOME) ai danni di NOME COGNOME di cui al capo 6) dell’imputazione;
b.1.7) detenzione e porto in luogo pubblico di un’arma RAGIONE_SOCIALEdesti (specificamente, di una pistola semiautomatica di marca Tanfoglio modello Force TARGA_VEICOLO con matricola abrasa) pluriaggravati (ex art. 416-bis.1 cod. pe dall’essere stato commesso per eseguire il reato di cui al cap dell’imputazione) in concorso di cui al capo 7) dell’imputazione;
b.1.8) estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in concorso NOME COGNOME, con il successivamente deceduto NOME COGNOME e con NOME COGNOME) ai danni di NOME COGNOME di cui al capo 8) dell’imputazione;
b.1.9) tentata estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in conc (con NOME COGNOME e con il successivamente deceduto NOME COGNOME) ai danni di NOME COGNOME di cui al capo 10) dell’imputazione;
b.1.10) tentata estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in conc (con NOME COGNOME e con il successivamente deceduto NOME COGNOME) ai danni dei titolari dell’RAGIONE_SOCIALE cui al capo 11) dell’imputazione;
b.1.11) tentata estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in conc (con NOME COGNOME e con il successivamente deceduto NOME COGNOME) ai danni dei soci dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui al cap dell’imputazione;
b.1.12) tentata estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in conc (con NOME COGNOME e con il successivamente deceduto NOME COGNOME) ai danni dei titolari della RAGIONE_SOCIALE di cui al c dell’imputazione;
b.2) ritenuta la circostanza attenuante di cui all’art. 416-bis.1, terzo cod. pen., non soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze, e da conce «nella massima estensione», nonché concesse le circostanze attenuanti generiche
rideterminava in otto anni di reclusione ed C 5.400,00 di multa la pena irrogata per gli indicati reati;
quanto all’imputato NOME COGNOME, ne confermava la condanna alla pena di quattro anni di reclusione ed C 2.000,00 di multa per il reato di estorsione aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in concorso (con NOME COGNOME, con NOME COGNOME e con il successivamente deceduto NOME COGNOME) ai danni di NOME COGNOME di cui al capo 8) dell’imputazione;
d) quanto all’imputato NOME COGNOME, ne confermava la condanna alla pena di otto anni di reclusione ed C 6.000,00 di multa per il reato di estorsione continuata e aggravata (ex art. 416-bis.1 cod. pen.) in concorso (con NOME COGNOME) ai danni di NOME COGNOME di cui al capo 9) dell’imputazione.
Avverso tale sentenza del 20/01/2025 della Corte d’appello di COGNOME, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti e per il tramite dei propri rispettivi difensori, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il ricorso di NOME COGNOME, a firma dell’AVV_NOTAIO, è affidato a tre motivi.
3.1. Quanto al primo motivo, che è privo sia di numerazione sia di titolo e che si deve ritenere sviluppato nelle pagine da 1 a 14 del ricorso, il ricorrente denuncia in premessa che i giudici del merito avrebbero ritenuto provato il suo concorso in tutti i reati a lui contestati «anche quando non vi sono prove chiare sulla partecipazione del NOME all’attività posta in essere, in maniera esclusiva dal suo coimputato COGNOME», e rappresenta che «la questione giuridicamente più rilevante è quella relativa all’idoneità attribuita, in diversi casi, a quelli che vengo pacificamente, ritenuti atti preparatori».
Ciò premesso, il ricorrente sviluppa le seguenti considerazioni relativamente ai reati di cui ai seguenti capi d’imputazione.
3.1.1. Quanto al reato di cui al capo 2), il COGNOME contesta che sarebbe «palese il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione» e che i «Giudici di merit anticipano eccessivamente la soglia della punibilità e danno per scontati fatti».
Rappresenta che: a) «come si evince dalla lettura della motivazione, i due avventori (rectius: il solo NOME) si erano limitati a dire di venire a nome di NOME, senza ulteriori specificazioni, e da ciò è stato dedotto che riferimento fosse, chiaramente, al NOME NOME, presunto reggente del RAGIONE_SOCIALE»; b) «è pacifico che i due erano convinti di non trovarsi al cospetto del titolare ma, secondo i giudici della Corte d’Appello la richiesta di “non mi potete dare niente adesso, ditemi quando posso passare”, alla quale non è stato dato alcun seguito , sarebbe qualificabile come richiesta, chiaramente, estorsiva!»; c) «iene,
inoltre, valorizzato, al fine di conferire idoneità, ex art. 56 c.p., alle intercetta captate, nell’ambito delle quali il NOME ordinerebbe al NOME di andare a sparare nel portone del negoziante. Cosa che non è mai avvenuta».
Sarebbe, pertanto, «evidente che, sia in considerazione del fatto che i due imputati non hanno mai avuto contezza di essersi rivolti al titolare e, dunque, alla vittima dell’estorsione, sia in considerazione del fatto che non sono stati presi ulteriori contatti con la P.O., anche, questi atti possono essere qualificati come preparatori e deve ritenersi che, in quanto tali, essi non siano punibili».
I giudici della Corte d’appello di COGNOME si sarebbero inoltre limitati a affermare che egli aveva «preso personalmente parte a tutte le sue fasi» (secondo capoverso della pag. 20 della sentenza impugnata), «senza specificare quali e, soprattutto, senza tenere in alcuna considerazione un dato costante evidenziato, anche, dal Giudice di prime cure che aveva chiaramente affermato che l’attuale imputato era “alle prime esecuzioni di ordini e senza un ruolo definito, se non quello di spalla, senza concretizzazione di pensiero” (Cfr. pag. 191)».
3.1.2. Quanto ai reati di cui ai capi 6) e 7) dell’imputazione, il COGNOME contesta che, anche in questo caso, sarebbe «palese il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione».
Con riguardo al reato di cui al capo 6), rappresenta che: a) «non viene registrata alcuna conversazione indiziante, la P.O. non solo ha negato di aver ricevuto richieste estorsive ma ha chiarito e documentato che il NOME, già in passato, aveva noleggiato auto, pagandole»; b) sarebbe «totalmente mancante la logicità della motivazione relativa al contributo che avrebbe prestato NOME», atteso che «gli avrebbe partecipato, solo, perché il NOME, quando (secondo la ricostruzione ritenuta più verosimile) scende dall’auto, senza portare con sé il telefono, non si registrano altre conversazioni e, dunque, anche il NOME sarebbe sceso»; c) i «commenti postumi, certamente, non danno certezza della partecipazione del ricorrente».
Con riguardo al reato di cui al capo 7), rappresenta che: a) l’arma «non è stata sequestrata, in quella circostanza, né ci sono altri elementi dai quali desumere che essa fosse un’arma vera, anziché un’arma giocattolo»; b) la tesi della Corte d’appello di COGNOME secondo cui si sarebbe trattato della stessa arma sequestrata a NOME COGNOME alcuni giorni dopo costituirebbe, «al più, un’ipotesi investigativa e, non certo, una prova idonea a raggiungere la soglia della certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio».
3.1.3. Quanto al reato di cui al capo 8) dell’imputazione, il COGNOME contesta la sua responsabilità sarebbe stata ritenuta «in base ad un evidentissimo e clamoroso errore sulla prova».
Rappresenta che: a) «il fatto che, come riportato in sentenza, il NOME abbia riferito al complice che la P.O., in passato (e, probabilmente, ancora, all’epoca) era stato disponibile a pagare al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non può essere ritenuto un contributo rilevante»; b) «il fatto di aver percepito parte (300 euro) di rateo estorsiv sarebbe, eventualmente, solo un post factum»; c) posto che sarebbe «decisivo» il fatto che egli «presenziava, armato, all’incontro con l’imprenditore» (secondo capoverso della pag. 24 della sentenza impugnata), «n realtà non è assolutamente revocabile in dubbio che il NOME non ha mai presenziato a tale incontro», atteso che sarebbe «certo» che il «NOME si è recato da solo a parlare con lo COGNOME»; d) «è proprio l’imprenditore che “minaccia” di informarsi del fatto che il suo interlocutore fosse collegato davvero al RAGIONE_SOCIALE».
3.1.4. Quanto al reato di cui al capo 10) dell’imputazione, il COGNOME contesta che i giudici del merito avrebbero «punito l’intenzione degli due più che gli atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un’estorsione».
Il ricorrente premette che: il 14/10/2019, si era presentato alla moglie dell’imprenditore NOME COGNOME (NOME) «chiedendole di fare presentare, si badi, “entro mezz’ora”, il marito al cospetto del NOME che “voleva salutarlo”»; poiché tale invito era stato ignorato, «una settimana dopo (il 21/10/2019) le intercettazioni rivelano un nuovo accesso del NOME, presso il negozio La Voliera, “al fine di indurre COGNOME a presentarsi immediatamente presso la RAGIONE_SOCIALE Blue car al cospetto di NOME“».
Ciò esposto, il NOME rappresenta che, «nonostante le intercettazioni hanno consentito di accertare ogni attività realizzata dal RAGIONE_SOCIALE», «non si regist alcun ulteriore contatto tra potenziale vittima e potenziali estortori».
Lamenta perciò che, ancorché non sia «stata mai avanzata alcuna richiesta estorsiva, per il semplice fatto che non vi è stato alcun contatto con la potenziale P.0.», la Corte d’appello, ciò nonostante, ha ritenuto che i fatti configurassero un tentativo punibile «e non gli atti preparatori o, al più, un’ipotesi di desistenza».
Inoltre: a) il «fatto che il nome della potenziale vittima era contenuto in un elenco di soggetti che, già in passato, erano stati disponibili verso il RAGIONE_SOCIALE» sarebbe «insignificant»; b) l’affermazione della Corte d’appello di COGNOME secondo cui i coniugi *COGNOME*COGNOME avevano «negato, contro ogni evidenza, qualsivoglia approccio da parte di esponenti del RAGIONE_SOCIALE presso i loro esercizi commerciali» (primo capoverso della pag. 25 della sentenza impugnata) sarebbe frutto di un travisamento della prova, atteso che «da tali affermazioni l’unica certezza che potrebbe ricavarsi è il fatto che i due (in realtà, solo la moglie non hanno mai avuto la percezione che il NOME fosse un emissario del RAGIONE_SOCIALE».
3.1.5. Quanto al reato di cui al capo 11) dell’imputazione, sarebbe «ancora più evidente il vizio della motivazione».
Il NOME rappresenta che: a) «n questo caso, addirittura, si verifica, in maniera del tutto casuale, un incontro tra i due soliti soggetti ed un dipendente della ditta RAGIONE_SOCIALE»; b) «[cni sua iniziativa, il NOME chiede al suo interlocutore di riferire al suo titolare di recarsi a colloquio con lui»»; c) «il titolare non pre minimamente in considerazione di accogliere l’invito, tanto è vero che il COGNOME NOME NOME riferisce nulla al cugino *NOME*NOME contitolare della medesima RAGIONE_SOCIALE, che, infatti, apprende della vicenda solo quando viene convocato e afferma di aver saputo che la richiesta non avrebbe avuto alcun seguito poiché: “qualche giorno dopo, gli autori di questa richiesta erano stati arrestati”».
A tale proposito, il ricorrente precisa che ad essere arrestato era stato il solo NOME COGNOME, ciò che rileverebbe «non solo in relazione al contributo, effettivamente, prestato a quelli che sono atti preparatori non certo ad un tentativo di estorsione ma, anche, sotto il profilo della desistenza».
Infatti, posto che, «nche in questo caso, non è stata NOME formulata una richiesta al destinatario del potenziale progetto criminoso», sarebbe «del tutto evidente, dunque, che tra il primo approccio con il dipendente ed il successivo contatto che non c’è mai stato, gli imputati avrebbero potuto cambiare idea e non avanzare alcuna richiesta o, in ogni caso, decidere di desistere per qualsiasi altro motivo. Ad esempio, perché i titolari della ditta già continuavano a pagare i reali esponenti della cosca».
La motivazione della sentenza impugnata non conterrebbe comunque «alcun riferimento al contributo causale che avrebbe fornito il NOME, atteso che, come si è detto, si è trattato di un incontro occasionale con il dipendente della ditta e NOME, di sua iniziativa, non programmata, ha deciso di chiedere al suo interlocutore di riportare il suo messaggio al titolare».
