Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29702 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29702 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in perscna del AVV_NOTAIO, che in relazione al procedimento n. 2735/2024 R.G. ha chiesto trasmettersi gli atti alla Corte di appello di COGNOME quale Giudice dell’esecuzione;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che in relazione al procedimento n. 3868/2024 R.G. ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata; lette le conclusioni depositate in data 27 aprile 2024 dall’AVV_NOTAIO COGNOME, nell’interesse del ricorrente, nel primo procedimento, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di COGNOME, con sentenza predibattimentale emessa in data 14 luglio 2023, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essere il reato estinto per prescrizione, riformando la pronuncia del Tribunale di Ascoli Piceno del 23 settembre 2020, che aveva accertato la responsabilità
penale di NOME COGNOME in relazione al reato previsto dagli artt. 217, comma 2 e 223 I. fall.
Va premesso che a fronte dei ricorsi dal contenuto sovrapponibile, l’uno teso a ottenere la restituzione nel termine e l’altro proposto come ricorso per cassazione, risultavano istaurati due procedimenti, in premessa indicati, che venivano riuniti da questa Corte.
Avverso la sentenza della Corte di appello di COGNOME l’imputato propone, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione formulando due motivi, enunciati di seguito nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
I motivi sono strettamente connessi e possono essere illustrati congiuntamente.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta abnormità della sentenza della Corte di appello, perché lesiva del principio del giusto processo alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2022 e della giurisprudenza della CEDU.
Lamenta il ricorrente che la sentenza veniva emessa in sede predibattimentale, dichiarando l’estinzione del reato per prescrizione, in difetto di ogni contraddittorio e di ogni valutazione relativa alla sussistenza di ragioni di proscioglimento nel merito.
Lamenta altresì il ricorrente di non avere ricevuto la notifica della sentenza di appello, che invece veniva effettuata a mezzo pec presso il difensore ove l’imputato non aveva eletto domicilio, cosicché il ricorso per cassazione veniva tempestivamente proposto rispetto al momento nel quale l’imputato personalmente, con l’accesso in cancelleria, aveva avuto contezza del deposito della sentenza.
E pertanto, con il secondo motivo, l’imputato chiede la rimessione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. in relazione alla presente impugnazione.
I Pubblici ministeri, nelle persone dei So:stituti Procuratori generali indicati in premessa e ciascuno in ordine ad un solo motivo del ricorso, hanno depositato requisitorie e conclusioni scritte – ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 127 del 2020 – come indicato in epigrafe.
Il difensore del ricorrente ha depositato in relazione al procedimento n. 2735/24 R.G. in data 27 aprile 2024 conclusioni con le quali insiste nella richiesta di accoglimento e allega la dichiarazione dell’imputato, che si riserva la rinuncia
alla prescrizione, nonché il provvedimento della Corte di appello di COGNOME che dichiara inammissibile l’istanza ex art. 629-bis cod. proc. pen.
6. Il ricorso è stato trattato senza l’intervento orale delle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. In primo luogo, in ordine logico, va valutata la sussistenza dei presupposti per la rimessione nel termine in ordine al ricorso per cassazione: a ben vedere il difensore depositava a mezzo pec direttamente il ricorso presso questa Corte quale istanza di rinnessione nel termine in data 19 gennaio 2024 (dal che il proc. 2735/2024 R.G.), nonché ricorso per cassazione avente il medesimo contenuto del menzionato ricorso presso la Corte di appello di COGNOME in pan data (dal che il proc. 3868/2024 R.G.).
E bene, l’istanza di rimessione nel termine è fondata, in quanto la sentenza della Corte di appello del 14 luglio 2023 veniva notificata all’imputato presso il difensore di fiducia ritenuto domiciliatario, anche se presso lo stesso professionista l’imputato mai aveva eletto domicilio.
Emerge, infatti, dagli atti che per l’udienza preliminare la notifica avvenne presso la residenza dell’imputato, a mani della moglie, come anche che nell’intestazione delle sentenze di primo e secondo grado alcuna indicazione, quanto alla elezione di domicilio, sia stata riportata, ma solo il luogo di residenza.
Inoltre, anche in occasione della nomina del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che rassegnava le conclusioni in primo grado e viene indicata quale difensore di fiducia anche in appello, alcuna elezione di domicilio risulta operata.
