L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla redazione degli atti di impugnazione nel processo penale. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa per far valere le proprie ragioni, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo come la genericità dei motivi possa precludere l’accesso al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna per il reato previsto dall’articolo 493 ter del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la declaratoria di responsabilità, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la correttezza della motivazione posta a fondamento della decisione di secondo grado.
L’oggetto della contestazione era, dunque, la valutazione delle prove e la coerenza logica del percorso argomentativo seguito dai giudici d’appello per affermare la colpevolezza dell’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 35186/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione implica che i giudici di legittimità non sono entrati nel merito della questione, ovvero non hanno valutato se la condanna fosse giusta o sbagliata. Hanno invece fermato il loro esame a un livello preliminare, riscontrando un vizio insanabile nell’atto di impugnazione stesso.
Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il fulcro della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
La Corte ha qualificato il ricorso come “generico per indeterminatezza” perché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata definita “logicamente corretta” e basata su una piena prova della responsabilità penale, l’appellante non ha indicato gli elementi specifici che costituivano la base della sua censura. In altre parole, il ricorso si limitava a una critica generica senza individuare con precisione i presunti errori logici o giuridici commessi dalla Corte d’Appello. Questo non ha permesso al giudice dell’impugnazione di comprendere i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi opera nel diritto: un atto di impugnazione non può essere una semplice lamentela. Deve essere un’analisi critica, puntuale e specifica della decisione che si contesta. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale:
- Individuare con precisione i passaggi della motivazione che si ritengono errati.
- Spiegare chiaramente le ragioni giuridiche o logiche per cui tali passaggi sono viziati.
- Collegare ogni censura a specifici elementi di prova o a principi di diritto.
La mancata osservanza di questi requisiti non solo rende vana l’impugnazione, ma espone anche a sanzioni economiche. La decisione serve quindi da monito sull’importanza della diligenza e della specificità nella redazione degli atti processuali.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti prescritti dalla legge, come nel caso di un motivo di appello generico e indeterminato che non specifica chiaramente le critiche mosse alla sentenza impugnata, in violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa si intende per motivo di ricorso ‘generico’?
Un motivo è ‘generico’ quando non indica gli elementi specifici su cui si fonda la critica, limitandosi a una contestazione vaga della sentenza. Ciò impedisce al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio controllo.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata determinata in tremila euro.