Presupposto Reato 707 c.p.: Quando Conta una Condanna Estinta?
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, affronta una questione cruciale per l’applicazione dell’art. 707 del codice penale: la rilevanza di una precedente condanna, poi estinta, come presupposto reato 707 c.p. Il caso analizza se un soggetto, il cui precedente penale è stato cancellato dopo la commissione di un nuovo reato, possa ancora essere considerato ‘condannato’ ai fini della legge. La risposta della Corte si fonda su un preciso criterio temporale.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli (art. 707 c.p.) e per violazioni del Codice della Strada. La difesa proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che mancasse il presupposto fondamentale del reato contestato: lo status di ‘persona condannata per delitti determinati da motivi di lucro’.
I motivi del ricorso erano due:
- Le precedenti condanne a carico dell’imputato non erano sentenze ordinarie, ma derivanti da patteggiamento.
- In ogni caso, tali condanne erano state dichiarate estinte ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p., e quindi non potevano più produrre effetti penali sfavorevoli.
Il presupposto reato 707 c.p. e la questione del patteggiamento
La Corte di Cassazione liquida rapidamente il primo motivo di ricorso, richiamando un principio ormai consolidato (ius receptum). Per la giurisprudenza, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) sono pienamente equiparate a una sentenza di condanna ai fini della configurabilità del presupposto reato 707 c.p. Su questo punto, la Corte non ravvisa alcuna ragione per discostarsi dal suo orientamento costante.
L’Estinzione del Reato e il Momento Rilevante
Il cuore della decisione riguarda il secondo motivo: l’efficacia di una condanna successivamente estinta. La Corte, pur riconoscendo in linea di principio che una condanna estinta non può costituire il presupposto del reato, introduce un elemento decisivo: il fattore temporale. La valutazione sulla sussistenza della condizione di ‘condannato’ deve essere effettuata con riferimento al momento esatto in cui viene commesso il nuovo reato (in questo caso, il possesso dei grimaldelli).
L’analisi del caso specifico
Esaminando il certificato del casellario giudiziale dell’imputato, i giudici hanno accertato i seguenti fatti:
- Il nuovo reato contestato era stato commesso l’11 maggio 2020.
- Almeno una delle precedenti condanne per furto (delitto per motivo di lucro) era stata pronunciata il 19 aprile 2017.
- La dichiarazione di estinzione di tale reato e di ogni effetto penale era intervenuta solo il 21 novembre 2022, a seguito dell’esito positivo di un affidamento in prova.
Di conseguenza, alla data dell’11 maggio 2020, l’imputato rivestiva ancora a tutti gli effetti lo status di ‘condannato per delitti determinati da motivi di lucro’. La successiva estinzione del reato, avvenuta oltre due anni dopo, non poteva avere efficacia retroattiva per cancellare una condizione che esisteva al momento del fatto.
le motivazioni
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. La motivazione si basa su un’argomentazione logico-temporale ineccepibile: lo status giuridico rilevante per la configurazione di un reato deve essere valutato al momento della condotta. Poiché al momento del possesso degli strumenti da scasso l’imputato risultava ancora gravato da una precedente condanna per un delitto commesso per lucro, il presupposto reato 707 c.p. era pienamente integrato. La successiva estinzione della pena non può sanare retroattivamente la mancanza di un requisito che, all’epoca, era presente. La Corte ha inoltre ribadito che, secondo un orientamento giurisprudenziale risalente e pacifico, è sufficiente anche una sola precedente condanna per delitto motivato da lucro per integrare il presupposto richiesto dalla norma.
le conclusioni
La sentenza offre un importante chiarimento pratico: per verificare la sussistenza del presupposto reato 707 c.p., è fondamentale analizzare la cronologia dei fatti. L’estinzione di un reato precedente rileva solo se è intervenuta prima della commissione del nuovo illecito. Questa decisione consolida un principio di certezza del diritto, stabilendo che la situazione giuridica dell’imputato va ‘fotografata’ al momento della condotta, senza che eventi successivi possano alterarne retroattivamente la qualificazione penale. Gli operatori del diritto dovranno quindi prestare massima attenzione alla sequenza temporale delle condanne e delle relative cause di estinzione.
Una sentenza di patteggiamento vale come precedente condanna per il reato di possesso di grimaldelli (art. 707 c.p.)?
Sì, la Corte di Cassazione conferma che, per questo specifico fine, la sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) è considerata a tutti gli effetti equipollente a una sentenza di condanna.
Se una mia precedente condanna viene dichiarata estinta, può ancora essere usata come presupposto per il reato previsto dall’art. 707 c.p.?
Dipende dal momento in cui avviene l’estinzione. La Corte ha chiarito che si deve guardare allo status del soggetto al momento della commissione del nuovo reato. Se in quel momento la condanna precedente era ancora efficace, il presupposto del reato sussiste, anche se l’estinzione viene dichiarata in un momento successivo.
Quante condanne precedenti sono necessarie per integrare il presupposto del reato di possesso ingiustificato di grimaldelli?
Secondo la giurisprudenza citata nella sentenza, è sufficiente anche una sola precedente condanna per un delitto commesso per motivi di lucro per soddisfare il presupposto richiesto dalla norma.