Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: per contestare una sentenza, non basta un generico dissenso. È necessario presentare motivi specifici, puntuali e pertinenti. In caso contrario, il rischio è una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza di condanna della Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti, specificamente dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. Non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, la difesa ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio, per chiederne l’annullamento.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha emesso un’ordinanza netta e concisa: il ricorso è dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un gradino prima, valutando la stessa ammissibilità dell’impugnazione.
Genericità e Assertività dei Motivi
Il fulcro della decisione risiede nella valutazione dei motivi addotti dal ricorrente. La Corte li ha definiti “generici e meramente assertivi”. In pratica, la difesa si è limitata a contestare la sentenza d’appello in modo vago, senza un confronto reale e specifico con le argomentazioni che avevano portato alla condanna. La sentenza impugnata, al contrario, era stata ritenuta ben motivata, con riferimenti completi e puntuali alle prove raccolte durante il processo. Il ricorso, invece, non è riuscito a scalfire questa struttura argomentativa, risultando inefficace.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, in qualità di giudice di legittimità, non ha il compito di riesaminare i fatti o di valutare nuovamente le prove, come farebbe un tribunale o una corte d’appello. Il suo ruolo è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Per questo motivo, un ricorso in Cassazione deve evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata, come un’errata interpretazione di una norma di legge o un difetto logico palese nel ragionamento del giudice.
Nel caso in esame, il ricorso inammissibile è la conseguenza diretta del fatto che i motivi erano astratti e non calati nella realtà processuale. Non basta affermare che la motivazione è viziata; bisogna spiegare dove, come e perché, confrontandosi punto per punto con la decisione che si intende criticare. La Corte ha rilevato che la difesa non ha operato questo necessario “adeguato confronto” con i motivi d’appello, che erano già stati oggetto di un “adeguato esame” da parte della Corte territoriale.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi rigorosa e una tecnica argomentativa precisa. Un’impugnazione basata su critiche generiche è destinata al fallimento e comporta conseguenze economiche negative per l’assistito. La decisione finale ha infatti condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo conferma che l’accesso alla giustizia di legittimità è un percorso serio, che non ammette superficialità o argomentazioni pretestuose.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, meramente assertivi e non si confrontavano in modo specifico e puntuale con le argomentazioni ben motivate della sentenza di condanna della Corte d’Appello.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono “generici e assertivi”?
Significa che le critiche alla sentenza impugnata sono formulate in modo vago, senza individuare errori giuridici o vizi logici specifici nel ragionamento del giudice, limitandosi a esprimere un dissenso generale non supportato da un’analisi dettagliata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma era pari a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39963 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39963 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, connma 5, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi della sussistenza di vizi di motivazione in punto di responsabilità, aspetto che la lettura del provvedimento impugnato consente, invece, di rilevare argomentato con riferimenti completi e puntuali alle evidenze di proava raccolte, del tutto genericamente contestati con il ricorso poiché, secondo il ricorrente, non vi sarebbe stato adeguato confronto con i motivi di appello, viceversa oggetto di adeguato esame;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 ottobre 2024
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Il Presidente