3.1.6. Quanto al reato di cui al capo 12) dell’imputazione, il COGNOME contesta che, «nche in questo caso», «la condotta del duo NOME/NOME deve essere considerata inidonea alla corretta qualificazione del tentativo punibile».
Rappresenta in proposito che, «nche in questo caso»: a) «il NOME si limita ad intimare al COGNOME di far recare il titolare al suo cospetto»; b) «tuttavia, non ha avuto il minimo successo ed è stato, decisamente, ignorato!»; c) «il contributo del NOME è del tutto inesistente o esiziale ».
Inoltre, «on è stato possibile NOME avanzare una vera e propria richiesta estorsiva, in considerazione del fatto che non vi è stato alcun contatto tra i potenziali autori dell’estorsione ed il destinatario della richiesta».
3.1.7. Quanto al reato di cui al capo 13) dell’imputazione, il NOME afferma che verrebbe in rilievo la «edesima questione giuridica».
Rappresenta che: a) n questo caso, addirittura, i due improvvisati estorsori non riescono NOME a contattare, non il titolare, ma il capo servizio che, tra l’altro, è il cognato del presunto capo del RAGIONE_SOCIALE de quo!»; b) «n ogni caso, viene avanzata ad un operaio la richiesta di riferire al COGNOME (e, dunque, NOME al titolare ), recarsi a parlare con i rappresentanti dei COGNOME»; d) «nche in questo caso, non vengono presi minimamente in considerazione, al punto che il COGNOME NOME va a parlare con il cognato né riferisce al proprio titolar dell’approccio».
3.1.8. Il COGNOME argomenta a questo punto che, con riguardo a tutti i capi d’imputazione di cui si è sin qui detto, «la questione di diritto che deve risolversi è relativa al fatto che nessuna richiesta estorsiva è mai, effettivamente, pervenuta al titolare dell’attività presa di mira e, di conseguenza, se gli atti posti in ess possano qualificarsi come preparatori o, nonostante tutto, possa ritenersi che essi abbiano raggiunto la soglia per qualificarli rilevanti, ex art. 56 c.p.».
I giudici del merito, in particolare, «avrebbero dovuto dare conto delle ragioni per le quali, in ciascuno dei casi concreti, l’affidamento a un intermediario – dei cui rapporti con i destinatari delle richieste estorsive nulla è stato detto – d compito di consegnare a costoro le illecite richieste dovesse far ritenere, con valutazione ex ante, che il delitto programmato si sarebbe consumato salvo l’intervento di eventi in quel momento non prevedibili».
Inoltre, i giudici del merito non si sarebbero «mai posti, nonostante le sollecitazioni difensive, il problema di verificare se potessero ritenersi sussistenti presupposti per la desistenza».
3.1.9. Quanto al reato di cui al capo 15) dell’imputazione, il ricorrente, dopo avere sottolineato la singolarità dovuta al fatto che NOME COGNOME, vittima della tentata estorsione, sarebbe stato in seguito «tratto in arresto perché ritenuto prestanome dei RAGIONE_SOCIALE, per conto dei quali avrebbe gestito, anche, il supermercato oggetto della visita del duo RAGIONE_SOCIALE», deduce che: a) «on a caso, dunque, quando viene avvicinato dai due balordi, non gli concede la minima attenzione»; b) «’atteggiamento del COGNOME non è mai minaccioso, anzi, addirittura, non viene formulata alcuna richiesta. Solo, timidamente, viene richiesto un, non meglio specificato, regalo, futuro e, soprattutto, eventuale»; c) dalle intercettazioni sarebbe emerso che NOME COGNOME riteneva che «l’eventuale regalo che avrebbe ricevuto dal COGNOME era una cosa solo sua».
Si aggiunge che «le modalità del colloquio , come riassunte nella sentenza impugnata, anche in questo caso, non raggiungono la soglia del tentativo punibile
ma, soprattutto, le modalità di gestione della vicenda devono essere tenute in considerazione, al fine della valutazione della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 bis 1 c.p.».
3.1.10. Quanto al reato dì cui al capo 16) dell’imputazione, il ricorrente, dopo avere premesso che era «stata registrata l’intenzione, anche, del NOME di chiedere un paio di scarpe anche per sé», e che tale «intenzione non si è mai realizzata», denuncia che, «onostante ciò», egli è stato ritenuto «responsabile del concorso nell’estorsione, eventualmente, realizzata dal solo COGNOME, peraltro, per fini esclusivamente personali».
La motivazione sarebbe «mancante, soprattutto, sotto il profilo del contributo che avrebbe fornito alla condotta, pacificamente posta in essere, esclusivamente dal RAGIONE_SOCIALE».
3.1.11. Quanto al reato di cui al capo 17) dell’imputazione, sarebbero «evidenti vizi dell’errore sulla prova e di illogicità della motivazione».
Dopo avere premesso che «i dialoghi captati sono tutt’altro che chiari», il NOME lamenta anzitutto «un decisivo errore sulla prova».
Dopo avere esposto che «si ritiene in sentenza che i due avrebbero incontrato il NOME, mentre ritornavano, a piedi, verso l’auto. In questo caso il NOME sarebbe stato, almeno, spettatore silente delle richieste, eventualmente, avanzate dal NOME», il ricorrente rappresenta che, «però, dal dialogo riportato a pag. 37 della sentenza impugnata», si evincerebbe che, «quando viene avvistata la P.O., i due si trovano già in auto».
Pertanto, «l’eventuale richiesta estorsiva, mai captata, peraltro, sarebbe stata avanzata dal solo RAGIONE_SOCIALE, senza che il NOME, da spettatore silente avesse potuto conferire alla minaccia maggiore efficacia, anche, con la sola sua presenza».
Quanto alla lamentata illogicità della motivazione, essa emergerebbe dalla pag. 39 della sentenza impugnata «dove si afferma che sarebbe stata avanzata una richiesta di tangente per consentire la prosecuzione dei lavori che in realtà non è stata mai avanzata in questi termini e si fa discendere sia il tentativo di estorsione che, addirittura, il metodo mafioso dal fatto che la vittima è stata fermata in strada e dal fatto che gli è stata mostrata una foto che NOME è stato possibile verificare cosa riproducesse ma alla visione della quale la P.O. afferma: “Eh bei tempi quelli”!».
Da ciò la censura della motivazione anche «sotto il profilo della sussistenza della aggravante de quo».
3.2. Con il secondo motivo, il NOME deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e il difetto della motivazione con riguardo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui al suddetto art. 416-bis.1 cod. pen.
Il ricorrente denuncia l’inesistenza della motivazione su tale punto, in quanto, come risulterebbe dal secondo e dal terzo capoverso della pag. 40 della sentenza impugnata, i giudici della Corte d’appello di COGNOME si sarebbero «limitati a ribadire, apoditticamente, la sussistenza dell’aggravante».
La Corte d’appello di COGNOME avrebbe reso «una motivazione omnicomprensiva e, a dir poco, sintetica che, addirittura non specifica NOME in quali casi sia stato avvantaggiato il RAGIONE_SOCIALE e in quali sia stato utilizzato un metodo mafioso».
Il NOME sottolinea che sarebbe «assolutamente pacifico che NOME un euro delle misere somme ricavate (i diritti sono quasi tutti, solo, tentati) è st conferito nei casse del RAGIONE_SOCIALE o, quanto meno, ad un esponente del medesimo» e denuncia che, nella sentenza impugnata, sarebbe stato «valorizzato soltanto il contesto di commissione del reato, trasformando l’aggravante in una presunzione assoluta», laddove la motivazione avrebbe dovuto essere tanto più scrupolosa alla luce dell’affermazione del G.u.p. del Tribunale di COGNOME secondo cui egli, «talvolta, rimane estraneo alle dinamiche organizzative determinate dai NOME» (secondo capoverso della pag. 38 della sentenza di primo grado).
3.3. Il terzo motivo è proposto in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 62 e 62 -bis cod. pen.
3.3.1. Il ricorrente si duole anzitutto della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che ciò sarebbe frutto di «una visione atomistica dei fatti» e dell’omessa considerazione della sua «condotta post delictum», della sua «giovanissima età», del «suo stato di incensuratezza» e del suo «comportamento processuale».
Deduce in proposito che: a) anche il capo del RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, che era divenuto collaboratore di giustizia, aveva dichiarato che egli aveva commesso tutti i fatti per cui è processo nel brevissimo arco temporale di meno di tre mesi; b) prima di essere arrestato in relazione agli stessi fatti, per oltre due anni, aveva lavorato, fino al momento, appunto, di tale arresto, come era stato documentato, e non meramente asserito, mediante la produzione delle relative buste paga; c) una volta sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per quasi tre anni, aveva sempre rispettato tutte le prescrizioni che gli erano state imposte; d) fin dal momento del suo interrogatorio di garanzia, aveva «ammesso le proprie responsabilità» e tale ammissione non potrebbe «essere liquidata come fatto nella sentenza impugnata».
Gli «evidenti segni di resipiscenza», che egli avrebbe dato anche prima di essere arrestato, avrebbero meritato «un riconoscimento» nella prospettiva del contenimento della pena in una misura adeguata ai fatti commessi e alla sua personalità e tale da consentirgli una possibilità di reinserimento sociale, «in un
percorso che già aveva, decisamente, intrapreso» e che sarebbe vanificato da una lunga carcerazione.
3.3.2. Il COGNOME formula poi alcune osservazioni in ordine alla circostanza attenuante della minima importanza della partecipazione, rappresentando che sarebbe emerso che egli «si limitava ad accompagnare il complice, senza avere alcuna possibilità di influenzare le decisioni degli adulti che lo utilizzavano né perfino, di interloquire con le potenziali vittime dei tentativi di estorsione», att che, come già ricordato, lo stesso del G.u.p. del Tribunale di COGNOME aveva affermato che egli, «talvolta, rimane estraneo alle dinamiche organizzative determinate dai RAGIONE_SOCIALE».
Il ricorso di NOME COGNOME, a firma dell’AVV_NOTAIO, è affidato a due motivi.
4.1. Con il primo motivo, il ricorrente contesta, in relazione all’art. 606 comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., la «violazione di legge in relazione all’81 e 133 c.p. (continuazione interna)».
4.1.1. Sotto un primo profilo, deduce che «il singolo aumento di pena , una volta ritenuto di concedere l’attenuante della collaborazione nella massima estensione, doveva essere ridotto in modo tale da consentire all’attenuante della collaborazione di sortire i suoi effetti anche sui reati p quali il NOME è stato condannato a titolo di continuazione con il reato associativo», atteso che «il riconoscimento della utilità delle propalazioni rese dal NOME, che gli hanno consentito di ottenere una ulteriore riduzione per effetto della concessione dell’attenuante di cui all’art. 416 bis 1 comma 3 c.p., riguarda non solo il reato posto come pena base ma anche i reati satelliti per i quali è stato condannato in continuazione».
4.1.2. Sotto un secondo profilo, il NOME lamenta che la Corte d’appello di COGNOME non avrebbe motivato gli aumenti di pena che ha irrogato per i reati satellite.
4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente contesta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), ed e), cod. proc. pen., la «violazione di legge in relazione all’art. 62 bis c.p.», con riguardo alla determinazione della misura della diminuzione di pena di sei mesi per le riconosciute circostanze attenuanti generiche.
Il NOME lamenta che il riconoscimento di tali circostanze attenuanti in ragione della «frattura con l’ambiente criminale di riferimento» e della sua «incensuratezza» (primo periodo dell’ultimo capoverso della pag. 55 della sentenza impugnata), diversamente da come argomentato dalla Corte d’appello di COGNOME, non poteva «trovare una limitazione» nel fatto che il G.u.p. del Tribunale di COGNOME aveva erroneamente considerato violazione più grave
l’estorsione di cui al capo 8) dell’imputazione anziché il reato di direzione e organizzazione di associazione RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 1) dell’imputazione, errore che, tra l’altro, non era stato oggetto di impugnazione da parte del pubblico ministero.
Pertanto, «se al NOME doveva essere applicata una riduzione di pena nel minimo e non in una misura più estesa, per effetto della concessione delle attenuanti generiche, sicuramente non poteva essere motivata per i motivi indicati in sentenza».
Il ricorso di NOME COGNOME, a firma dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO, è affidato a cinque motivi, i quali sono preceduti da un’ampia premessa (pagg. 1-5 del ricorso).
