Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41853 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 41853 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
ORDINANZA
nei confronti di
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
in relazione all’ordinanza del 05/06/2025 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità dell’istanza di rimessione in termini;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con istanza pervenuta alla Corte di Appello di Bologna in data 21 marzo 2025 NOME COGNOME, per il tramite del proprio difensore, chiedeva la rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., e in subordine la restituzione nel termine per impugnare la sentenza del 6 novembre 2018 della predetta Corte di appello, irrevocabile il 20 febbraio 2019.
Deduceva che solo in occasione della notificazione dell’ordine di esecuzione di pena, avvenuta in data 19 febbraio 2025, l’istante aveva avuto conoscenza del fatto che era stato condannato in appello, dopo essere stato giudicato libero assente, a una pena più grave di quella comminata dal giudice di primo grado, avendo presentato impugnazione il pubblico ministero.
Assumeva che l’istante incolpevolmente non era venuto a conoscenza del processo in grado di appello, essendo solo consapevole del fatto che all’esito del giudizio di primo grado era stato condannato a una pena condizionalmente sospesa, considerato che, dopo che la misura cautelare degli arresti domiciliari applicatagli era stata revocata, si era allontanato dal territorio italiano per far rientro nel proprio paese di origine, perdendo ogni contatto con il proprio difensore, che pertanto si era trovato nell’impossibilità di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello.
La Corte d’Appello di Bologna, con ordinanza resa in data 5 giugno 2025, rigettava l’istanza di rescissione e trasmetteva gli atti a questa Corte di legittimità per quanto di competenza con riferimento all’istanza di restituzione in termini.
Ritiene il Collegio che la richiesta di restituzione nel termine sia inammissibile per tardività.
Ai sensi dell’art. 175, comma 4, cod. proc. pen., la competenza a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza spetta al giudice che sarebbe competente a decidere sulla sua impugnazione. Ne consegue che la richiesta doveva essere presentata a questa Carte di Cassazione. Poiché, per effetto dell’erronea individuazione del giudice competente ad opera del richiedente, la richiesta è pervenuta alla Cancelleria di questa Corte di Cassazione solo in data 13 giugno 2025, ossia diversi i mesi dopo che il NOME ed il suo difensore avevano avuto conoscenza della sentenza di secondo grado, la stessa risulta inammissibile per tardività (v., in termini, Sez. 3, n. 10409 de 16/01/2020, COGNOME NOME, Rv. 278773; v. anche, nello stesso senso, Sez. 5, Ordinanza n. 13315 del 13/02/2025, Gobbetti, Rv. 287910 – 01).
Nel caso di specie non è applicabile il disposto dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come ritenuto dalla Corte d’appello, la quale, in forza di tale norma, ha trasmesso gli atti a questa Corte, quale giudice competente a provvedere sull’istanza ex art. 175, comma 4, cod. proc. pen. Questa Corte ha già affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo il quale la disposizione dell’art. 568 comma 5, cod. proc. pen. – in forza della quale l’impugnazione proposta a giudice incompetente deve essere da questo trasmessa a quello competente – non può considerarsi principio generale applicabile al di fuori della materia delle impugnazioni, atteso che tale regola vale esclusivamente nel caso in cui l’erronea individuazione del giudice dipenda da errata qualificazione del mezzo di impugnazione, dovendo altrimenti ritenersi inammissibile il gravame (Sez. 4, n. 29246 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 255464; vedi anche Sez. 3, n. 33647 del
08/07/2022, COGNOME, Rv. 233474, che esclude che l’istanza ex art. 175 cod. proc. pen. abbia natura di impugnazione e che ad essa si applichi l’art. 568, comma 5, cod. proc. peri).
La richiesta di restituzione nel termine risulta, in ogni caso, infondata nel merito, dovendosi considerare che l’istante non ha allegato alcuna circostanza integrante il caso fortuito o la forza maggiore quale causa dell’impossibilità di osservare il termine per impugnare la detta sentenza della Corte d’Appello di Bologna, avendo solo dedotto che il NOME, all’esito del giudizio di primo grado, si era volontariamente allontanato dal territorio dello Stato per far rientro nel paese d’origine.
All’inammissibilità della richiesta non conseguono la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen.
Quanto alla condanna in favore della cassa delle ammende, deve osservarsi che la disposizione che la prevede, avendo natura sanzionatoria, non può trovare applicazione oltre i casi in essa espressamente prevista e poiché la stessa contempla la possibilità di applicare la sanzione solo nell’ipotesi in cui il «ricorso» sia dichiarato inammissibile o rigettato, essa non può applicarsi nel caso di specie in cui il procedimento innanzi a questa Corte di cassazione è stato attivato con una «richiesta».
Quanto alla condanna al pagamento delle spese processuali, poiché, come si è già sopra esposto, la richiesta di restituzione nel termine non ha natura di mezzo di impugnazione, non è possibile applicare l’art. 592 cod. proc. pen. che contempla la siffatta pronuncia, non introducendo la richiesta di restituzione nel termine un giudizio di impugnazione (Sez. 5, n. 15776 del 16/012023, COGNOME, Rv. 284388; Sez. 4, Ord. n. 6442 del 24/01/2012, COGNOME, non massimata).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta. Così deciso il 08/10/2024