Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16421 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16421 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CARINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE di APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di rigettare il ricorso; lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di COGNOME NOME in ordine al furto di energia elettrica, reato aggravato dal fatto commesso con violenza sulle cose e su cose destinate a pubblico servizio (artt. 625 comma primo, n. 2 e 7, cod. pen.).
Avverso la sentenza ricorre l’imputato, proponendo sei motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
2.1. Con il primo e il secondo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta riconducibilità del fatto all’imputato.
Il furto sarebbe stato commesso da tale COGNOME NOME cui l’imputato aveva concesso il magazzino in locazione per il tramite di COGNOME NOME; quest’ultimo, sentito come testimone, avrebbe confermato la circostanza.
L’unica prova a carico dell’imputato sarebbe rappresentata dalla “intestazione del contatore”; mentre sarebbero inutilizzabili le dichiarazioni dell’imputato contenute nel verbale di accertamento redatto dall’operatore RAGIONE_SOCIALE.
2.3. Con il terzo motivo si contesta la sussistenza delle aggravanti del mezzo fraudolento e della destinazione del bene a pubblico servizio.
2.4. Con il quarto e il quinto si afferma che, escluse le aggravanti, l’azione penale sarebbe improcedibile per difetto di querela e comunque ricorrerebbe la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Con il sesto si eccepisce l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all’art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
Il difensore ha depositato una memoria a sostegno dei motivi di ricorso, deducendo, tra l’altro, l’inammissibilità della contestazione “in fatto” della circostanza aggravante del bene destinato a pubblico servizio.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo e il secondo motivo esulano dal novero dei vizi deducibili.
Le censure sono riproduttive di doglianze di fatto che hanno ricevuto adeguata e congrua risposta ad opera del giudice di appello (pagg. 1 e 2).
L’eccezione di inutilizzabilità è manifestamente infondata, dato che il giudice di merito non ha utilizzato le dichiarazioni dell’imputato contenute nel verbale di accertamento.
Il terzo motivo è generico e manifestamente infondato.
Con una motivazione immune da vizi logici, è stata ritenuta sussistente l’aggravante del fatto commesso con violenza sulle cose. La censura si appunta, invece, sulla diversa aggravante del mezzo fraudolento, che non risulta riconosciuta.
Quanto alla aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio (art. 625 n. 7, quarta ipotesi, cod. pen.) va osservato:
che non sorge questione sulla “contestazione in fatto”, dato che l’aggravante risulta espressamente e specificamente contestata attraverso la dicitura “con l’aggravante di aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio”;
che nell’ipotesi di furto di energia elettrica attuato mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete elettrica dell’RAGIONE_SOCIALE, l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 quarta ipotesi, cod. pen. è configurabile indipendentemente dal fatto che tale condotta abbia arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia agli altri utenti; ciò in quanto le ipotesi previste nell’ambito dell’aggravante speciale di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. hanno un fondamento comune costituito dalla maggiore tutela che deve essere offerta a determinate cose in ragione delle condizioni in cui si trovano o della destinazione delle stesse; la sussistenza di detti presupposti determina l’operatività dell’aggravante a prescindere dagli effetti provocati dall’azione delittuosa (Sez. 4, n. 21456 del 17/04/2002, COGNOME, Rv. 221617 – 01; conf. Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266229 – 01; Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, COGNOME, Rv. 285422 – 01);
che ricorre l’aggravante in rassegna anche nel caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l’esposizione alla pubblica fede dell’energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta (Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543; conf. tra le ultime Sez. 4, n. 49514 del 15 novembre 2023, Battaglia, n.m.).
Il quarto e il quinto motivo sono manifestamente infondati poiché postulano l’esclusione delle due aggravanti oggetto di riconoscimento.
Il reato, in ragione della ritenuta sussistenza della aggravante del fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio, rimane tuttora procedibile di ufficio ex art. 624, comma terzo, cod. pen..
L’art. 131-bis cod. pen. non è applicabile a reati puniti con pena detentiva superiore nel minimo a due anni (tale è il delitto di furto pluriaggravato per il quale è prevista una pena detentiva minima di tre anni).
8. Il sesto motivo è manifestamente infondato.
Il termine di prescrizione del delitto di furto di energia elettrica decorre dall’ultima delle plurime captazioni di energia, che costituiscono i singoli atti di un’unica azione furtiva a consumazione prolungata (Sez. 4 n. 53456 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274501 – 01);
Nella specie la data di consumazione del reato, non contestata dal ricorrente, viene fissata al 28 giugno 2011.
Il termine massimo di prescrizione del delitto di furto pluriaggravato è pari ad anni dodici e mesi sei.
Si ottiene la data del 28 dicembre 2023 (successiva alla pronuncia della sentenza di appello) alla quale vanno aggiunti, inoltre, 154 giorni di sospensione (per rinvio dal 2 maggio 2018 al 3 ottobre 2018 per adesione del difensore della astensione collettiva dalle udienze), così da giungere al 30 maggio 2024.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende.