Ricorso Inammissibile: Quando la Forma Diventa Sostanza in Cassazione
Nel complesso mondo della giustizia penale, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie essenziali per il corretto funzionamento del sistema. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 48326/2023) ci ricorda in modo lapidario come un errore nella presentazione di un atto possa portare a un ricorso inammissibile, con conseguenze significative per l’imputato. Questo caso evidenzia l’importanza cruciale di affidarsi a un difensore specializzato, soprattutto nell’ultimo e più tecnico grado di giudizio.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso Personale
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza della Corte di Appello di Roma che confermava la condanna di un individuo a un anno di reclusione e 1.000 euro di multa per il reato di ricettazione, previsto dall’articolo 648 del codice penale.
Contro questa decisione, l’imputato ha deciso di agire in prima persona, presentando e sottoscrivendo personalmente il ricorso per cassazione. Tuttavia, nell’atto non ha specificato le ragioni della sua impugnazione, riservandosi di farle esporre in seguito dal suo difensore. Questo approccio si è rivelato fatale per l’esito del suo tentativo di contestare la condanna.
La Decisione della Suprema Corte sul ricorso inammissibile
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, non ha avuto dubbi nel dichiarare il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si è fermata a un esame preliminare degli aspetti procedurali. La Corte ha rilevato due vizi insanabili che hanno precluso qualsiasi ulteriore valutazione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile
La pronuncia della Corte si fonda su due pilastri giuridici chiari e invalicabili, che meritano un’analisi approfondita.
Il Difetto di Forma: La Sottoscrizione dell’Avvocato Cassazionista
Il primo motivo di inammissibilità riguarda la modalità di presentazione del ricorso. La Corte ha richiamato la fondamentale riforma introdotta con la legge n. 103/2017, che ha modificato gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale.
In base a questa normativa, il ricorso personale dell’imputato in Cassazione non è più consentito. L’atto deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di Cassazione. La Suprema Corte, citando una precedente pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza Aiello, n. 8914/2018), ha ribadito che la legittimazione a proporre il ricorso (che spetta all’imputato) va tenuta distinta dalle modalità di esercizio di tale diritto, che richiedono la necessaria rappresentanza tecnica di un avvocato cassazionista. La firma personale dell’imputato, quindi, rende l’atto processualmente nullo.
Il Difetto di Sostanza: La Mancanza dei Motivi
Il secondo, e non meno importante, motivo di inammissibilità è l’assoluta mancanza dei motivi a sostegno del ricorso. L’atto di impugnazione non può essere una semplice manifestazione di dissenso verso la sentenza. La legge richiede che esso contenga una critica argomentata e specifica dei punti della decisione che si ritengono errati.
L’imputato, limitandosi a presentare ricorso e a riservare i motivi al difensore, ha di fatto depositato un atto vuoto, privo del suo contenuto essenziale. Questo vizio, da solo, sarebbe stato sufficiente a determinarne l’inammissibilità.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame è un monito severo sull’importanza del rispetto delle norme procedurali. La dichiarazione di ricorso inammissibile non solo impedisce al giudice di valutare le ragioni dell’imputato, ma comporta anche sanzioni economiche. La condanna al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., trasforma un errore procedurale in un danno concreto.
Questa decisione rafforza il principio secondo cui il giudizio di Cassazione è un procedimento altamente tecnico, che non ammette improvvisazioni. La figura del difensore specializzato non è un optional, ma un requisito indispensabile per esercitare validamente il proprio diritto di difesa nell’ultimo grado di giudizio.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per cassazione?
No, a seguito della riforma del 2017 (L. n. 103/2017), il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, unicamente da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, salvo rare eccezioni non applicabili al caso di specie.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione non contiene i motivi specifici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La legge richiede che l’atto di impugnazione contenga le ragioni specifiche per cui si contesta la sentenza precedente, non essendo sufficiente una mera dichiarazione di voler ricorrere.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, chi propone un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48326 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 48326 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la sentenza n. 6726/2021 in data 25/01/2023 della Corte di appello di Roma, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con le forme del rito de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 25/01/2023, la Corte di appello di Roma confermava la condanna di NOME COGNOME alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1.000 di multa per il reato di cui all’art. 648 cod. pen.
Avverso la predetta sentenza, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione in proprio, sottoscrivendolo di persona, senza indicare i motivi riservati nel prosieguo al difensore.
Come riconosciuto dalla Suprema Corte (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010), a seguito della riforma introdotta con I. n.
103/2017 e della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., il ricorso personale dell’imputato, salvo specifiche eccezioni qui non ricorrenti, non è più consentito, a pena di inammissibilità, dovendo lo stesso essere sottoscritto unicamente da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (nella motivazione della citata sentenza, le sezioni unite precisano che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all’impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore). Il ricorso, inoltre, è inammissibile, in quanto mancante dei motivi a sostegno.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24/10/2023.