L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame affronta un tema cruciale della procedura penale: gli effetti del cosiddetto “concordato in appello” (o patteggiamento in appello) sulla possibilità di presentare un successivo ricorso per cassazione. La pronuncia stabilisce un principio netto: l’accordo sulla pena preclude il giudizio di legittimità, rendendo il ricorso inammissibile. Analizziamo insieme la vicenda e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano, proponeva ricorso per cassazione. La particolarità del caso risiedeva nel fatto che il procedimento in appello si era definito tramite un “concordato”, ovvero un accordo tra le parti sulla pena da applicare, recepito poi dalla Corte territoriale. Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di adire la Suprema Corte, lamentando l’omessa pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale.
La Questione Giuridica: Concordato ed Effetto Preclusivo
Il cuore della questione sottoposta alla Corte era se l’aver accettato un concordato sulla pena in appello consumasse o meno il diritto di impugnare ulteriormente la sentenza. Il ricorrente, in sostanza, riteneva di poter ancora ottenere una pronuncia di proscioglimento nel merito, nonostante l’accordo raggiunto. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha abbracciato una tesi opposta, basata sul concetto di “effetto preclusivo” dell’accordo processuale.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
Con una procedura semplificata e senza formalità, la Sesta Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che la scelta di definire il procedimento tramite il concordato in appello comporta una rinuncia implicita a sollevare altre questioni, comprese quelle che il giudice potrebbe rilevare d’ufficio. Questo accordo non limita solo la cognizione del giudice d’appello, ma blocca l’intero svolgimento processuale successivo.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando un precedente giurisprudenziale (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018) e operando un’analogia con la rinuncia all’impugnazione. Secondo i giudici, l’accordo sulla pena, accettato dall’interessato, ha “effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità”. L’imputato, negoziando la pena, accetta implicitamente di chiudere definitivamente la partita processuale, rinunciando a qualsiasi ulteriore doglianza. La logica è quella di deflazione del contenzioso e di certezza del diritto: una volta raggiunto un accordo, non è più possibile rimetterlo in discussione in una sede successiva.
Le Conclusioni
L’ordinanza consolida un principio fondamentale: il concordato in appello è una scelta tombale che chiude la via al ricorso per cassazione. La decisione di patteggiare la pena in secondo grado deve essere ponderata attentamente, poiché implica l’accettazione della sentenza e la rinuncia a far valere eventuali motivi di illegittimità dinanzi alla Suprema Corte. La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, a conferma dei rischi connessi alla presentazione di un ricorso privo dei presupposti di legge.
Dopo un ‘concordato in appello’ è possibile presentare ricorso in Cassazione?
No, secondo questa ordinanza, il ricorso è inammissibile. L’accordo sulla pena ha effetti preclusivi che si estendono anche al giudizio di legittimità, impedendo un’ulteriore valutazione del caso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto per un motivo non consentito dalla legge. La definizione del procedimento con il concordato in appello limita la cognizione del giudice e preclude l’intero svolgimento processuale successivo, compreso il ricorso in Cassazione.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in queste circostanze?
La persona che presenta il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.