Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2247 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2247 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Barletta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi ammissibile il ricorso e accoglierne i motivi, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e ogni statuizione di legge in ordine al rinvio e alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 4 novembre 2024 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Triani nei confronti di NOME COGNOME, ha riqualificato
ai sensi dell’art. 624 -bis cod. pen. il fatto di cui al capo C) dell’imputazione , confermando nel resto la condanna anche per gli ulteriori reati di cui agli artt. 628 cod. pen. e 4, l. 18 aprile 1975, n. 110.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, formulando sei motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all ‘ art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione degli artt. 592 e 597, comma 3, cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione, con riferimento all ‘ inammissibilità del motivo di gravame inerente alla riqualificazione del fatto contestato sub C) affermata nella parte motiva e al dispositivo che, viceversa, operava la riqualificazione ai sensi dell’art. 624bis cod. pen. Il nuovo titolo di reato comporterebbe una posizione deteriore per il ricorrente in ordine a plurimi profili.
Inoltre, nonostante, in tal modo, non ci fosse stato un rigetto integrale dell’impugnazione, l’imputato era stato condannato al pagamento delle spese processuali.
2.2. Violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione, poiché, all’esito della suddetta riqualificazione, non vi sarebbe correlazione tra il fatto accertato in sentenza (furto in abitazione commesso in Barletta) e quello oggetto di imputazione (ricettazione avvenuta in Trani), atteso, peraltro, che il dato relativo alla collocazione del motociclo in un’autorimessa, avente natura pertinenziale, sarebbe stato affatto nuovo.
2.3. Violazione dell’art. 624 -bis cod. pen. e correlati vizi di motivazione, in merito alla ritenuta pertinenzialità della suddetta autorimessa, qualificata come luogo di privata dimora, nonostante fosse ubicata in altra via rispetto all’abitazione della persona offesa.
2.4. Violazione dell’art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. e correlati vizi di motivazione, relativamente all’aggravante del travisamento, ritenuta per aver indossato un casco semi-integrale e occhiali da sole ‘ chiar i’ , nonostante la persona offesa ne avesse potuto percepire i tratti somatici, addirittura poi riconoscendo l’imputato.
2.5. Violazione degli artt. 62bis e 628 cod. pen. e correlati vizi di motivazione, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante della lieve entità riconosciuta dalla Corte costituzionale.
2.6. Violazione degli artt. 99 cod. pen. e 597, comma 3, cod. proc. pen. e correlati vizi di motivazione, per avere ritenuto la recidiva aggravata, nonostante questa fosse stata esclusa dal primo giudice.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell ‘ art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali pronunciata dai giudici di appello ed è complessivamente infondato nel resto.
I primi tre motivi, tutti relativi alla riqualificazione del capo C), possono essere esaminati congiuntamente, salve le peculiarità di ognuno.
2.1. La Corte di appello ha qualificato come inammissibile il profilo di gravame diretto a ottenere la declaratoria di improcedibilità del delitto di cui al capo C), previa riqualificazione come furto semplice, ma, con statuizione apparentemente distinta (e invece in effetti di parziale accoglimento della suddetta doglianza), ha ritenuto che la vicenda in questione andasse, tuttavia, ricondotta alla fattispecie di furto in abitazione.
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, il giudice di appello, pur in presenza dell ‘ impugnazione del solo imputato, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall ‘ art. 6 CEDU, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell ‘ accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica in peius del trattamento sanzionatorio (Sez. 3, n. 9457 del 19/01/2024, E., Rv. 286026-01; Sez. 5, n. 5083 del 14/01/2020, Prundu, Rv. 278143-01; Sez. 5, n. 11235 del 27/02/2019, G., Rv. 276125-01; Sez. 2, n. 39961 del 19/07/2018, COGNOME, Rv. 273922-01).
Nel caso di specie, la questione della diversa qualificazione giuridica della condotta del reo (non come ricettazione, ma come furto) era stata introdotta, come visto, dallo stesso imputato appellante.
2.2. D’altronde, il divieto di reformatio in peius investe solo il trattamento sanzionatorio in senso stretto, e, dunque, la specie e la quantità della pena, di modo che non violerebbe la disposizione di cui all’art. 595, comma 3, cod. proc. pen. la nuova e più grave qualificazione giuridica data al fatto dal giudice dell’appello, pur quando da essa consegua, ferma restando la pena irrogata, un più grave trattamento penitenziario (Sez. 2, n. 39961 del 19/07/2018, COGNOME, Rv. 273923-01; Sez. 2, n. 2884 del 16/01/2015, COGNOME, Rv. 262286-01).
Al contrario delle deduzioni difensive, la concreta posizione dell’imputato non risulta incisa in senso deteriore per quel che attiene al tempo necessario a
prescrivere (sette anni per il furto in abitazione non aggravato, ex art. 157, primo comma, e fino a otto anni e otto mesi ex art 161 cod. proc. pen., a fronte di otto e dieci anni, rispettivamente, per la ricettazione) e non lo sarebbe neppure in ordine a un ‘eventuale recidiva futura, trattandosi comunque di due delitti della medesima indole patrimoniale.
