Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 77 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 77 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GUARDIAGRELE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d’appello di Campobasso
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore Generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che ha chiesto, in via preliminare, la dichiarazione di non doversi procedere per l’intervenuta remissione; e, inoltre, in via principale, l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Campobasso, con la decisione indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Larino che, il 23 febbraio 2024, lo aveva dichiarato colpevole del delitto di furto aggravato dall’uso di un mezzo fraudolento, condannandolo alla pena di un anno di reclusione e trecento euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Il fatto contestato risale all’11 dicembre 2017.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato, in concorso con tale NOME rimasto irreperibile, si impossessava della somma di novecento euro in monete divisionali contenute in un distributore cambiamonete situato nella sala slot di un bar del RAGIONE_SOCIALE.
Mentre NOME COGNOME svolgeva il ruolo di palo, il complice manometteva il dispositivo mediante uno strumento che mandava in tilt la scheda elettronica, fino a svuotarlo.
La condotta veniva documentata dalle riprese del sistema di videosorveglianza e dalle testimonianze dei proprietari dell’esercizio e dell’agente di Polizia intervenuto.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolando nove motivi di censura.
2.1 Con il primo motivo, ha lamentato l’invalidità della querela proposta da COGNOME NOME per mancanza di procura speciale ex art. 337, comma 3, cod. proc. pen., essendo stata sporta dal socio delegato e non dal legale rappresentante della società.
2.2 Con il secondo e terzo motivo, ha dedotto l’insufficienza e la contraddittorietà delle prove, evidenziando divergenze nelle deposizioni testimoniali, l’indimostrato utilizzo di dispositivi jammer e l’incompatibilità dei tempi di permanenza nel locale con la sottrazione contestata.
2.3 Con il quarto e quinto motivo, ha contestato l’applicazione della circostanza aggravante, denunciando l’assenza di prove sull’utilizzo del jammer, la mancata contestazione specifica nel capo di imputazione e l’illegittima riqualificazione operata dalla Corte territoriale in violazione degli artt. 516 e seguenti cod. proc. pen..
2.4 Con il sesto e settimo motivo, ha chiesto la riqualificazione del fatto in truffa contrattuale anziché furto, sostenendo che l’impossessamento sarebbe avvenuto con il consenso viziato della vittima mediante artifici e raggiri.
2.5 Con l’ottavo e nono motivo, ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della conversione della pena detentiva in pecuniaria, evidenziando la tenuità del danno, la propria situazione personale e la funzione risocializzante della pena pecuniaria.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore del ricorrente, ha depositato memoria, allegando il verbale di remissione di querela da parte di COGNOME NOME, con contestuale accettazione da parte del procuratore
speciale dell’imputato, chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di non doversi procedere per l’intervenuta remissione. Inoltre, in via principale, ha chiesto l’accoglimento dei motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente occorre rilevare che il ricorso, pur articolato su plurime censure, è destinato a trovare definizione per ragioni sopravvenute che prescindono dall’esame delle questioni sollevate.
È infatti intervenuta, in data successiva alla proposizione dell’impugnazione e pendente il giudizio di legittimità, causa estintiva del reato per effetto della remissione di querela, da parte del querelante COGNOME NOME, e della contestuale accettazione manifestata dal querelato NOME COGNOME.
Infatti, è stato depositato verbale di remissione di querela formalizzata da COGNOME NOME dinanzi al commissariato di P.S. di Termoli, in data 22 ottobre 2025, con la contestuale accettazione da parte del procuratore speciale dell’imputato NOME COGNOME.
L’art.129, comma 1, cod.proc.pen. prevede che, in ogni stato e grado del processo, il giudice il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza.
Neppure ricorre ipotesi di evidenza agli atti per una pronuncia di sentenza assolutoria con formula più favorevole, di talchè va immediatamente disposto in ordine alla sopravvenuta causa di estinzione del reato.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per remissione dell’istanza punitiva in ordine al reato contestato che, a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è divenuto procedibile a querela di parte.
Segue come per legge la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 30/10/2025
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