Ne consegue che, non essendo stata notificata personalmente all’imputato la sentenza della Corte di appello, costui non abbia potuto per causa di forza maggiore impugnare tempestivamente la sentenza di secondo grado, ai sensi dell’art. 175, comma 1 cod. proc. pen.
A tal proposito, l’imputato allega la prova della richiesta in cancelleria di copia degli atti datata 12 gennaio 2024, cosicchè l’istanza di rimessione è fondata e lo stesso ricorso per cassazione risulta tempestivamente depositato.
D’altro canto deve escludersi, nel caso in esame, la competenza del giudice dell’esecuzione in ordine alla richiesta di restituzione nel termine, in quanto la competenza a provvedere spetta al giudice dell’esecuzione solo allorquando la richiesta sia logicamente subordinata o alternativa all’accertamento della validità
del titolo esecutivo, diversamente rientrando l’istanza nella competenza del giudice dell’impugnazione: le prime ipotesi nel caso in esame non si verificano, essendo l’istanza volta a consentire la proposizione dell’impugnazione, e dunque a riconoscere la sussistenza del requisito della ammissibilità della stessa perché tempestiva (cfr. Sez. 2, n. 29114 del 23/05/2019, COGNOME, Rv. 277017 – 01).
Venendo al profilo di doglianza relativo alla pronuncia de plano emessa dalla Corte di appello, il ricorso è fondato.
A ben vedere le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che nel giudizio d’appello non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell’art. 469 cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc:. pen. non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell’art. 129 cod. proc. peri., poiché l’obblicio del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio.
Non di meno, osservavano le Sezioni Unite, nell’ipotesi di sentenza d’appello pronunciata “de plano” in violazione del contraddittorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l’estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 269809 – 01).
Tuttavia, con la sentenza n. 111 del 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 568, comma 4, cod. proc:. pen., quando interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato: «il bilanciamento tra l’interesse dell’imputato ad impugnare per la mancata valutazione di cause di proscioglimento nel merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e il principio di ragionevole durata del processo, come operato dalla interpretazione radicata nella giurisprudenza di legittimità , non appare rispettoso dell’art. 24, secondo comma, e dell’art. 111, secondo comma, Cost., stando all’elaborazione costituzionale del diritto di difesa e della garanzia del contraddittorio».
In particolare, la Consulta rilevava che l’interesse ad impugnare – per conseguire la declaratoria di nullità di una sentenza di appello di proscioglimento
per intervenuta prescrizione emessa de plano GLYPH non è bilanciabile con le esigenze di ragionevole durata sottese all’operatività della disciplina della immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui .all’art. 129 cod. proc. pen., poiché una sentenza di tal fatta, emessa senza alcuna attivazione dei contraddittorio tra le parti, si pone al di fuori di un “giusto processo” ex art. 111 Cost.
Invero, come già precisato nella sentenza n. 317 del 2009, «il diritto di difesa ed il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie, in quanto ciò che rileva è esclusivamente la durata del “giusto” processo, quale delineato proprio dall’art. 111 Cost. In tale sentenza si è affermato che «na diversa soluzione introdurrebbe una contraddizione logica e giuridica all’interno dello stesso art. 111 Cost., che da una parte imporrebbe una piena tutela del principio del contraddittorio e dall’altra autorizzerebbe tutte le deroghe ritenute utili allo scopo di abbreviare la durata dei procedimenti. Un processo non “giusto”, perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata».
Il Giudice delle leggi osservava anche che la sentenza predibattimentale in appello, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l’emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell’imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più recuperabile nel giudizio di legittimità, essendo la cognizione della Corte di cassazione fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito.
Conseguentemente, deve ritenersi sussistente l’interesse dell’imputato ad impugnare la sentenza di proscioglimento per prescrizione adottata de plano dal giudice di seconde cure al fine di vedere rispettato dinanzi al giudice dell’appello il proprio diritto al contraddittorio sull’eventuale sussistenza dei presupposti per una pronuncia più favorevole nel merito (in tal senso, Sez. 5, n. 44417 del 05/10/2022, Pepi, Rv. 283811).
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia per il giudizio.
P.Q.M. Dispotta la restituzione nel termine, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone rimettersi gli atti alla Corte di appello di Perugia per il ~L ~lk Aé, giudizio.
Così deciso in Roma, 02/05/2024
GLYPH