2.3. In caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l ‘ accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l’imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza (Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, COGNOME, Rv. 277403-01; Sez. 2, n. 11627 del 14/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275770-01; Sez. 2, n. 18729 del 14/04/2016, COGNOME, Rv. 266758-01).
Nel presente procedimento, giova ripeterlo, non può porsi alcun problema in punto di prevedibilità e attuazione del contraddittorio, atteso che la diversa qualificazione giuridica era stata sollecitata con i motivi di impugnazione e che la contestazione originaria di ricettazione indicava la data del furto, il luogo in cui era avvenuto e l ‘ oggetto della refurtiva, elementi dai quali era agevole individuare la condotta di impossessamento.
2.4. In tema di furto in abitazione, deve intendersi ‘pertinenza di luogo destinato a privata dimora’ ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all’immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni (Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Santin, Rv. 285470-01, che ha riconosciuto natura pertinenziale a un garage , al servizio dell’abitazione principale, seppur ubi cato in un diverso complesso condominiale, nell ‘ ambito del medesimo territorio comunale. In termini, Sez. 2, n. 22937 del 29/05/2012, Muffatti, Rv. 253193-01).
La circostanza che la res era stata sottratta prelevandola dall’autorimessa in cui era custodita, secondo quanto riportato nella denuncia acquisita agli atti, è richiamata nello stesso atto di appello, a conforto della tesi del furto (p. 2).
2.5. Nondimeno, la riforma della decisione di primo grado -parziale, ma, come visto, pro reo e in sostanziale accoglimento della sollecitazioni dell’imputato a ricondurre il fatto storico al paradigma del furto -esclude la sussistenza di una totale soccombenza dell’appellante , che sola avrebbe legittimato la condanna alle spese del secondo grado di giudizio, ai sensi dell’art. 592, comma 1, cod. proc. pen.
Ciò impone l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente a tale statuizione.
L’annullamento non necessita di rinvio, potendo provvedere all’eliminazione della suddetta condanna alle spese del procedimento di appello direttamente questa Corte, alla luce dell’esplicita formulazione dell ‘ art. 620, lett. l) , cod. proc. pen., senza che sia necessaria alcuna valutazione di merito.
Quanto al quarto motivo, anche il solo parziale travisamento integra la contestata fattispecie circostanziale, dato che la pur incompleta copertura del volto, conseguita con qualsiasi mezzo, anche rudimentale, è funzionale al più sicuro compimento dell ‘ azione delittuosa, rendendo difficoltoso il riconoscimento del responsabile, anche da dispositivi di videosorveglianza; è sufficiente, quindi, anche una semplice alterazione che non impedisca del tutto la visualizzazione dei tratti somatici, ma renda comunque la persona meno riconoscibile (Sez. 7, Ord. n. 9303 del 04/02/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 46537 del 06/10/2022, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 1712 del 03/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282517-01; Sez. 2, n. 56937 del 20/11/2017, COGNOME, Rv. 271667-01, relativa a travisamento mediante casco non integrale; Sez. 6, n. 21890 del 03/04/2014, COGNOME, Rv. 259766-01; Sez. 2, n. 18858 del 27/04/2011, COGNOME, Rv. 25011401, relativa a travisamento mediante berretto con visiera e occhiali da sole);
Correttamente, dunque, è stata esclusa la rilevanza della parziale visibilità del volto che, unitamente alla complessione fisica, ha consentito la descrizione del rapinatore da parte della persona offesa (che lo ha poi riconosciuto in sede di individuazione fotografica).
La Corte di appello ha motivato congruamente -esprimendo, in due distinti passaggi argomentativi, un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, in assenza di vizi logico-giuridici -l’impossibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche (richiamando la dosimetria già parametrata sul minimo edittale, i numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, la confessione resa solo alla fine del processo, senza agevolare l’istruttoria, l’assenza di resipiscenza e la personalità allarmante, p. 5).
D’altronde, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare sul punto, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 -02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163-01).
L ‘ attenuante della lieve entità del fatto, applicabile anche al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 16/04/2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all ‘ evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all’entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350-01).
Correttamente, dunque, i giudici di appello hanno escluso la sussistenza di tale elemento di mitigazione in relazione a una rapina a mano armata, in supermercato, commessa da persona travisata, stigmatizzando la gravità della condotta , l’importo non trascurabile della refurtiva e la continuazione con altri reati (p. 5).
Il sesto motivo, infine, muove dall’affermazione che , nella sentenza di appello, sarebbe stata riconosciuta la recidiva, non ritenuta dal Tribunale e in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero. Tuttavia, la Corte territoriale, nelle considerazioni spese in tema di congruità del trattamento sanzionatorio, ha semplicemente richiamato, foss’anche con formula stringata e poco perspicua, la sussistenza dei precedenti (astrattamente e formalmente idonei quali presupposti della recidiva).
D’altronde, tale riflessione ob iter risulta priva di qualsiasi conseguenza pratica per quel che riguarda la posizione dell’imputato.
La sentenza impugnata, concludendo, deve essere annullata per quel che attiene alla condanna alle spese processuali del grado di appello, espungendosi direttamente in questa sede tale statuizione.
Il ricorso, nel resto, deve essere rigettato, nulla aggiungendo alle riflessioni che precedono la memoria di replica depositata dalla difesa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali che elimina.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso l’8 gennaio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME