Spaccio di Lieve Entità: Non Basta la Piccola Dose se l’Attività è Organizzata
La distinzione tra spaccio di droga e spaccio di lieve entità è una delle questioni più delicate nel diritto penale degli stupefacenti. L’ipotesi più lieve, prevista dall’articolo 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990, comporta una pena significativamente inferiore. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 16246/2024) offre un’importante chiarificazione sui criteri che escludono l’applicazione di questa attenuante, sottolineando come la continuità e l’organizzazione dell’attività prevalgano sulla modica quantità delle singole cessioni.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. La sua attività criminale si era protratta per un periodo di circa due anni, dal 2014 al 2016, in diversi comuni del Veneto. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione chiedendo la riqualificazione del reato nella fattispecie più lieve del comma 5, sostenendo che le singole cessioni fossero di quantità modesta.
La Corte d’Appello di Venezia, tuttavia, aveva già respinto questa tesi, evidenziando come l’attività non fosse affatto occasionale. Le indagini avevano infatti accertato un numero elevatissimo di episodi di spaccio, circa un centinaio, e l’esistenza di una rete di clienti ampia e consolidata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, confermando la decisione dei giudici di merito. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello ha correttamente escluso la possibilità di qualificare il fatto come spaccio di lieve entità.
Il ricorso è stato quindi rigettato e l’imputato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità.
Le Motivazioni: Perché Non si Tratta di Spaccio di Lieve Entità?
La motivazione della Corte si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza: la lieve entità non può essere valutata solo sulla base della quantità di droga ceduta in una singola occasione. È necessario considerare il contesto complessivo dell’attività illecita.
Nel caso di specie, sono emersi elementi chiaramente incompatibili con la fattispecie lieve:
- Numero Elevato di Cessioni: Circa cento episodi di spaccio indicano un’attività sistematica e non occasionale.
- Arco Temporale Esteso: Due anni di attività dimostrano una continuità e una professionalità nel traffico illecito.
- Rete di Spaccio Ampia: L’esistenza di una clientela numerosa e fedele è sintomo di un’attività criminale organizzata e radicata sul territorio.
La Corte ha ribadito che la cessione di una quantità modica di droga non rientra nella lieve entità se costituisce la manifestazione di una più ampia e comprovata capacità dell’autore di diffondere sostanze stupefacenti in modo non episodico. Elementi come l’intensità del traffico, la pluralità di sostanze, una rudimentale organizzazione e incassi ingenti sono tutti indicatori che escludono l’applicazione dell’attenuante. Inoltre, i giudici hanno valorizzato anche i precedenti penali specifici dell’imputato, che dimostravano una sua spiccata dimestichezza con l’attività di spaccio.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che per ottenere la qualificazione di spaccio di lieve entità, non è sufficiente dimostrare che le singole vendite riguardavano piccole quantità di stupefacente. Il giudice deve valutare l’intera condotta del reo. Un’attività di spaccio, anche se frammentata in numerose piccole cessioni, viene considerata grave se nel suo complesso rivela una capacità criminale significativa, una stabilità nel tempo e una struttura organizzativa, anche minima. Questa decisione serve da monito: la professionalità e la sistematicità nel commettere il reato sono fattori determinanti che aggravano la posizione dell’imputato, impedendo l’accesso a un trattamento sanzionatorio più mite.
Quando lo spaccio di droga non può essere considerato di lieve entità?
Non può essere considerato di lieve entità quando, nonostante le singole cessioni riguardino quantità modiche di droga, l’attività nel suo complesso è sistematica, organizzata, protratta nel tempo (in questo caso, due anni con circa cento episodi) e si avvale di una vasta rete di clienti. Questi elementi indicano una capacità criminale non occasionale.
La ripetizione di piccole cessioni di droga è un reato grave?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, la reiterazione costante delle condotte di spaccio, anche di piccole dosi, è sintomatica della capacità dell’autore di diffondere sistematicamente sostanze stupefacenti, configurando un reato grave e non un fatto di lieve entità.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, la condanna precedente diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, qui fissata in 3.000,00 euro.