5.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione «in relazione agli artt. 110, 629 c.p., nonché art. 530 c.p.p.» e la «ontraddittorietà ed illogicità della motivazione. Travisamento della prova» con riguardo all’affermazione della sua responsabilità per il reato di estorsione aggravata in concorso di cui al capo 8) dell’imputazione.
Dopo avere ribadito che, come già esposto nella premessa del ricorso, il suo intervento nella vicenda era avvenuto solo su richiesta della persona offesa NOME COGNOME, il COGNOME contesta anzitutto l’affermazione della Corte d’appello di COGNOME secondo cui «NOME continuava a ricevere la tangente versatagli da COGNOME NOME attraverso il COGNOME» (primo paragrafo della pag. 44 della sentenza impugnata), cioè «le somme versate in favore del NOME per tre volte l’anno e nella misura di 2.500/3.000 euro l’anno» (così il ricorso). Tale affermazione della Corte d’appello di COGNOME sarebbe «del tutto apodittica» e frutto di un travisamento dei fatti e della prova, avendo la stessa Corte d’appello «attribuito al COGNOME una partecipazione ad una ordinaria attività estorsiva che, non solo non gli è mai stata contestata», atteso che del reato di cui al capo 9) erano imputati soltanto NOME e NOME COGNOME, «ma che non trova alcun appiglio negli atti processuali», in particolare, nelle intercettate conversazioni tr NOME COGNOME e NOME COGNOME. Posto che, quindi, egli non era coinvolto «nelle attività estorsive globalmente intese in danno dello COGNOME NOME», la motivazione della Corte d’appello di COGNOME, essendo fondata sul presupposto opposto, risulterebbe contraddittoria e illogica. La Corte d’appello, infatti «ritenendolo consapevole del versamento di somme estorsive con triplice cadenza annuale in favore del *NOME*NOME NOME attribuisce una consapevole volontà dì continuare ad agevolare il RAGIONE_SOCIALE di riferimento, percependo anche la ulteriore somma richiesta, trattandosi di una condotta conforme e reiterativa di quelle ordinariamente ritenute da lui poste in essere per gli altri ratei estorsivi», laddove «il s
interessamento fu solo collegato alla richiesta della persona offesa (e non ad altro)».
In secondo luogo, anche l’affermazione della Corte d’appello di COGNOME secondo cui egli «tratteneva, della somma di € 2.500,00 versata da COGNOME, l’importo di 1500 euro» (primo capoverso della pag. 46 della sentenza impugnata) sarebbe meramente assertiva e «priva di qualsiasi supporto probatorio e, dunque, motivazionale». La giustificazione di tale affermazione fondata sulla «differenza tra quanto risulterebbe diviso tra i partecipanti e, quanto, di contro, versato dallo COGNOME» sarebbe «del tutto inconferente e, comunque, non di forza probante tale da reggere una motivazione di concorso nel reato» che «sia certa e non controversa».
In terzo luogo, dopo avere esposto che, ai fini della sussistenza del concorso nell’estorsione, si sarebbe dovuta «dimostrare la esistenza di un accordo a monte o, quantomeno, di un’intesa raggiunta durante la fase dello svolgimento delle condotte in contestazione», e, in particolare, che «l’utilità percepita dal COGNOME fosse conseguenza di un riconosciuto compenso per la mediazione estorsiva da parte della persona offesa – e nella sostanziale consapevolezza da parte degli estorsori primari -», il ricorrente deduce che il fatto, per come è stato ricostruit dalla stessa Corte d’appello di COGNOME, non corrisponderebbe a quanto sopra, atteso che egli «avrebbe locupletato indebitamente la somma in esame in maniera surrettizia ovvero fraudolenta, percependo dallo COGNOME più di quanto richiesto e più di quanto si sarebbero accontentati i richiedenti, senza far cenno alcuno a tale sua utilità a nessuna delle parti coinvolte nella vicenda». Pertanto, la sua «condotta andrebbe a porsi in termini di approfittamento della posizione, ma non certo in una condotta riconducibile allo schema tipico del meccanismo estorsivo».
In quarto luogo, quanto all’«elemento psicologico» del reato, non vi sarebbe «chi non veda» come il suo intervento «non sia mai posto a tutela degli interessi del RAGIONE_SOCIALE, ma lo stesso si inserisce all’interno di un rapporto di reciproca conoscenza con la persona offesa alla cui richiesta il ricorrente aderisce senza, però, condividere la richiesta estorsiva avanzata. Dal punto di vista oggettivo, cioè, il COGNOME non opera nella direzione dell’arricchimento degli estorsori, ma esclusivamente nel verso della adesione alla richiesta dell’amico COGNOME che, in quel momento, vede nel ricorrente lo strumento per liberarsi da pressioni esterne». Se non è dubbio che egli, con la sua condotta, abbia consentito a NOME COGNOME e a NOME COGNOME di ottenere quanto essi avevano richiesto alla persona offesa, sarebbe «altrettanto vero che detto risultato si pose in piena e concreta adesione alla volontà della persona offesa che il ricorrente assecondò, ma certo non contribuì né a determinare né tantomeno a rinforzare». L’elemento
psicologico del reato sarebbe stato «ricondotto alla mera materialità del fatto, senza individuare i profili concreti della che possa reggere un meccanismo di adesione e condivisione rispetto alle condotte estorsive poste in danno dello COGNOME».
5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 (primo comma) cod. pen.
Dopo avere premesso che tale circostanza aggravante gli è stata attribuita nella sua declinazione agevolativa del RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, il COGNOME contesta che la propria condotta non sarebbe «riconducibile allo schema agevolativo», in quanto egli «intervenne non per agevolare il RAGIONE_SOCIALE, ma per aiutare l’amico COGNOME, e su sua richiesta»; al quale COGNOME la richiesta estorsiva, con la relativa «spendita della caratura mafiosa», era pervenuta già prima del suo intervento.
L’attribuita circostanza aggravante non troverebbe riscontro «soprattutto in relazione alla sussistenza dell’elemento psicologico della stessa», atteso che «le modalità dell’intervento del COGNOME si pongono come antitetiche rispetto alla esternazione di una condotta agevolativa per il RAGIONE_SOCIALE, essendosi il ricorrente limitato ad assecondare una volontà chiaramente già espressa dalla persona offesa».
La Corte d’appello di COGNOME avrebbe «scarica su NOME le richieste dei nuovi emissari del RAGIONE_SOCIALE NOME». Tuttavia, il suo intervento «si pose in termini autonomi e diversi in quanto non fu in alcun modo riconducibile ad una richiesta di essi nuovi emissari, bensì ad una perorazione avanzata nei suoi confronti della persona offesa, cui il ricorrente non riuscì a sottrarsi».
Il fatto che la sua condotta sia stata compiuta «ex post» porterebbe a escludere, se non il concorso nell’estorsione, «almeno in termini soggettivi, l’aggravante mafiosa».
5.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, con riferimento al combinato disposto dell’art. 629, secondo comma, e dell’art. 628, terzo comma, cod. pen., e difetto di motivazione con riguardo alla circostanza aggravante dell’essere stata la minaccia commessa da più persone riunite.
Il COGNOME contesta che la sua condotta non fu realizzata «”in riunione con altri soggetti”» atteso che egli «si limitò ad interloquire con lo COGNOME, da solo e senza la contestuale presenza di altri soggetti».
Pertanto, «e anche la richiesta iniziale venne avanzata nei confronti dello COGNOME da due persone, risulta tale segmento di condotta del tutto scisso e svincolato da quella successivamente realizzata dal COGNOME, non essendo possibile attribuire allo stesso una circostanza afferente ad un segmento di condotta al quale lo stesso è del tutto estraneo, oltre che fisicamente assente».
Ne discende che «andava esclusa la detta aggravante a carico del COGNOME».
5.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento all’art. 114 cod. pen.
Lamenta che, nonostante la richiesta di applicazione della circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza fosse stata oggetto di uno specifico motivo di appello, la Corte d’appello di COGNOME avrebbe del tutto omesso di motivare sul punto.
5.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Lamenta la mancanza della motivazione «sia in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti in misura prevalente rispetto alle aggravanti comparabili, che in ordine alla determinazione della pena».
Deduce in proposito che «roprio la valutazione della condotta per come ricostruita e del ruolo delineato dalle stesse sentenze di merito avrebbe dovuto non solo spingere la Corte ad applicare la pena nei minimi edittali, ma di ridurre, ulteriormente, la entità della stessa, in virtù dell’applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis c.p. in misura prevalente».
Deduce altresì, «a altra angolazione», che «la ricorrenza dell’aggravante della riunione delle persone, portando con sé la facoltatività della ulteriore aggravante speciale di cui all’art. 416 bis 1 c.p., mediante il meccanismo di cui all’art. 63, comma 4, c.p.p. avrebbe consentito di partire da una pena di anni 5 di reclusione, sulla quale ridurre la pena per effetto delle attenuanti generiche ed ulteriormente per la scelta del rito».
Il ricorso di NOME COGNOME, a firma dell’AVV_NOTAIO, è affidato a due motivi.
6.1. Con il primo motivo, il quale è proposto in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 192 dello stesso codice e agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., il ricorrente contesta «la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione con giudizio di prevalenza».
Nell’argomentare in ordine ai criteri e alle circostanze che devono orientare il giudice ai fini del riconoscimento o no delle circostanze attenuanti generiche, nonché in ordine ai correlativi obblighi motivazionali dello stesso giudice, il COGNOME lamenta che la Corte d’appello di COGNOME: a) gli avrebbe negato le suddette circostanze attenuanti «sulla base dell’obbiettiva gravità del fatto, determinando in tal modo una palese contraddittorietà logica»; b) avrebbe «ritenuto che la difesa non avesse fornito elementi utili al fine del riconoscimento delle attenuanti de quibus, laddove era stato dato conto del comportamento processuale dell’imputato, non tenuto in nessun conto, che ha chiesto la definizione del processo con il rito abbreviato».
6.2. Con il secondo motivo, il quale è proposto in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il ricorrente contesta l’«onnessa, insufficiente o carente motivazione».
Il COGNOME espone che la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali risponde sia a una funzione extraprocessuale, in quanto, attraverso il controllo su di essa, «si realizza l’effettiva partecipazione all’amministrazione della giustizia parte del popolo», sia a una funzione endoprocessuale, atteso che essa è preordinata «a rendere effettivi e concretamente spendibili i diritti di difesa i giudizio», assicurando alla parte «il potere di verificare la giustizia e la correttezz della decisione, soprattutto in vista dell’esperimento, contro la decisione a lei sfavorevole dei mezzi di impugnazione». Da ciò la conseguenza che «la motivazione deve essere redatta rispettando requisiti minimi di completezza, correttezza e logicità».
Tanto esposto, il ricorrente lamenta che «a motivazione della sentenza è alquanto generica. La sentenza si riferisce alle modalità del fatto. Sul punto si è verificata non solo la inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale ma anche una mancanza di motivazione».
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso di NOME COGNOME.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Prima di esaminare le censure che sono state avanzate dal ricorrente, con specifico riguardo all’affermazione della sua responsabilità per i reati di cui ai capi 2), 6), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 15), 16) e 17) dell’imputazione, è necessari rammentare alcuni principi che sono stati affermati dalla Corte di cassazione in tema di tentativo punibile, di estorsione e di concorso di persone nel reato.
1.1.1. Quanto al tentativo punibile, per quanto concerne il requisito dell’idoneità degli atti, l’opinione maggioritaria della giurisprudenza di legittimi è nel senso che un atto può essere ritenuto idoneo quando, valutato ex ante e in concreto (criterio cosiddetto della prognosi postuma), ossia tenendo conto di tutte le circostanze conosciute e conoscibili e non di quelle oggettivamente presenti e conosciute dopo, il giudice, sulla base della comune esperienza dell’uomo medio, possa ritenere che gli atti – indipendentemente dall’insuccesso determinato da fattori estranei – erano tali da ledere, ove portati a compimento, il bene giuridico tutelato dalla norma violata.
L’idoneità degli atti non va, infatti, valutata con riferimento a un criter probabilistico di realizzazione dell’intento delittuoso, bensì in relazione all possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l’agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi
dell’art. 49 cod. pen., in presenza di un’inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato, che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, ove l’azione, valutata ex ante e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall’agente, risulti del tutto priva della capacità di attuar il proposito criminoso (Sez. 6, n. 17988 del 06/02/2018, Mileto, Rv. 272810-01; Sez. 1, n. 36726 del 02/07/2015, L.M., Rv. 264567-01).
Per quanto riguarda, invece, la nozione di univocità degli atti, secondo la tesi cosiddetta soggettiva, che è quella prevalente nella giurisprudenza di legittimità, l’atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione ex ante e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato si univocamente diretto (Sez. 2, n. 40702 del 30/09/2009, Cristiano, Rv. 24512301); la prova del requisito dell’univocità dell’atto (da considerare quale parametro probatorio) può essere raggiunta non solo sulla base dell’atto in sé considerato, ma anche aliunde e, quindi, anche sulla base di semplici atti “preparatori” che rivelino la finalità dell’agente e addirittura l’imminente passaggio alla fas esecutiva del delitto, ma non ne postulino necessariamente l’avvio.
Si deve quindi ritenere che, per la configurabilità del tentativo, rilevino non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili com preparatori, facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l’azione abbia la significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibil indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, COGNOME, Rv. 254106-01).
1.1.2. Quanto al delitto di estorsione, l’integrazione della fattispecie con esso incriminata richiede l’uso della violenza o della minaccia (che costituiscono la condotta) e una serie di eventi naturalistici, rappresentati dalla costrizione psichica del soggetto passivo, dal suo atto di disposizione patrimoniale e dai conseguenti profitto ingiusto e danno altrui.
Tra violenza o minaccia e comportamento “collaborativo” della vittima deve esistere un rapporto strumentale ed eziologico.
La Corte di cassazione ha chiarito che, poiché la costrizione, che deve seguire alla violenza o minaccia, attiene, come si è detto, all’evento del reato, mentre l’ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento, si configura tentativo nel caso in cui la violenza o la minaccia non raggiungano il risultato di costringere una persona al facere ingiunto (Sez. 2, n. 3934 del 12/01/2017, Liotta, Rv. 269309-01).
È stato, altresì, precisato che, in relazione al delitto di estorsione, configurabile il tentativo cosiddetto “incompiuto”, che ricorre nel caso in cui i soggetto agente abbia realizzato solo in parte, senza portarla a compimento, l’azione diretta a produrre l’evento (Sez. 2, n. 18578 del 08/04/2025, COGNOME, Rv. 288038-01, con la quale la Corte, in applicazione del principio, ha affermato che integra il tentativo cosiddetto “incompiuto” di estorsione la condotta dell’indagato consistita in una mera minaccia rivolta alla vittima, cui non era seguita, per i verificarsi di eventi indipendenti dalla sua volontà, la richiesta di denar confermativa della strumentalità della stessa al compimento forzoso dell’atto dispositivo patrimoniale).
Si deve ancora rammentare che, in tema di estorsione, ai fini della configurabilità del reato, sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questa essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purché comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo. La connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità a integrare l’elemento strutturale del delitto di estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell’agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l’ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vi come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi un’effettiva intimidazione del soggetto passivo (Sez. 6, n. 3298 del 26/01/1999, Savian, Rv. 212945-01).
È in particolare configurabile l’aggravante del metodo mafioso anche a fronte di un messaggio intimidatorio “silente”, in quanto privo di un’esplicita richiesta, nel caso in cui la consorteria abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l’avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti violenti o minacciosi (Sez. 2, n. 51324 del 18/10/2023, Rizzo, Rv. 285669-01; Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, COGNOME, Rv. 27718201).
Ai fini della configurabilità della stessa aggravante dell’utilizzazione del metodo mafioso, inoltre, è sufficiente – in un territorio in cui è radica un’organizzazione mafiosa storica – che il soggetto agente faccia riferimento, in maniera anche contratta o implicita, al potere criminale dell’associazione, in quanto esso è di per sé noto alla collettività (Sez. 2, n. 29245 del 30/03/2017, Paiano, Rv. 269938-01).
Ancora, sempre a proposito del delitto di estorsione, la sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso non è esclusa dal fatto che la vittima delle minacce abbia assunto un atteggiamento “dialettico” rispetto alle ingiuste
richieste, ciò non determinando il venir meno della portata intimidatoria delle stesse (Sez. 2, n. 6683 del 12/01/2023, Bloise, Rv. 284392-01).
1.1.3. Quanto al concorso nel reato commesso da un altro soggetto, la Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire che la distinzione tra lo stesso e la connivenza non punibile va individuata nel fatto che quest’ultima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il primo richiede un contributo partecipativo positivo – morale o materiale – all’altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all’altro concorrente lo stimolo all’azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tale modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, COGNOME, Rv. 258953-01; Sez. 1, n. 15023 del 14/02/2006, COGNOME, Rv. 234128-01).
Ai fini della configurabilità del concorso di persone nel delitto di estorsione è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo dell’esecuzione del reato, quando essa sia servita a fornire all’autore del fatto stimolo all’azione o maggiore senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807-01, relativa a una fattispecie in cui l’imputato, presente sul luogo dell’incontro fissato dall’estorsore con la persona offesa per la consegna del COGNOME, aveva intrattenuto il soggetto che aveva accompagnato la persona offesa all’appuntamento. Nello stesso senso: Sez. 2, n. 50323 del 22/10/2013, NOME, Rv. 257979-01).
1.1.4. È ora possibile procedere all’esame delle censure che sono state avanzate dal ricorrente con riferimento all’affermazione della sua responsabilità per i singoli reati che sono stati indicati nel motivo.
1.1.4.1. Quanto al reato di tentata estorsione in concorso (con NOME COGNOME e con il deceduto NOME COGNOME) ai danni di NOME COGNOME di cui al capo 2) dell’imputazione, la Corte d’appello di COGNOME ha confermato la responsabilità del NOME per tale reato sulla base degli elementi di prova e delle argomentazioni che, dalle conversazioni intercettate, era emerso che: a) il NOME e NOME COGNOME erano entrati insieme nel negozio di fiori del COGNOME e il COGNOME si era presentato allo stesso come «compariello di NOME», locuzione che la Corte d’appello di COGNOME, in modo del tutto logico, ha ritenuto essere un riferimento ad NOME COGNOME, cioè all’allora reggente del RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, come era confermato anche dal fatto che il COGNOME, sentendo pronunciare il nome “NOME“, aveva subito cercato di sottrarsi a quella che aveva, per tale ragione, immediatamente compreso essere un’imminente richiesta di natura estorsiva, affermando falsamente di non essere il titolare del negozio; b) una tale richiesta veniva comunque avanzata («non mi potete dare niente ora, ditemi
quando posso venire»); c) il significato estorsivo della sortita dei due (NOME COGNOME e NOME COGNOME) nel negozio di fiori trovava conferma nel fatto che, dalle conversazioni intercettate, risultava che NOME COGNOME, di fronte al diniego del COGNOME di aderire alla richiesta di COGNOME, aveva sollecitato il NOME a esplodere, nel corso della notte, dei colpi di pistola, due verso il portone del COGNOME e un terzo al citofono della sua abitazione (azioni poi non compiute).
Tale motivazione dell’affermazione di responsabilità del NOME appare pienamente in linea con i principi che si sono rammentati sopra nonché del tutto logica, atteso che gli elementi di prova che sono stati valorizzati dalla Corte d’appello di COGNOME evidenziano, sul piano logico, la formulazione di una richiesta di COGNOME accompagnata dall’esplicito riferimento al potere criminale di un’organizzazione RAGIONE_SOCIALE, e, quindi, sul piano giuridico, il compimento di atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere la persona offesa a corrispondere il COGNOME che le era stato richiesto con la suindicata esplicita minaccia, cioè di un tentativo di estorsione (i quali atti, si deve precisare diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, non sono meramente preparatori ma sono esecutivi).
Del tutto logica e del tutto corretta sul piano giuridico è anche l’affermazione del contributo concorsuale del NOME, in quanto soggetto che era entrato nel negozio insieme a NOME COGNOME ed era stato presente, come ha esattamente affermato la Corte d’appello di COGNOME, a tutte le fasi della condotta del COGNOME cioè, come è di tutta evidenza, oltre che all’ingresso nel negozio del COGNOME, all’evocazione del capoRAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e alla formulazione della richiesta estorsiva -, così palesando una chiara adesione alla condotta delittuosa del NOME, del quale il NOME aveva condiviso e stimolato l’azione e al quale aveva infuso maggiore sicurezza.
Risulta, infine, del tutto ininfluente ai fini della sussistenza della responsabili per il reato di tentata estorsione, il fatto che il COGNOME abbia falsamente detto al NOME e al NOME di non essere il titolare del negozio.
1.1.4.2. Quanto al reato di tentata estorsione in concorso (con NOME COGNOME e con il deceduto NOME COGNOME) ai danni di NOME COGNOME di cui al capo 6) dell’imputazione e al reato di detenzione e porto in luogo pubblico di un’arma RAGIONE_SOCIALEdestina in concorso (sempre con NOME COGNOME e con il deceduto NOME COGNOME) di cui al capo 7) dell’imputazione, la Corte d’appello di COGNOME ha confermato la responsabilità del NOME per tali reati sulla base degli elementi di prova e delle argomentazioni che, dalle conversazioni intercettate, era emerso che: a) dopo avere discusso di andare «da quell’altro là delle macchine… di fronte al suocero» – riferimento che la Corte d’appello di COGNOME, del tutto logicamente, ha ritenuto essere alla RAGIONE_SOCIALE di automobili del COGNOME, in quanto
ubicata di fronte all’abitazione del suocero di NOME COGNOME -, NOME COGNOME e NOME COGNOME si erano recati presso la stessa RAGIONE_SOCIALE; b) entrambi vi avevano fatto ingresso – e, quindi, anche il NOME -, come era confermato dal fatto che, in una conversazione successiva, il COGNOME aveva chiesto al NOME se il COGNOME si fosse accorto che lo stesso NOME era armato, domanda alla quale il NOME rispondeva che se n’era accorto; c) nel corso di un’altra conversazione ancora successiva, che aveva avuto luogo presso l’abitazione del suocero di NOME COGNOME, il COGNOME aveva raccontato di avere chiesto al COGNOME la consegna di un’automobile, prospettando al commerciante persona offesa che, in caso di rifiuto, avrebbe potuto subire danni alla propria attività per C 100.000,00 («Voi mi fate un rifiuto di mille euro vi conviene rimetterci 100.000 euro di macchine»).
Tale motivazione dell’affermazione di responsabilità del NOME appare pienamente in linea con i principi che si sono rammentati sopra nonché del tutto logica, atteso che gli elementi di prova che sono stati valorizzati dalla Corte d’appello di COGNOME evidenziano, sul piano logico, la formulazione della richiesta di consegna di un’automobile accompagnata dall’esplicito riferimento al danno ingiusto che avrebbe potuto essere cagionato all’attività del commerciante persona offesa nel caso di un suo rifiuto, e, quindi, sul piano giuridico, il compimento di att idonei e diretti in modo non equivoco a costringere la stessa persona offesa a consegnare l’automobile che le era stata richiesta con la suindicata esplicita minaccia, cioè di un tentativo di estorsione (atti che, anche in questo caso, non sono meramente preparatori ma sono esecutivi).
Del tutto logica e del tutto corretta sul piano giuridico è anche l’affermazione del contributo concorsuale del NOME, in quanto soggetto che, previo accordo, era entrato nella RAGIONE_SOCIALE di automobili insieme a NOME COGNOME, anche ostentando di essere armato, ed era stato presente alla formulazione della richiesta estorsiva, così realizzando una condotta chiaramente concorsuale.
Anche la tesi della Corte d’appello di COGNOME secondo cui l’arma che il NOME aveva portato con sé nell’occasione era la stessa che era stata utilizzata dal medesimo NOME per compiere l’azione ritorsiva nei confronti di NOME COGNOME nell’ambito della tentata estorsione di cui al capo 3) dell’imputazione (reati di cu ai capi “3”, “4” e “5” dell’imputazione, non oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente) e che era stata successivamente sequestrata il 26/10/2019 – e non, quindi, un’arma giocattolo -, si deve ritenere del tutto logica, corrispondendo, appunto, ai canoni della logica, reputare, in assenza di elementi di segno contrario, che un soggetto che, come il NOME, sia solito girare armato, portasse con sé la stessa arma che era stata da lui utilizzata in un’altra occasione e che, in un’ulteriore, successiva, occasione, gli sarebbe stata sequestrata.
Diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, è del tutto logico ritenere il compimento di un’azione da parte di due soggetti dal fatto che i medesimi ne abbiano successivamente fatto, in prima persona, il puntale resoconto.
1.1.4.3. Quanto al reato di estorsione in concorso (con NOME COGNOME, con il deceduto NOME COGNOME e con NOME COGNOME) ai danni dell’imprenditore NOME COGNOME di cui al capo 8) dell’imputazione, la Corte d’appello di COGNOME ha confermato la responsabilità del NOME per tale reato sulla base degli elementi di prova e delle argomentazioni che, dalle conversazioni intercettate e dalle sommarie informazioni che erano state rese dallo COGNOME, era emerso che: a) proprio il NOME aveva suggerito a NOME COGNOME di “fare visita” allo COGNOME, in quanto questi era disponibile verso il RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“; b) NOME COGNOME e NOME COGNOME, quest’ultimo armato (egli, dopo avere cercato il «ferro», afferma poi: «me la metto addosso direttamente»), si erano recati negli uffici dell’RAGIONE_SOCIALE dello COGNOME, NOME COGNOME si era presentato all’imprenditore come «compariello di NOME NOME COGNOME» e, dopo avergli rappresentato di essere al corrente che egli versava al RAGIONE_SOCIALE un contributo estorsivo, gliene chiedeva, senza mezzi termini, uno ulteriore in ragione delle critiche condizioni economiche in cui versava il RAGIONE_SOCIALE in conseguenza dell’arresto di quasi tutti i suoi maggiori esponenti; d) NOME COGNOME e NOME COGNOME, individuato in NOME COGNOME il soggetto al quale lo COGNOME si era rivolto per avere conferma che la loro richiesta estorsiva provenisse effettivamente dai COGNOME, si erano recati dallo stesso COGNOME, il quale aveva consegnato loro il profitto dell’estorsione che era stato da lui riscosso dallo COGNOME, del quale C 300,00 erano stati dati al NOME.
Tale motivazione dell’affermazione di responsabilità del NOME appare pienamente in linea con i principi che si sono rammentati sopra nonché del tutto logica, atteso che gli elementi di prova che sono stati valorizzati dalla Corte d’appello di COGNOME evidenziano, sul piano logico, la formulazione di una richiesta di consegna di una somma di COGNOME, poi ottenuta, che veniva espressamente avanzata come tangente in favore del RAGIONE_SOCIALE da parte di soggetti che dichiaravano di agire nell’interesse del medesimo RAGIONE_SOCIALE e, quindi, sul piano giuridico, il compimento di un’estorsione.
A fronte di tale del tutto logica motivazione, le censure del ricorrente appaiono sostanzialmente dirette a sollecitare una differente valutazione degli elementi probatori, il che non è possibile fare in sede di legittimità.
1.1.4.4. Quanto al reato di tentata estorsione in concorso (con NOME COGNOME e con il deceduto NOME COGNOME) ai danni di NOME COGNOME di cui al capo 10) dell’imputazione, la Corte d’appello di COGNOME ha confermato la responsabilità del NOME per tale reato sulla base degli elementi di prova e delle
argomentazioni che, dalle conversazioni intercettate, era emerso che: a) il NOME rientrava nell’elenco dei commercianti da avvicinare a fini estorsivi che era stato stilato da NOME COGNOME; b) il NOME, dopo avere ricevuto da NOME COGNOME le istruzioni circa le espressioni da utilizzare, aveva fatto ingresso nell’esercizi commerciale, recando con sé la pistola bene in vista, e aveva perentoriamente ingiunto, dato anche l’esibito possesso dell’arma, alla moglie del COGNOME di fare presentare il marito da NOME COGNOME entro mezz’ora, provocando lo spavento della donna («l’ho fatta tremare, ci stava la moglie… gliel’ho fatta vedere pure», con un chiaro riferimento alla pistola); c) sempre il NOME, una settimana dopo, si era ripresentato nel negozio del NOME per farlo presentare al cospetto di NOME COGNOME.
Tale motivazione dell’affermazione di responsabilità del NOME appare pienamente in linea con i principi che si sono rammentati sopra nonché del tutto logica, atteso che gli elementi di prova che sono stati valorizzati dalla Corte d’appello di COGNOME evidenziano, sul piano logico, la formulazione di una minaccia, costituita dalla perentoria ingiunzione, anche in quanto formulata da un soggetto armato, di presentarsi entro mezz’ora al cospetto di un capoRAGIONE_SOCIALE della camorra (NOME COGNOME), chiaramente strumentale – come risultava dal fatto che il COGNOME rientrava nell’elenco dei commercianti da avvicinare a fini estorsivi che era stato stilato da NOME COGNOME -, a costringere lo stesso COGNOME a versare loro del COGNOME e, quindi, sul piano giuridico, il compimento di atti idonei e diret in modo non equivoco a costringere il COGNOME a consegnare il medesimo COGNOME, cioè di un tentativo di estorsione (atti che, anche in questo caso, non sono meramente preparatori ma sono esecutivi e, comunque, anche a considerarli preparatori, si devono reputare tali da fare fondatamente ritenere che gli agenti avevano approntato il proprio piano e avevano iniziato ad attuarlo e che l’azione aveva la significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato).
1.1.4.5. Quanto al reato di tentata estorsione in concorso (con NOME COGNOME e con il deceduto NOME COGNOME) ai danni dei titolari dell’RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 11) dell’imputazione, la Corte d’appello di COGNOME ha confermato la responsabilità del NOME per tale reato sulla base degli elementi di prova e delle argomentazioni che, dalle conversazioni intercettate e dalle sommarie informazioni che erano state rese dai suddetti titolari NOME NOME e NOME COGNOME e dal dipendente della loro RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, era emerso che: a) l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era stata “tradizionalmente” vittima di estorsione da parte sia del cla “RAGIONE_SOCIALE” sia del RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“; b) dopo che NOME COGNOME aveva indicato al NOME in NOME COGNOME o in uno dei suoi figli, tra cui uno di nome “NOME“, il soggetto da avvicinare, e dopo che il NOME e NOME COGNOME, che si trovavano
in automobile, avevano incontrato il dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, che avevano inizialmente scambiato per NOME COGNOME, il NOME, sempre in automobile, si era presentato come «compariello di NOME.NOME» e aveva detto al COGNOME di riferire al proprio datore di lavoro che «il compariello dei NOME» lo stava cercando; c) NOME COGNOME aveva confermato che due soggetti lo avevano avvicinato a bordo di una Fiat 500 e avevano formulato una richiesta estorsiva che egli avrebbe dovuto girare ai suoi datori di lavoro, i quali erano stati richiesti di presentarsi dai COGNOME; d) NOME COGNOME aveva confermato che il proprio dipendente NOME COGNOME gli aveva riferito delrimbasciata” che era stata indirizzata a lui e al cugino NOME COGNOME e anche quest’ultimo aveva confermato che il cugino lo aveva informato di quanto gli aveva riferito il COGNOME.
Tale motivazione dell’affermazione di responsabilità del NOME appare pienamente in linea con i principi che si sono rammentati sopra nonché del tutto logica, atteso che gli elementi di prova che sono stati valorizzati dalla Corte d’appello di COGNOME evidenziano, sul piano logico, la formulazione di una minaccia, costituita dalla perentoria ingiunzione, rivolta a un dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE, di fare presentare uno dei suoi datori di lavoro dal «compariello dei COGNOME», cioè del RAGIONE_SOCIALE dei “NOME” (notoriamente soprannominati COGNOME) condotta il cui significato estorsivo era stato immediatamente compreso sia da NOME COGNOME sia del destinatario finale delrimbasciata” NOME COGNOME (il quale, al corrente delle pregresse pressioni estorsive subite dalla sua RAGIONE_SOCIALE da parte del RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, asseriva di non voler sentir parlare dei COGNOME) -, e, quindi, sul piano giuridico, il compimento di atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere i titolari dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a consegnare del COGNOME, cioè di un tentativo di estorsione (atti che, anche in questo caso, non sono meramente preparatori ma sono esecutivi e, comunque, anche a considerarli preparatori, si devono reputare tali da fare fondatamente ritenere che gli agenti avevano approntato il proprio piano e avevano iniziato ad attuarlo e che l’azione aveva la significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Del tutto logica e del tutto corretta sul piano giuridico è anche l’affermazione del contributo concorsuale del NOME, in quanto soggetto che aveva ricevuto da NOME COGNOME le indicazioni circa la persona dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da avvicinare, con la conseguenza che l’approccio che fu compiuto da NOME COGNOME nei confronti del dipendente della suddetta RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, appare essere non un’«iniziativa, non programmata» di NOME COGNOME, ma, al contrario, un’«iniziativa» programmata e condivisa dal NOME, il quale, con la sua presenza nel momento dell’«iniziativa» del NOME, aveva dato prova di aderire pienamente
alla condotta del medesimo, del quale condivideva un’azione che lo stesso NOME aveva pianificato con NOME COGNOME.
Quanto all’invocazione della desistenza volontaria, posto che quest’ultima ha natura di esimente, con la conseguenza che l’imputato ha l’onere di provare o, almeno, di allegare, le circostanze di fatto in base alle quali essa sarebbe venuta a essere integrata (Sez. 6, n. 16155 del 07/06/1989, COGNOME, Rv. 182607-01), si deve osservare che, nel caso di specie, il ricorrente, concorrente nel reato, non ha allegato alcuna specifica circostanza di fatto in base alla quale la desistenza sarebbe venuta in essere, con la conseguenza che l’invocazione della stessa si deve ritenere una mera congettura difensiva, come risulta anche dalla formulazione in termini, appunto, meramente congetturali («gli imputati avrebbero potuto cambiare idea e non avanzare alcuna richiesta o, in ogni caso, decidere di desistere per qualsiasi altro motivo»).
Parimenti generica e congetturale è la deduzione difensiva, formulata con generale e, appunto, generico, riferimento a tutti i reati di cui ai capi 2), 6), 10), 11), 12) e 13) dell’imputazione, secondo cui i giudici del merito non si sarebbero «posti il problema di verificare se potessero ritenersi sussistenti presupposti per la desistenza» (punto 3.1.8 della parte in fatto).
1.1.4.6. Quanto al reato di tentata estorsione in concorso (con NOME COGNOME e con il deceduto NOME COGNOME) ai danni dei soci dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 12) dell’imputazione, la Corte d’appello di COGNOME ha confermato la responsabilità del NOME per tale reato sulla base degli elementi di prova e delle argomentazioni che, dalle conversazioni intercettate e dalle sommarie informazioni che erano state rese dall’operaio NOME COGNOME e dal fratello dell’amministratore della suddetta RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, era emerso che: a) NOME e NOME COGNOME, con l’assenso di NOME COGNOME, avevano programmato l’attività estorsiva ai danni dell’RAGIONE_SOCIALE che stava effettuando i lavori di ampliamento del cimitero di RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva subappaltato gli stessi lavori a RAGIONE_SOCIALE, di cui era dipendente NOME COGNOME); b) NOME e NOME COGNOME avevano successivamente monitorato i luoghi discutendo su come attuare l’attività estorsiva programmata, suggerendo, in particolare, il NOME di accedere al cantiere intimando la sospensione dei lavori; c) NOME COGNOME e NOME COGNOME, in automobile, si erano avvicinati all’operaio NOME COGNOME, intimandogli di riferire al capo cantiere che quella stessa sera («per stasera») si sarebbe dovuto presentare a parlare con i COGNOME («con chi ci sta a RAGIONE_SOCIALE… i buoni però… i COGNOME»), altrimenti il giorno dopo sarebbe tornato al cantiere con modalità più violente («mi presento malamente») e non li avrebbe fatti lavorare («non vi facciamo lavorare»); d) NOME COGNOME aveva confermato i fatti quali
risultavano dal contenuto delle intercettazioni e NOME COGNOME, fratello dell’amministratore di RAGIONE_SOCIALE, aveva confermato di avere ricevuto la richiesta, che aveva recepito come estorsiva, e aveva presentato denuncia ai Carabinieri di RAGIONE_SOCIALE.
