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Reato di pirateria: la Cassazione chiarisce il caso

La Cassazione ha confermato la qualificazione di reato di pirateria per l’equipaggio di un peschereccio che ha abbordato un’imbarcazione di migranti in acque internazionali, sottraendo con la forza il motore. La Corte ha chiarito che tale condotta integra pienamente l’atto di depredazione previsto dall’art. 1135 cod. nav., respingendo la tesi difensiva che la configurava come estorsione per escludere la giurisdizione italiana.

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Pubblicato il 1 febbraio 2026 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

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Riferimento Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18883 Anno 2024 (Cass. pen. sez. 3 n. 18883/2024)

Reato di pirateria: la Cassazione definisce l’atto di depredazione in mare

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18883 del 2024, è intervenuta su un caso delicato per delineare i contorni del reato di pirateria. La pronuncia offre un’importante chiave di lettura sulla nozione di “atto di depredazione”, distinguendola da altre figure criminose e confermando la giurisdizione italiana anche per fatti avvenuti in acque internazionali. L’analisi si concentra su un episodio che ha visto l’equipaggio di un motopeschereccio abbordare un’imbarcazione di migranti e sottrarne il motore.

I fatti del caso: abbordaggio e sottrazione del motore

I fatti risalgono ad agosto 2023, quando un motopeschereccio tunisino ha incrociato in acque internazionali, ma contigue al mare territoriale italiano, un piccolo barchino in ferro con a bordo 49 migranti in evidente stato di difficoltà a causa del “mare grosso”. Dopo aver accostato l’imbarcazione, l’equipaggio del peschereccio ha intrapreso un’azione di forza. Nonostante la richiesta dei migranti di essere salvati in cambio del motore, i membri dell’equipaggio hanno proceduto diversamente.

Secondo la ricostruzione, alcuni marinai del peschereccio sono saliti a bordo del barchino, hanno svincolato il motore fuoribordo dal suo supporto e lo hanno trasportato sulla loro imbarcazione. Successivamente, e solo dopo circa due ore, hanno preteso un compenso economico dai migranti per trainare la loro barca, ormai ingovernabile e alla deriva, verso acque più sicure.

A seguito di questi eventi, uno dei membri dell’equipaggio è stato sottoposto a misura cautelare in carcere, con l’accusa di concorso nel reato di pirateria.

La tesi difensiva: estorsione in acque internazionali e difetto di giurisdizione

La difesa del ricorrente ha impugnato l’ordinanza cautelare, sostenendo un’errata qualificazione giuridica del fatto. Secondo la tesi difensiva, la condotta non configurava un atto di pirateria, bensì un’ipotesi di estorsione. I migranti, infatti, non sarebbero stati totalmente privati della loro capacità di autodeterminazione, ma avrebbero subito una pressione per cedere i loro beni.

Questa distinzione era cruciale: se il fatto fosse stato qualificato come estorsione, reato non incluso nella nozione internazionale di pirateria, sarebbe venuta meno la giurisdizione del giudice italiano, poiché il crimine era stato commesso in acque internazionali.

L’analisi della Cassazione sul reato di pirateria

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo inammissibile e confermando la correttezza della qualificazione giuridica operata dal Tribunale di Palermo.

La nozione di “depredazione” tra Codice della Navigazione e Diritto Internazionale

Il cuore dell’analisi giuridica si è concentrato sull’interpretazione dell’art. 1135 del Codice della Navigazione, che definisce la pirateria come il compimento di “atti di depredazione”. La Corte ha sottolineato che il legislatore italiano non fornisce una definizione specifica di “depredazione”. È stato necessario, quindi, fare riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), ratificata dall’Italia.

Il testo inglese della Convenzione, che fa fede, definisce la pirateria come “any illegal act of violence or detention, or any act of depredation”. La Cassazione evidenzia come il termine “depredation” sia più ampio del termine “robbery” (rapina), includendo potenzialmente anche condotte estorsive. Tuttavia, nel caso di specie, la Corte ha ritenuto superfluo addentrarsi in questa distinzione.

