Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi sono Generici e Ripetitivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione scrupolosa ai requisiti di forma e sostanza. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi possano portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese. Questo caso evidenzia l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti, che si confrontino criticamente con la decisione impugnata, anziché limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna all’Appello
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per i reati di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e per la violazione di prescrizioni derivanti da misure di prevenzione (art. 75, co. 2, d.l. 159/2011). La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato, sottolineando la persistenza di comportamenti violenti e molesti nei confronti dei pubblici ufficiali. Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, articolando diversi motivi di doglianza.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. La decisione si fonda su una valutazione critica della struttura e del contenuto dei motivi di appello, giudicati privi dei requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge. Esaminiamo nel dettaglio le ragioni che hanno condotto a questa conclusione.
Analisi dei Motivi di Ricorso
La difesa aveva basato il ricorso su cinque distinti motivi, tutti ritenuti infondati dalla Suprema Corte:
- Configurabilità del reato di resistenza (art. 337 c.p.): Il primo motivo è stato giudicato generico e non specifico, poiché non si confrontava con le argomentazioni logiche e corrette dei giudici di merito, che avevano ampiamente dimostrato i comportamenti violenti e molesti del ricorrente.
- Configurabilità del reato ex d.l. 159/2011: Il secondo motivo è stato considerato una mera riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte in appello.
- Mancata applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.): Anche questo motivo è stato ritenuto generico. La Corte ha sottolineato che i giudici di merito si erano già espressi sul punto, escludendo l’applicazione della norma a causa dell’abitualità della condotta e della gravità dell’offesa.
- Recidiva ed eccessività della pena: Gli ultimi due motivi, relativi alla mancata disapplicazione della recidiva e all’eccessività della sanzione, sono stati parimenti giudicati riproduttivi di censure già disattese.
Le Motivazioni della Cassazione
La motivazione della Suprema Corte si concentra su un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già formulate. Per essere ammissibile, un ricorso in Cassazione deve contenere critiche specifiche e puntuali alla sentenza impugnata, evidenziando vizi di legge o difetti di motivazione. Nel caso di specie, i motivi presentati erano ‘aspecifici’ perché non si confrontavano con la ratio decidendi della Corte d’Appello, ma si limitavano a reiterare doglianze già superate. La Corte ha ribadito che la genericità e la natura riproduttiva delle censure rendono l’impugnazione inidonea a innescare un reale controllo di legittimità, trasformandola in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, non consentito dalla legge.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rappresenta un monito importante: la redazione di un ricorso per Cassazione è un’attività che richiede rigore tecnico e precisione argomentativa. La pigra riproposizione di motivi già respinti o la formulazione di critiche generiche non solo è inefficace, ma conduce a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione, garantendo che il giudizio di legittimità si concentri sulla corretta applicazione della legge.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non specifici e si limitavano a riprodurre censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
La Corte ha preso in considerazione la richiesta di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Sì, la Corte ha esaminato questo motivo ma lo ha ritenuto inammissibile perché generico. Inoltre, ha evidenziato che la corte di merito si era già pronunciata adeguatamente sul punto, negando l’applicazione della norma a causa dell’abitualità della condotta e della gravità dell’offesa.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.