Tale motivazione dell’affermazione di responsabilità del NOME appare pienamente in linea con i principi che si sono rammentati sopra nonché del tutto logica, atteso che gli elementi di prova che sono stati valorizzati dalla Corte d’appello di COGNOME evidenziano, sul piano logico, la formulazione di una minaccia, costituita dalla perentoria ingiunzione, rivolta a un operaio dell’RAGIONE_SOCIALE che stava eseguendo i lavori, di riferire al capo cantiere di presentarsi dai COGNOME, cioè dagli emissari del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei “NOME” (notoriamente soprannominati COGNOME), quella sera stessa, pena il ritorno il giorno successivo con modalità più violente e l’impedimento della prosecuzione dei lavori – condotta il cui significato estorsivo era stato immediatamente compreso sia dal COGNOME sia dal COGNOME -, e, quindi, sul piano giuridico, il compimento di atti idonei e dirett modo non equivoco a costringere i soci dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a consegnare del COGNOME, cioè di un tentativo di estorsione (atti che, anche in questo caso, non sono meramente preparatori ma sono esecutivi).
Del tutto logica e del tutto corretta sul piano giuridico è anche l’affermazione del contributo concorsuale del NOME, in quanto soggetto che ha programmato l’attività estorsiva, ha monitorato i luoghi, dando suggerimenti su come agire, è stato presente nel momento in cui NOME COGNOME, in esecuzione di quanto era stato programmato con il NOME, ha materialmente formulato la minaccia.
Risulta, infine, del tutto ininfluente ai fini della sussistenza della responsabili per il reato di tentata estorsione, il fatto che il NOME e il NOME non abbian avuto «alcun contatto» con il destinatario della richiesta estorsiva, atteso che essi avevano ingiunto a un operaio dell’RAGIONE_SOCIALE di riferire la propria richiesta al destinatario “finale” della stessa, assicurandosi che il COGNOME lo avrebbe fatto, come è poi effettivamente avvenuto.
1.1.4.7. Quanto al reato di tentata estorsione in concorso (con NOME COGNOME e con il deceduto NOME COGNOME) ai danni dei titolari della RAGIONE_SOCIALE di cui al capo 13) dell’imputazione, la Corte d’appello di COGNOME ha confermato la responsabilità del NOME per tale reato sulla base degli elementi di prova e delle argomentazioni che, dalle conversazioni intercettate e dalle sommarie informazioni che erano state rese dall’operaio della suddetta società NOME NOME e dal capo servizio della stessa NOME COGNOME, era emerso che: a) NOME e NOME COGNOME, sempre con la “regia” di NOME COGNOME, avevano programmato l’attività estorsiva ai danni dei titolari della RAGIONE_SOCIALE; b) NOME e NOME
NOME avevano cercato, in particolare, di avvicinare NOME COGNOME ma, non essendo riusciti a rintracciarlo, avevano ripiegato sull’operaio della società NOME COGNOME, al quale il COGNOME aveva intimato di riferire al COGNOME di presentarsi a più presto dai COGNOME («gli dite il compariello NOME NOME»), altrimenti, se fossero passati troppi giorni («non fate passare troppi giorni»), avrebbe fatto «qualche brutta azione» e non li avrebbe fatti lavorare («poi alla fine non faccio lavorare nessuno di voi quando vi incontro»); c) NOME COGNOME, ancorché palesemente intimorito, aveva confermato i fatti quali risultavano dal contenuto delle intercettazioni e NOME COGNOME aveva confermato di avere ricevuto la richiesta di presentarsi dai RAGIONE_SOCIALE.
Tale motivazione dell’affermazione di responsabilità del NOME appare pienamente in linea con i principi che si sono rammentati sopra nonché del tutto logica, atteso che gli elementi di prova che sono stati valorizzati dalla Corte d’appello di COGNOME evidenziano, sul piano logico, la formulazione di una minaccia, costituita dalla perentoria ingiunzione, rivolta a un operaio, di riferire al cap servizio di presentarsi dai COGNOME, cioè dagli emissari del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei “NOME” (notoriamente soprannominati COGNOME), al più presto, pena il ritorno con modalità più violente («faccio qualche brutta azione») e l’impedimento del lavoro («non faccio lavorare nessuno di voi») – condotta il cui significato estorsivo era stato immediatamente compreso sia dall’intimorito COGNOME sia dal COGNOME -, e, quindi, sul piano giuridico, il compimento di atti idonei e diretti modo non equivoco a costringere i titolari della RAGIONE_SOCIALE a consegnare del COGNOME, cioè di un tentativo di estorsione (atti che, anche in questo caso, non sono meramente preparatori ma sono esecutivi).
Del tutto logica e del tutto corretta sul piano giuridico è anche l’affermazione del contributo concorsuale del NOME, in quanto soggetto che ha programmato l’attività estorsiva, ha cercato di rintracciare il capo servizio NOME COGNOME, è stato presente nel momento in cui NOME COGNOME, in esecuzione di quanto era stato programmato con il NOME, ha materialmente formulato la minaccia.
1.1.4.8. Quanto al reato di tentata estorsione in concorso (con il deceduto NOME COGNOME) ai danni dell’imprenditore NOME COGNOME di cui al capo 15) dell’imputazione, la Corte d’appello di COGNOME ha confermato la responsabilità del NOME per tale reato sulla base degli elementi di prova e delle argomentazioni che, dalle conversazioni intercettate e dalle sommarie informazioni che erano state rese dal COGNOME, era emerso che: a) NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano programmato l’attività estorsiva ai danni dell’imprenditore («andiamo da NOME COGNOME»); b) NOME COGNOME e NOME COGNOME erano entrati nel RAGIONE_SOCIALE del COGNOME, chiedendogli il versamento di una somma di COGNOME a Natale – che avrebbe dovuto essere congrua, in quanto l’imprenditore avrebbe dovuto «dare a
campare dieci persone» («dovete dare a campare dieci persone… non pensate che ci sta solo NOME, sta *NOME*NOME ci sono i fratelli, ci siamo noi»), compres quindi, i detenuti del RAGIONE_SOCIALE – e di assumere il NOME (NOME quale, peraltro, non aveva alcuna intenzione di lavorare, mirando soltanto a ottenere uno stipendio di € 500,00 al mese; «NOME NOME deve mettere apposto mi servono 500 euro al mese»); c) NOME COGNOME aveva confermato i fatti quali risultavano dal contenuto delle intercettazioni, precisando di avere «sicuramente collegato la sua richiesta di un regalo per Natale alla sua appartenenza al RAGIONE_SOCIALE professatami nella precedente occasione».
Tale motivazione dell’affermazione di responsabilità del NOME appare pienamente in linea con i principi che si sono rammentati sopra nonché del tutto logica, atteso che gli elementi di prova che sono stati valorizzati dalla Corte d’appello di COGNOME evidenziano, sul piano logico, la formulazione di una richiesta di COGNOME che, per essere proveniente da un soggetto (NOME COGNOME) che già in precedenza aveva speso, nei confronti del NOME, il nome dei COGNOME, e che aveva operato un chiaro riferimento a tale RAGIONE_SOCIALE e a suoi detenuti, appariva di natura chiaramente estorsiva – e come tale era stata immediatamente intesa dal suo destinatario NOME COGNOME -, e, quindi, sul piano giuridico, il compimento di atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere lo stesso COGNOME a consegnare del COGNOME, cioè di un tentativo di estorsione (atti che, anche in questo caso, non sono meramente preparatori ma sono esecutivi).
Né il fatto che la somma richiesta al NOME avrebbe potuto essere tenuta dal solo NOME COGNOME esclude il contributo concorsuale del NOME nel tentativo di estorsione.
1.1.4.9. Quanto al reato di estorsione in concorso (con il deceduto NOME COGNOME) ai danni del commerciante di scarpe NOME COGNOME di cui al capo 16) dell’imputazione, la Corte d’appello di COGNOME ha confermato la responsabilità del NOME per tale reato sulla base degli elementi di prova e delle argomentazioni che, dalle conversazioni intercettate e dalle sommarie informazioni che erano state rese dal COGNOME, era emerso che: a) questi era da tempo costretto a cedere gratuitamente delle scarpe a NOME COGNOME e alla moglie NOME COGNOME e il 30/09/2019 quest’ultima aveva chiesto al marito e al NOME un paio di scarpe da donna numero TARGA_VEICOLO di cui aveva indicato il modello; b) il 16/10/2019 NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano raggiunto il negozio del COGNOME, avendo manifestato l’intenzione di prendere delle scarpe senza pagarle, e il COGNOME aveva indicato al NOME di invitare il COGNOME presso un bar dove lo attendeva lo stesso COGNOME, cosa che il NOME faceva; c) qui al bar, il RAGIONE_SOCIALE diceva al COGNOME che avrebbe preso gratis le scarpe che aveva ordinato, altrimenti, se avesse dovuto pagarle, il COGNOME avrebbe dovuto, senza fare obiezioni, pagare la tangente
destinata al RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“; d) il NOME, supportato dal NOME, aggiungeva che le dazioni gratuite di scarpe costituivano la contropartita della protezione che loro garantivano al COGNOME nei confronti dell’altro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“; NOME COGNOME, pur rendendo delle dichiarazioni edulcorate, aveva affermato che il NOME gli aveva chiesto uno sconto in quanto lui «comandava tutta la zona di RAGIONE_SOCIALE».
Tale motivazione dell’affermazione di responsabilità del NOME appare pienamente in linea con i principi che si sono rammentati sopra nonché del tutto logica, atteso che gli elementi di prova che sono stati valorizzati dalla Corte d’appello di COGNOME evidenziano, sul piano logico, la formulazione di una richiesta di consegna gratuita di merce, poi ottenuta, che, per essere proveniente da soggetti che avevano prospettato la stessa richiesta come alternativa rispetto al versamento di una tangente al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al quale appartenevano e come “corrispettivo” della “protezione” assicurata al commerciante dal medesimo RAGIONE_SOCIALE, appariva di natura chiaramente estorsiva – e come tale era stata percepita dal suo destinatario NOME COGNOME, il quale aveva evidenziato che il NOME gli si era presentato come colui che «comandava tutta la zona di RAGIONE_SOCIALE» -, e, quindi, sul piano giuridico, il compimento di un’estorsione.
Né il fatto che le scarpe possano essere state consegnate al solo NOME COGNOME esclude il contributo concorsuale del NOME nell’estorsione.
1.1.4.10. Quanto al reato di tentata estorsione in concorso (con il deceduto NOME COGNOME) ai danni dell’AVV_NOTAIO di cui al capo 17) dell’imputazione, la Corte d’appello di COGNOME ha confermato la responsabilità del NOME per tale reato sulla base degli elementi di prova e delle argomentazioni che, dalle conversazioni intercettate, era emerso che: a) NOME COGNOME e NOME COGNOME si erano recati insieme presso Io studio dell’AVV_NOTAIO, senza trovarlo; b) usciti dallo studio, il NOME e il NOME si imbattevano nel NOME e dopo averlo raggiunto, avevano ottenuto che quest’ultimo avrebbe dato loro ««un pensiero» per Natale – cioè, evidentemente, una somma di COGNOME -, cosa che il NOME era risultato essersi indotto a fare per il forte timore che era stat ingenerato in lui dall’approccio del NOME e del NOME («ha avuto paura hai visto»; «stava proprio impaurito stava»; «tremava quando parlava, tremava tutto»); c) il riferimento, che era stato operato nel corso del colloquio intercettato alla realizzazione del complesso immobiliare “Antichi Funari” da parte di una società (RAGIONE_SOCIALE) di cui il NOME deteneva la quot maggioritaria confermava logicamente che il menzionato «pensiero» per Natale era stato richiesto al NOME in relazione a tale realizzazione.
Tale motivazione dell’affermazione di responsabilità del NOME appare pienamente in linea con i principi che si sono rammentati sopra nonché del tutto
logica, atteso che gli elementi di prova che sono stati valorizzati dalla Corte d’appello di COGNOME evidenziano, sul piano logico, la formulazione di una richiesta di COGNOME che, per essere proveniente da soggetti in grado di suscitare paura nel suo destinatario (tanto da farlo tremare) e per essere collegata alla tranquilla prosecuzione di lavori edili in corso, appariva di natura chiaramente estorsiva e, quindi, sul piano giuridico, il compimento di atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere l’AVV_NOTAIO a consegnare il suddetto COGNOME, cioè di un tentativo di estorsione (atti che, anche in questo caso, non sono meramente preparatori ma sono esecutivi).
