Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 79 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 79 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23613-2023 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, DEL SIGNORE *NOME*NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME;
-contro-
NOME, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
— controricorrente — ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1707/2023 della CORTE D’APPELLO di NOME, depositata il 12/05/2023 R.G.N. 3258/2020;
Oggetto
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 06/11/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame proposto dalle lavoratrici e dai lavoratori indicati in epigrafe (educatrici di nido, insegnanti di materna, istruttrici amministrative, istruttori di polizia locale, un assistente sociale) alle dipendenze di Roma Capitale immessi in ruolo dopo anni di contratti a tempo determinato ed inquadrati nel livello iniziale della categoria di inquadramento (C1), senza il riconoscimento dell’anzianità pregressa maturata presso l’Ente , avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che, in parziale accoglimento del ricorso proposto dai medesimi, aveva riconosciuto il loro diritto a ved ersi riconosciuta l’attività lavorativa prestata con contratti a tempo determinato ai fini connessi con l’anzianità di servizio utile per la partecipazione alle procedure selettive di progressione di carriera indette da Roma Capitale dopo il luglio 2006 (avendo accertato la prescrizione decennale delle pretese, interrotta soltanto dalla diffida del 2016) e successivamente alla immissione in ruolo; in particolare il giudice di primo grado aveva ritenuto che i ricorrenti non avessero diritto alla partecipazione alle PEO in costanza di rapporto a tempo determinato, mentre avevano (eventualmente) diritto alla partecipazione alle PEO indette successivamente all’interruzione del termine decennale di prescrizione (28.07.2006), purchè a quella data fossero stati già assunti a tempo indeterminato ed avessero maturato, anche a tempo determinato, l’anzianità necessaria alla progressione;
i suddetti ricorrenti avevano dedotto che il mancato riconoscimento dell’anzianità pre -ruolo li aveva pregiudicati nella possibilità di partecipare alle progressioni economiche
orizzontali indette dall’ente nel periodo in cui erano dipendenti non di ruolo ed avevano sostenuto che tale preclusione aveva configurato una disparità di trattamento di natura discriminatoria rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, in violazione della direttiva 1999/70/CE; avevano pertanto chiesto il riconoscimento dell’anzianità pre -ruolo ed il riconoscimento del loro diritto a partecipare a dette progressioni, nonché la condanna dell’Am ministrazione a ricostruire la loro carriera, con pagamento delle spettanti differenze retributive;
la Corte territoriale ha escluso che la mancata partecipazione dei lavoratori a tempo determinato alle suddette progressioni si ponga in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiv a 1999/70/CE, essendo questa differenziazione giustificata da ragioni oggettive, derivanti dal legittimo obiettivo di incentivare la carriera dei soli dipendenti di ruolo nonché dalle caratteristiche strutturali delle progressioni stesse, legate all’esplet amento di vere e proprie procedure selettive e non unicamente all’anzianità di servizio;
4 . ha in particolare evidenziato che l’accesso a dette progressioni, che costituiscono vere e proprie procedure selettive senza carattere automatico con l’obiettivo di incentivare la carriera dei soli dipendenti di ruolo, non dipende dal solo possesso dell’ anzianità di servizio;
5 . pur a fronte di un riconoscimento integrale dell’anzianità pre -ruolo degli appellanti, ha pertanto escluso il loro diritto all’ammissione alle procedure di progressione economica dedotte in giudizio e alla consequenziale attribuzione della progressione economica rivendicata, difettando il requisito della valutazione positiva della loro prestazione di lavoro e dei titoli culturali e formativi posseduti, indispensabile ad entrambi i fini;
6 . la Corte inoltre ha respinto l’appello incidentale di Roma Capitale per violazione del principio tra chiesto e pronunciato; ad avviso dell’Ente accertata la prescrizione il Tribunale avrebbe dovuto respingere in toto la domanda, poiché i ricorrenti non avevano formulato proposte subordinate di riconoscimento del diritto a partecipare ad un numero minore di PEO rispetto a quello richiesto in via principale; sul punto la Corte ha ritenuto che non rileva nel caso di specie la operatività della prescrizione quanto piuttosto la affermata mancanza di automatismo delle PEO a precludere per i ricorrenti la possibilità di superare virtualmente le PEO bandite prima del 2006 ovvero durante il rispettivo periodo di precariato.
avverso tale sentenza le lavoratrici e i lavoratori propongono ricorso per cassazione articolando cinque motivi, cui resiste Roma Capitale con controricorso incidentale assistito da un motivo.
