Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Limiti del Potere del Giudice
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale, permettendo al giudice di adeguare la pena alla specifica personalità dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi che governano questa valutazione, chiarendo quando il diniego di tali circostanze è legittimo e insindacabile in sede di legittimità. Questo caso offre spunti fondamentali per comprendere i limiti del ricorso in Cassazione e l’autonomia del giudice di merito.
Il Caso: Ricorso Contro il Diniego delle Attenuanti
Un imputato, dopo la condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello, ha presentato ricorso in Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche, ritenuta ingiusta e immotivata dal ricorrente.
La Decisione della Corte d’Appello
La Corte d’Appello aveva negato il beneficio basando la propria decisione su elementi concreti e negativi. In particolare, i giudici di secondo grado avevano evidenziato i numerosi precedenti penali a carico dell’imputato e la totale assenza di elementi positivi che potessero giustificare una riduzione della pena. La motivazione era stata quindi ancorata a una valutazione complessiva della personalità del soggetto, risultata non meritevole di un trattamento sanzionatorio più mite.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche Secondo la Suprema Corte
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, ha colto l’occasione per riaffermare un principio consolidato in giurisprudenza. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: si basava su valutazioni di merito, non consentite in sede di legittimità, ed era manifestamente infondato.
Il Principio di Sufficienza della Motivazione
Il punto centrale dell’ordinanza risiede nel principio secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli aspetti ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Se il giudice fonda la sua decisione su elementi negativi di forte peso, come i precedenti penali, tutti gli altri elementi di segno opposto si considerano implicitamente disattesi o superati da tale valutazione preponderante.
Le Motivazioni della Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello del tutto corretta e priva di vizi logici. I giudici di secondo grado avevano adeguatamente spiegato perché l’imputato non meritasse le attenuanti, valorizzando la sua pericolosità sociale desunta dai precedenti penali. Tentare di contestare questa valutazione in Cassazione si traduce in una richiesta di riesame dei fatti, attività che esula dai poteri della Corte di legittimità, la quale può sindacare solo la violazione di legge o i vizi logici della motivazione, non la sua sostanza.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma che la concessione delle attenuanti generiche è un potere ampiamente discrezionale del giudice di merito. Per ottenere una riforma della decisione in Cassazione, non basta lamentare una presunta ingiustizia, ma è necessario dimostrare un vizio grave nella motivazione, come la sua totale assenza, la sua manifesta illogicità o la sua contraddittorietà. In assenza di tali vizi, la valutazione basata su elementi concreti come i precedenti penali è destinata a rimanere insindacabile, con la conseguenza che il ricorso verrà dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
No, se la contestazione si basa su una rivalutazione dei fatti (valutazioni di merito). Il ricorso è ammesso solo se la motivazione del giudice è mancante, illogica o contraddittoria.
Il giudice deve considerare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, come i precedenti penali, senza dover analizzare ogni singolo aspetto. Gli altri elementi si considerano implicitamente superati da tale valutazione.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35187 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35187 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche si sostanzia in valutazioni di merito e Perciò non è consentito in sede di legittimità ed è anche manifestamente infondato per la presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata dove la corte d’appello ha correttamente motivato relativamente al diniego delle predette attenuanti considerati i numerosi Precedenti penali da cui l’imputato risulta essere gravato e l’assenza di elementi positivamente valutabili a suo favore) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili I dagli att sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanend disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eura tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 21/05/2024