A fronte di ciò, le censure che sono state avanzate dal ricorrente appaiono dirette o a evidenziare ragioni in fatto o a prospettare una diversa interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate – senza che siano state prospettate delle effettive manifeste illogicità o irragionevolezze della motivazione con cui esse sono recepite -, il che non è possibile fare in sede di legittimità.
1.2. Il secondo motivo non è consentito, attesa l’inammissibilità, per difetto di specificità, del motivo di appello del ricorrente relativo alla circostanz aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
Si deve in proposito rilevare che, con il proprio atto di appello, il NOME aveva chiesto: «Minimo della pena, esclusione dell’aggravante di cui all’art. 416 bis 1, attenuanti generiche, attenuante della minima partecipazione, attenuante di cui all’art. 416 bis 1, comma 3».
Nell’illustrare tale motivo, il NOME non aveva però speso alcuna argomentazione circa le ragioni per le quali la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. avrebbe dovuto essere esclusa, avendo argomentato solo in ordine alle ragioni per cui, a suo avviso, avrebbero dovuto essergli riconosciute le circostanze attenuanti generiche e le circostanze attenuanti della minima importanza della partecipazione e della collaborazione e avrebbero dovuto essere ridotti gli aumenti di pena per la continuazione (pagg. 11-12 dell’atto di appello).
Il Collegio ritiene di dovere, perciò, dichiarare l’inammissibilità del motivo d appello del NOME relativo alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. per difetto di specificità – per non essere stati enunciati e argomentati i riliev critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisio impugnata -, ancorché non rilevata dalla Corte d’appello di COGNOME.
Si deve infatti ribadire il principio secondo cui l’inammissibilità dell’appello pe difetto di specificità dei motivi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto po fondamento della decisione impugnata è rilevabile anche nel giudizio di cassazione, a norma dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, COGNOME, Rv. 270799-01; Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv. 271193-01).
:
Dalla dichiarata inammissibilità del motivo di appello per difetto di specificità discende che non è consentito il corrispondente motivo di ricorso per cassazione.
1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
1.3.1. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli alt disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare allo scopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 249163-01).
Nel caso di specie, la Corte d’appello di COGNOME ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivo e prevalente, a tale fine, l’elemento, attinente alla capacità a delinquere, dell’allarmante propensione delinquenziale che era stata dimostrata dal NOME, quale era emersa dai fatti che egli, nonostante la giovane età, aveva talora assunto un ruolo propositivo delle iniziative delittuose o di suggeritore delle relative strategie, aveva portato con sé un’arma, che non aveva esitato a utilizzare (nell’ambito della vicenda di cui ai capi “3”, “4” e “5” dell’imputazione), e si era anche mostrato in grado di attrarre a sé altri giovani, come NOME COGNOME (da lui coinvolto sempre nella vicenda di cui ai capi “3”, “4” e “5” dell’imputazione); perciò così legittimamente disattendendo il rilievo di altri elementi, tra i quali anche quello, dedotto dall’imputato, rela alla condotta da lui tenuta dopo i fatti e fino al momento dell’arresto, oltre che quello dell’ammissione degli addebiti, in quanto intervenuta a fronte di un contesto probatorio schiacciante.
Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere senz’altro congrua e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.
.r
1.3.2. Ai fini dell’integrazione della circostanza attenuante della minima importanza della partecipazione (art. 114 cod. pen.), non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all’evento da risultare trascurabile nell’economia generale dell’iter criminoso. Ne deriva che, ai fini dell’applicabilità dell’attenuant in questione, non è sufficiente procedere a una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, ma occorre accertare – attraverso una valutazione della tipologia del fatto criminoso perpetrato in concreto con tutte le sue componenti soggettive, oggettive e ambientali – il grado di efficienza causale, sia materiale, sia psicologica, dei singoli comportamenti, rispetto alla produzione dell’evento, configurandosi la minima partecipazione, di cui all’art. 114 cod. pen., solo quando la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell’RAGIONE_SOCIALE criminosa in maniera del tutto marginale, cioè tale da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell’evento (Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229201-01; successivamente, tra le moltissime: Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857-01; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, Modafferi, Rv. 254051-01).
In questa linea interpretativa, la Corte d’appello di COGNOME correttamente ha disconosciuto al NOME l’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., rilevando che l’apporto che era stato dato dal ricorrente alla commissione dei reati non solo non era stato marginale – avendo il NOME sempre coadiuvato e spalleggiato NOME COGNOME nel compimento dei vari raid estorsivi ai danni delle relative vittime, alle quali egli si era spesso presentato armato -, ma era stato, anzi, determinante, atteso che, come era stato dichiarato dal collaboratore di giustizia NOME COGNOME, il NOME era stato scelto per coadiuvare NOME COGNOME nella sua “campagna estorsiva” perché, a differenza di NOME COGNOME, essendo del posto, era in grado di localizzare le attività commerciali e imprenditoriali del territorio, mettendo così a frutto le indicazioni dello stesso NOME COGNOME.
Il ricorso di NOME COGNOME.
2.1. Il primo motivo non è fondato.
2.1.1. Quanto al primo profilo di esso (di cui al punto 4.1.1. della parte in fatto), si deve osservare che, in accoglimento dei motivi di appello dell’imputato, la Corte d’appello di COGNOME ha emendato l’errore nel quale era incorso il G.u.p. del Tribunale di COGNOME col ritenere che la circostanza attenuante a effetto speciale della dissociazione cosiddetta attuosa o collaborativa, di cui all’art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., fosse soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze
(reputandola «equivalente alle contestate aggravanti»; pag. 193 della sentenza di primo grado).
Ponendosi nel solco del principio che è stato affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza “Contaldo” (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245929-01) – con la quale è stato chiarito che l’indicata circostanza attenuante «non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze» -, la Corte d’appello di COGNOME ha pertanto correttamente applicato alla pena base per la violazione di cui al capo 8) dell’imputazione sia la diminuzione per l’attenuante a effetto speciale della dissociazione collaborativa, determinando tale diminuzione nella misura massima della metà (da sette anni di reclusione ed C 5.000,00 di multa a tre anni e sei mesi di reclusione ed C 2.500,00 di multa), sia la diminuzione per le riconosciute circostanze attenuanti generiche.
Ciò appurato, il ricorrente, sulla considerazione che, poiché la sua condotta attiva intesa a evitare che l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori e a prestare un concreto aiuto alle indagini si doveva ritenere riferibile anche ai cosiddetti reati satellite (di associazione di tipo mafioso o aggravati ex art. 416bis.1, primo comma, cod. pen.), la circostanza attenuante della dissociazione collaborativa si doveva reputare applicabile anche a tali reati, lamenta che la Corte d’appello di COGNOME non avrebbe, come sarebbe stato invece di conseguenza necessario fare, ridotto gli aumenti di pena per i medesimi reati satellite.
Tale doglianza non è però fondata, atteso che la Corte d’appello di COGNOME, pur senza fare espressamente riferimento alla circostanza attenuante della dissociazione collaborativa, ha in effetti ridotto gli aumenti di pena per i reat satellite che erano stati irrogati dal G.u.p. del Tribunale di COGNOME (primo e secondo capoverso della pag. 56 della sentenza impugnata), così riconoscendo la minore gravità degli stessi reati.
Ciò tanto più che, con i motivi di appello, il COGNOME, con specifico riguardo agli aumenti di pena per la continuazione, si era limitato a dedurre che il G.u.p. «avrebbe dovuto applicare, partendo da una pena edittale minima, un minimo aumento per la continuazione, essendo eccessivo l’aumento apportato di 1 anni di reclusione per ogni singolo reato» (pag. 4).
2.1.2. Quanto al secondo profilo del motivo (di cui al punto 4.1.2. della parte in fatto), si deve rammentare che, con la sentenza “Pizzone” (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01), le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e a stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.
Questo rigore astrattamente richiesto ai giudici di merito nel determinare l’aumento di pena per ciascuno dei reati in continuazione deve essere peraltro
calato, di volta in volta, nel caso concreto, atteso che, come è stato chiarito dalle Sezioni unite nella stessa sentenza “Pizzone”, il grado di impegno motivazionale che è richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stess ed è funzionale a consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risult rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia ope surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
Già in un’ormai risalente pronuncia delle stesse Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 7930 del 21/04/1995, Zouine, Rv. 201549-01), si era del resto posto l’accento sulla funzione della motivazione come preordinata al controllo sul buon uso del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena, sicché non si poteva ritenere consentita, in quanto non permetteva il suddetto controllo, la determinazione della pena complessiva senza alcuna indicazione di quella stabilita per ciascun reato, del reato ritenuto più grave e dell’aumento per la continuazione.
Nel sottolineare come il peso (in termini di aumento di pena irrogata) attribuito dal giudice a ciascuno dei reati satellite concorra a determinare il ragionevole trattamento sanzionatorio – con la conseguente necessità che siano resi palesi gli elementi che hanno condotto la stesso giudice al risultato al quale è pervenuto – la sentenza “Pizzone” non ha peraltro mancato di sottolineare il consolidato il principio secondo cui, quando venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che non al massimo edittale, il mero richiamo ai «criteri di cui all’art. 133 c.p.» si deve ritenere motivazione sufficiente per dimostrare l’avvenuta ponderazione di una pena adeguata all’entità del fatto, atteso che l’obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più s attenua quanto maggiormente la pena in concreto irrogata si avvicina al minimo edittale (le Sezioni unite hanno richiamato, sul punto: Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, COGNOME, Rv.201537-01).
Tanto premesso in ordine alla disciplina che governa il dovere di motivazione in ordine alla quantificazione della pena anche con riguardo agli aumenti per i reati satellite, si deve rilevare che, nel caso di specie, la Cort d’appello di COGNOME ha irrogato al NOME: a) per il reato di direzione organizzazione dell’associazione RAGIONE_SOCIALE denominata “RAGIONE_SOCIALE” di cui al capo 1) dell’imputazione, l’aumento di pena di un anno di reclusione ed € 1.100,00 di multa; b) per ciascuno dei reati di tentata estorsione di cui ai capi 2), 3), 6), 10), 11), 12) e 13) dell’imputazione, e per ciascuno dei reati di detenzione e porto in luogo pubblico di un’arma RAGIONE_SOCIALEdestina di cui ai capi 4) e 7) dell’imputazione, l’aumento di pena di dieci mesi di reclusione ed € 500,00 di
:
multa; c) per il reato di danneggiamento di cui al capo 5) dell’imputazione, l’aumento di pena di sei mesi di reclusione ed C 500,00 di multa.
Risulta quindi determinante, nel caso di specie, il fatto che gli irrogati aumenti di pena appaiono evidentemente di entità contenuta, a fronte, come è stato argomentato dalla Corte d’appello di COGNOME, della gravità dei reati satellite ai quali gli stessi aumenti si riferiscono e della personalità del COGNOME (il quale, oltre a avere diretto e organizzato il menzionato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, era stato anche riconosciuto essere l’organizzatore e il mandante delle suindicate tentate estorsioni).
A fronte di ciò, il ricorrente NOME censura la concreta quantificazione che è stata operata dalla Corte d’appello di COGNOME, né rivolge specifiche critiche in ordine al concreto rispetto dei criteri previsti dall’art. 133 cod. pen., dolendosi unicamente dell’omessa motivazione circa la quantificazione degli aumenti di pena, sicché non si può ritenere NOME evidenziato quale concreto interesse sorreggerebbe il suo ricorso.
2.2. Il secondo motivo non è fondato.
Anzitutto, la diminuzione di sei mesi di reclusione ed C 500,00 di multa che è stata applicata dalla Corte d’appello di COGNOME per le riconosciute circostanze attenuanti generiche, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, non costituisce «una riduzione di pena nel minimo», atteso che la misura minima della riduzione di pena per le suddette circostanze attenuanti è pari a un giorno di pena detentiva e a un euro di pena pecuniaria.
Ciò precisato, si deve rilevare che la Corte d’appello di COGNOME ha motivato l’indicata diminuzione di pena di sei mesi di reclusione ed C 500,00 di multa, inferiore alla diminuzione massima possibile di un terzo, richiamando anzitutto il numero (elevato) e la gravità (significativa) dei reati che erano stati commessi dal COGNOME, e osservando come, anche alla luce del fatto che allo stesso COGNOME era stata irrogata una pena inferiore a quella che gli sarebbe stata inflitta se il G.u.p. del Tribunale di COGNOME avesse correttamente considerato violazione più grave quella di cui al capo 1) dell’imputazione (anziché quella di cui al capo “8” dell’imputazione), una diminuzione in misura maggiore avrebbe comportato l’irrogazione di una pena non adeguata al disvalore dei fatti oggetto di giudizio.
Tale motivazione della graduazione della diminuzione di pena per le circostanze attenuanti generiche si deve ritenere esente da vizi, atteso che la funzione di tali circostanze attenuanti è proprio quella, a cui la Corte d’appello di COGNOME ha fatto in effetti riferimento, dell’adeguamento della sanzione finale al disvalore dei fatti oggetto del giudizio, nella globalità dei loro elementi oggettivi soggettivi (Sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639-01).
Il ricorso di NOME COGNOME.
3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Nel richiamare quanto si è esposto al punto 1.1.4.3. con riguardo alla posizione del concorrente NOME COGNOME, si deve osservare che la Corte d’appello di COGNOME ha confermato l’affermazione di responsabilità del COGNOME per il reato di estorsione ai danni dell’imprenditore NOME COGNOME di cui al capo 8) dell’imputazione in quanto, dalle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni dello COGNOME, era risultato che: a) il ruolo di intermediario che il COGNOME aveva svolto nella vicenda facendo pervenire a NOME COGNOME e a NOME COGNOME COGNOME che era stato dato dalla persona offesa NOME COGNOME allo stesso COGNOME affinché questi lo consegnasse al NOME e al COGNOME trovava spiegazione nel fatto che il ricorrente era il soggetto che, in quanto vicino ad NOME e al RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, era solito fare da tramite tra lo stesso RAGIONE_SOCIALE e gli imprenditori co riguardo alle estorsioni, come si doveva ritenere confermato dai fatti che: a.1) NOME COGNOME aveva immediatamente indicato, a NOME COGNOME e a NOME COGNOME, il COGNOME come il soggetto al quale lo COGNOME si sarebbe rivolto per avere informazioni su loro due e al quale essi stessi si dovevano, quindi, indirizzare (come i due poi fecero); a.2) da un’intercettata conversazione tra NOME COGNOME e NOME COGNOME nel corso della quale i due avevano commentato l’incontro che avevano avuto con il COGNOME all’interno della sua officina, era emerso che era il COGNOME a portare le tangenti versate dallo COGNOME ad NOME NOME in carcere («io volevo capire ora a chi ce li dà.., si deve vedere quanto glieli dà…. no sempre, no quello ci va ogni tanto e ci porta qualcosa di soldi! Non ti preoccupare gli dà 3.000 euro ogni volta per tre volte! Gli fa il pensiero! 2.500-3.000 euro»); a.3) i collaboratore di giustizia NOME COGNOME aveva riferito, ancorché in epoca risalente, che il COGNOME era il carrozziere di fiducia del RAGIONE_SOCIALE e che il RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE faceva pervenire ad NOME COGNOME, allora capo del RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, la quota delle estorsioni a lui spettante consegnandola materialmente nelle mani del COGNOME; a.4) in una conversazione che era stata intercettata in un altro procedimento penale, ancorché risalente, il boss NOME COGNOME aveva impartito al figlio NOME indicazioni in ordine a una richiesta estorsiva da fare recapitare a un imprecisato imprenditore proprio attraverso NOME COGNOME; a.5) il COGNOME aveva suggerito a NOME COGNOME e a NOME COGNOME altri due imprenditori da sottoporre a estorsione (NOME COGNOME e un altro che operava nel settore della nautica); b) era stato il COGNOME a definire con lo COGNOME l’ammontare della somma che quest’ultimo avrebbe versato a NOME COGNOME e a NOME COGNOME, atteso che costoro non avevano discusso tale aspetto con lo COGNOME; c) lo COGNOME aveva dichiarato di avere consegnato al COGNOME, per soddisfare la richiesta di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, la somma di € 2.500,00, mentre la somma che il COGNOME aveva consegnato agli stessi COGNOME e COGNOME e che costoro avevano Corte di Cassazione – copia non ufficiale
suddiviso ammontava a soli C 1.000,00 (di cui: C 300,00 dati alla zia del NOME, per avere dato indicazioni su come avvicinare lo COGNOME; C 100,00 dati ad NOME COGNOME; C 300,00 dati a NOME COGNOME; C 300,00 dati a NOME COGNOME), con la logica conseguenza che, dei suddetti C 2.500,00 che gli erano stati dati dallo COGNOME, il COGNOME aveva trattenuto C 1.500,00.
Ne discende che del tutto logicamente e correttamente la Corte d’appello di COGNOME ha confermato il concorso del COGNOME nell’estorsione, avendo logicamente e correttamente: a) affermato che l’imputato aveva dato un consapevole contributo alla realizzazione del proposito criminoso del NOME e del COGNOME, pur in assenza di un previo accordo con gli stessi, il quale è stato correttamente reputato non necessario ai fini del concorso nel reato; b) escluso che il COGNOME avesse agito nell’esclusivo interesse della vittima e per motivi di solidarietà umana con essa (come è richiesto dalla Corte di cassazione affinché l’intermediario non risponda del reato di estorsione: Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, COGNOME, Rv. 254298-01; Sez. 2, n. 26837 del 19/06/2008, COGNOME, Rv. 240701-01,).
La logica e corretta motivazione della Corte d’appello di COGNOME resiste alle censure del ricorrente, atteso in particolare che: a) l’affermazione della Corte d’appello secondo cui era il COGNOME a portare le tangenti versate dallo COGNOME a NOME in carcere appare il frutto di un’interpretazione e di una valutazione del contenuto della menzionata conversazione esente da manifesta illogicità e irragionevolezza e, pertanto, non sindacabile in questa sede; b) diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, se lo COGNOME, come era stato da lui dichiarato, aveva consegnato al COGNOME C 2.500,00 e la somma che NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano suddiviso era di soli C 1.000,00, appare del tutto logico ritenere che il COGNOME abbia trattenuto C 1.500,00.
3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La Corte d’appello di COGNOME ha attribuito al COGNOME l’aggravante cosiddetta dell’agevolazione mafiosa sulla considerazione che il ricorrente era a conoscenza della finalità agevolatrice avuta di mira dai concorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, come risultava non solo dai suoi rapporti con il RAGIONE_SOCIALE ma, soprattutto, dal fatto che, dagli intercettati dialoghi intercorsi tra il NOME COGNOME dopo che gli stessi avevano colloquiato con il COGNOME all’interno della sua officina, era emerso che il NOME aveva chiaramente espresso che quanto stava compiendo aveva lo scopo di garantire ai detenuti il sostentamento in carcere.
Tale motivazione è pienamente in linea con il principio che è stato affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza “Chioccini” (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini), secondo cui: «Ma circostanza aggravante dell’avere agito al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tip mafioso ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al
concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe» (Rv. 278734-01).
Principio del quale il ricorrente, nel formulare il motivo, mostra di non tenere conto.
3.3. Il terzo motivo non è consentito perché ha a oggetto una circostanza aggravante, quella dell’essere stata la minaccia commessa da più persone riunite, che non è stata attribuita all’imputato.
Ciò risulta chiaramente dall’ultimo capoverso dalla pag. 193 della sentenza di primo grado, relativo alla determinazione della pena irrogata al COGNOME, là dove il G.u.p. del Tribunale di COGNOME, con l’operare il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la sola circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., dimostra di non avere ritenuto altre circostanze aggravanti e, in particolare, la circostanza aggravante di cui al combinato disposto dell’art. 629, secondo comma, e dell’art. 628, terzo comma, n. 1), terza ipotesi, cod. pen.
3.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.
h
Diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, la Corte d’appello di COGNOME non ha omesso di motivare sul motivo di appello con il quale era stata richiesta l’applicazione della circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza, ma ha espressamente motivato al riguardo nel primo capoverso della pag. 48 della sentenza impugnata.
Motivazione, con la quale il ricorrente ha pertanto del tutto omesso di confrontarsi, con cui la Corte d’appello di COGNOME ha escluso la suddetta circostanza attenuante avendo non illogicamente ritenuto che il contributo del COGNOME all’RAGIONE_SOCIALE criminosa fosse stato, in realtà, determinante, in quanto era stato proprio l’intervento del COGNOME a convincere NOME COGNOME della necessità di cedere alla richiesta estorsiva in quanto proveniente da emissari dello stesso RAGIONE_SOCIALE che da tempo sottoponeva l’imprenditore a pretese estorsive.
3.5. Il quinto motivo non è consentito perché, sotto entrambe le «angolazion» in cui è stato articolato, muove dal presupposto dell’avvenuto riconoscimento di «aggravanti comparabili» e, in particolare, «dell’aggravante della riunione delle persone», laddove, come si è visto esaminando il terzo motivo, l’unica circostanza aggravante che è stata ritenuta è quella di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., la quale, come è stato esattamente rilevato dalla Corte d’appello di COGNOME nel penultimo capoverso della pag. 48 della sentenza impugnata, è stata reputata dal G.u.p. del Tribunale di COGNOME equivalente alle circostanze attenuanti generiche, in violazione, in senso favorevole all’imputato, del divieto che è stabilito dal secondo comma dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
4. Il ricorso di NOME COGNOME.
4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Costituisce un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo cui l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse attenuanti (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590-01; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, COGNOME, Rv. 155339-01).
La Corte d’appello di COGNOME ha rispettato tale principio, avendo legittimamente motivato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sull’assenza di elementi di segno positivo («on si ravvisano elementi positivi cui ancorare la concessione delle attenuanti generiche»; penultimo capoverso della pag. 52 della sentenza impugnata).
Con riguardo alle doglianze che sono state sollevate con il motivo in esame, si osserva quanto segue.
Quanto a quella con la quale si contesta che le circostanze attenuanti generiche sarebbero state negate «sulla base dell’obbiettiva gravità del fatto», così asseritamente «determinando una palese contraddittorietà logica», la Corte di COGNOME non ha affatto fondato il suddetto lamentato diniego «sulla base dell’obbiettiva gravità del fatto», ma, come si è detto, sull’assenza di elementi di segno positivo.
Quanto alla doglianza con la quale si contesta che, nel negare le invocate circostanze attenuanti, la Corte d’appello di COGNOME non avrebbe tenuto conto del fatto che l’imputato aveva chiesto il giudizio abbreviato, la Corte di cassazione ha più volte chiarito come tale richiesta non si possa considerare un elemento positivo ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, atteso che la scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato implica ex lege il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, con la conseguenza che, se si ritenesse il contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all’imputato (Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277271-01; Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014, COGNOME, Rv. 260012-01; Sez. 4, n. 6220 del 19/12/2008, dep. 2009, Lanza, Rv. 242861-01).
4.2. Il secondo motivo non è consentito perché è generico e aspecifico.
Esso infatti: da un lato, consiste in considerazioni del tutto generiche sulla funzione e sui requisiti della motivazione; dall’altro lato, omette completamente qualsiasi effettivo confronto con le ragioni che sono state poste a fondamento della sentenza impugnata, le quali sono state articolate dalla Corte d’appello di COGNOME in tre pagine della motivazione della medesima sentenza, dalla pag. 50 all’inizio della pag. 53.
A fronte di ciò, il COGNOME: a) asserisce che la motivazione sarebbe «alquanto generica», senza in alcun modo indicare le ragioni di tale meramente asserita genericità; b) deduce che la sentenza impugnata «si riferisce alle modalità del fatto», senza spiegare perché tale riferimento – il quale appare, in vero, in linea di principio necessario nella motivazione di una sentenza di merito – dovrebbe integrare un vizio della stessa sentenza; c) lamenta che si sarebbe «verificata non solo la inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale ma anche una mancanza di motivazione», ancora una volta senza tuttavia né specificare quale sarebbe la «legge penale» che non sarebbe stata osservata o che sarebbe stata erroneamente applicata e in cosa sarebbero consistite le stesse inosservanza o erronea applicazione, né indicare sotto quale profilo la motivazione sarebbe mancante.
5. In conclusione, tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Dall’inammissibilità del ricorso di NOME COGNOME consegue che tale imputato deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa che sono state sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NOME COGNOME, le quali si liquidano in complessivi € 3.686,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato NOME COGNOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro 3.686/00, oltre accessori di legge. Così deciso il 07/01/2026.