Ritenuto che:
c on il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., la violazione del principio di non discriminazione fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, nonché la violazione dell’art. 7 del CCNL Enti locali del 14 settembre 2000 e degli artt. 5 e 6 del CCNL Enti locali del 31 marzo 1999;
s i censura la sentenza impugnata per aver ritenuto ‘ragione oggettiva’ idonea ad escludere il diritto alle PEO de i ricorrenti, in costanza di rapporto a tempo determinato, senza incorrere in alcuna discriminazione, il rilievo -contestato -che le PEO sarebbero un istituto compatibile esclusivamente con i rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
- c on il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’a rt. 360, c. 1, n. 3 c.p.c., v iolazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè omesso esame circa il fatto dedotto nel ricorso che i ricorrenti non avevano ottenuto le specifiche valutazioni ai fini e per gli effetti delle PEO (v. pag. 43-47);
la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere non assolto dalla parte appellante l’onere della prova per via della mancata produzione in giudizio delle ‘valutazioni’ conseguite dai ricorrenti ai fini della ‘produttività’, laddove detta documentazione risulterebbe irrilevante ai fini della domanda azionata in giudizio;
- con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’a rt. 360, c. 1, n. 3 c.p.c., v iolazione e falsa applicazione dell’art. 35 D.Lgs . 165/2001 e degli artt. 3, 4 e 5 del CCNL Enti Locali del 31.03.1999 (v. pag. 47 52);
la Corte territoriale avrebbe ulteriormente errato nel richiamare, ai fini del diritto al conseguimento delle PEO, il divieto di attribuire ai dipendenti stabilizzati una qualifica contrattuale superiore a quella da ultimo posseduta prima della stabilizzazione;
- con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’a rt. 360, c. 1, n. 5 c.p.c. l’o messo esame del fatto che i ricorrenti indipendentemente dalla possibile prescrizione delle PEO indette prima di luglio 2006 rivendicavano il diritto anche alle PEO indette successivamente a quelle indicate dal giudice di primo grado, per le quali non sussiste alcuna possibile prescrizione; nonché vizio ex art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sul motivo di appello afferente le ulteriori PEO successive alle prime PEO indicate dal giudice di primo grado (v. pag. 52-62).
la Corte di merito avrebbe omesso sia di esaminare il vizio dedotto nel motivo di appello con riferimento alle ulteriori PEO rivendicate dai ricorrenti e successive al 2006, per le quali non sussiste alcun problema di prescrizione, sia di esaminare il fatto che, anche per le ricorrenti di cui agli All. A-B, oltre alle PEO indicate dal giudice vi erano ulteriori PEO ‘non prescritte’ ;
con il quinto motivo ai sensi dell’a rt. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. si eccepisce la violazione e falsa applicazione delle norme sulla prescrizione (v. pag. 63-71);
la Corte territoriale, ritenendo implicitamente prescritte le PEO indette anteriormente al 2006, avrebbe violato le norme sulla prescrizione;
con il primo ed unico motivo di ricorso incidentale ai sensi dell’a rt. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. ;
le censure svolte (in particolare, il primo mezzo del ricorso principale) evocano la questione della sussistenza di ragioni oggettive idonee giustificare un trattamento differenziato dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato riguardo alle progressioni economiche, in relazione alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;
è opportuno che l’esame della questione, sinora non affrontata espressamente da questa Corte, avvenga all’esito di udienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo in diritto (fra molte, Cass. n. 6274 del 2023);
è del pari opportuno che la trattazione del presente procedimento avvenga congiuntamente a quella di altri proc.
aventi analogo oggetto (r.g. 10842/2024; r.g. 16986/2024; r.g.
21266/2024; r.g. 6742/2025);
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo perché ne sia fissata la trattazione in pubblica udienza.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME