Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16433 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16433 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME proponeva ricorso contro l’ordinanza del 4 ottobre 2023 con la quale la Corte di appello di Milano rigettava l’istanza di rescissione del giudicato di cui alla sentenza pronunciata dalla stessa Corte del 14 maggio 2019, confermativa della pronuncia di condanna di primo grado.
Tale istanza era stata formulata sull’assunto dell’incolpevole misconoscenza del giudizio di appello in conseguenza dell’omessa notifica del relativo decreto di citazione allo stesso e al proprio difensore di fiducia nominato, in luogo del difensore d’ufficio, successivamente alla pronuncia di primo grado.
Il ricorrente deduce, con unico motivo proposto a mezzo del difensore di fiducia NOME COGNOME, violazione di legge e vizio motivazionale sull’esclusione dei presupposti della rescissione del giudicato, e in particolare che:
la decisione era stata assunta unicamente in considerazione del dato formale della notifica del decreto di citazione al domicilio eletto presso il difensore d’ufficio, omettendo di valutare gli elementi indicati dalla difesa in ordine alla mancanza di un’effettiva conoscenza del procedimento da parte dell’imputato, considerato che alla nomina del difensore di ufficio ed all’elezione di domicilio presso lo stesso, non seguiva alcun rapporto fra detto difensore e il ricorrente, il quale, di qui, dopo la pronuncia di primo grado, nominava un difensore di fiducia;
la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, predisposta nei confronti del difensore di fiducia, non aveva luogo in quanto di fatto eseguita presso il difensore di ufficio.
Lamenta il ricorrente che, anche avendo riguardo alla formulazione dell’art. 629-bis cod. proc. pen. antecedente alla novella di cui al d.lgs. n.150 del 2022, si sarebbe di conseguenza determinata una nullità processuale assoluta ed insanabile deducibile con l’istanza di rescissione del giudicato e che, in mancanza, l’art. 85 del detto decreto si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost. per violazione del principio di uguaglianza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito indicate.
L’art. 629-bis, comma 1, cod. proc. pen., nella formulazione applicabile ratione temporis, prevede che “il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in
assenza per tutta la durata del processo… qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo”.
Da questa formulazione normativa si desume che presupposto per l’accoglimento dell’istanza è una conoscenza incolpevole, da parte dell’imputato dichiarato assente, del processo per tutta la sua durata.
Nella fattispecie in esame invece è lo stesso ricorrente a dedurre, come ha fatto nella stessa istanza di rescissione del giudicato, una incolpevole ignoranza della celebrazione del solo processo di secondo grado in ragione dell’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia che, peraltro, su sua indicazione aveva presentato l’impugnazione.
Senonché il rimedio previsto a fronte di un assunto vizio processuale di tal fatta è costituito dalla restituzione nel termine per impugnare contemplato dall’art. 175 cod. proc. pen., poiché integra un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che giustifica la restituzione in termini la mancata citazione per il giudizio di appello dell’imputato e del suo difensore, che ne abbia di fatto impedito la partecipazione al processo (v., ex aliis, Sez. 5, n. 29884 del 15/09/2020, Nocera, Rv. 279738 – 01).
Né è peraltro possibile riqualificare la richiesta di rescissione del giudicato come restituzione nel termine, tenuto conto della diversa natura e del differente oggetto giuridico dei rimedi in questione (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, in motivazione; Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, COGNOME, Rv. 259990-01).
GLYPH L’eccezione sottesa alla seconda parte del motivo, con la quale il ricorrente assume l’illegittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza dell’art. 89, primo comma, del d.igs. n. 150 del 2022 che, nell’ambito delle disposizioni transitorie in tema di assenza, ha stabilito l’applicabilità delle norme introdotte dal decreto, comprese quelle afferenti la rescissione del giudicato, solo ai processi pendenti nei quali non era stato ancora disposto, alla data del 31 dicembre 2022, procedersi in assenza, è manifestamente infondata.
Sotto un primo profilo, va ricordato che, in conformità alla ferma giurisprudenza costituzionale, il legislatore gode di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, sindacabile solo sotto il profilo della manifesta arbitrarietà (v., tra le molte, Corte Cost. sent. n. 74 del 2022; n. 80 del 2020).
La norma richiamata non appare frutto di una scelta manifestamente irragionevole del legislatore ordinario poiché si colloca in un sistema più ampio nel quale sono stati contestualmente modificati dal d.lgs. n. 150 del 2022 i presupposti e le conseguenze della dichiarazione d’assenza, individuando,
rispetto al sistema precedente, un differente punto di equilibrio complessivo tra rimedi preventivi e successivi alla formazione del giudicato rispetto alla misconoscenza incolpevole del processo, innovando un regime – ossia quello che trova applicazione per il ricorrente – di per sé già assolutamente adeguato sotto il profilo delle garanzie riconosciute all’imputato.
Il ricorso deve, dunque, essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Pr ident