La qualificazione del fatto come atto di depredazione

Secondo i giudici, i fatti ricostruiti integravano senza dubbio un “atto di depredazione” a pieno titolo. L’azione dell’equipaggio del peschereccio – abbordare il barchino, salire a bordo e asportare materialmente il motore – costituisce un atto di spoliazione violenta e forzata. Non si è trattato di una negoziazione, seppur viziata, ma di un prelievo materiale e unilaterale di un bene essenziale per la navigazione e la sicurezza dei migranti. La richiesta di denaro avvenuta due ore dopo è stata considerata un fatto successivo e distinto, ininfluente sulla qualificazione del primo evento.

Le motivazioni della decisione

La Corte ha motivato la sua decisione sulla base della chiara evidenza dei fatti. La condotta dell’equipaggio del peschereccio non è stata estorsiva, ma un vero e proprio atto di depredazione. L’impossessamento del motore non è avvenuto a seguito di una minaccia per ottenere un profitto, ma attraverso un’azione diretta di sottrazione materiale. La situazione di pericolo dei migranti, aggravata dal mare grosso, e l’abbordaggio seguito dalla rimozione forzata del motore, configurano un quadro che rientra perfettamente nel paradigma normativo della pirateria, così come definito dall’art. 1135 del Codice della Navigazione. La qualificazione del fatto come reato di pirateria è quindi apparsa corretta, giustificando la giurisdizione italiana e la misura cautelare applicata.

Le conclusioni

In conclusione, la sentenza rafforza un’interpretazione ampia della nozione di “atto di depredazione” nel contesto del reato di pirateria. La Corte di Cassazione ha chiarito che azioni di spoliazione materiale e violenta, come la sottrazione forzata del motore di un’imbarcazione in difficoltà, costituiscono pirateria, indipendentemente da eventuali successive richieste di denaro. Questa pronuncia è significativa perché conferma la possibilità per l’ordinamento italiano di perseguire tali gravi crimini anche quando commessi in acque internazionali, a tutela della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

Quando un atto commesso in mare si qualifica come reato di pirateria secondo la legge italiana?
Un atto si qualifica come pirateria ai sensi dell’art. 1135 cod. nav. quando consiste in “atti di depredazione” in danno di un’altra nave o del suo carico, oppure in violenza contro persone a bordo a scopo di depredazione. La Cassazione chiarisce che la nozione di “depredazione” è ampia e include la spoliazione violenta di beni.

La sottrazione forzata del motore di un’imbarcazione in difficoltà costituisce un atto di pirateria?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’abbordaggio di un’imbarcazione e la successiva sottrazione materiale del suo motore, svincolandolo dal supporto e portandolo sulla propria nave, integra pienamente gli estremi dell’atto di depredazione, configurando così il reato di pirateria.

Perché la Corte ha ritenuto irrilevante la distinzione tra rapina ed estorsione in questo caso specifico?
La Corte ha ritenuto la distinzione irrilevante perché la condotta materiale (l’abbordaggio e la sottrazione fisica del motore) era così palesemente un atto di spoliazione violenta da rientrare direttamente nel concetto di “depredazione” previsto dalla norma sulla pirateria, senza necessità di analizzare se la vittima avesse avuto un minimo margine di scelta come nell’estorsione.

Termini giuridici

Depredazione
Atto di spogliazione violenta di beni altrui, un concetto più ampio della semplice rapina, che può includere anche la sottrazione forzata di beni senza la cooperazione della vittima.
Pirateria
Reato commesso in mare che consiste in atti illeciti di violenza, sequestro o depredazione contro un'altra nave, il suo equipaggio o il suo carico, per fini privati.
Giurisdizione
L'ambito di potere di un'autorità giudiziaria di applicare la legge in un determinato territorio o materia. In questo caso, si discute se i tribunali italiani possano giudicare un reato commesso in acque internazionali.
Riesame
Un procedimento con cui un tribunale valuta la legittimità e il merito di un provvedimento cautelare (come un arresto) emesso da un altro giudice.

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La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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