Penale Sent. Sez. 1 Num. 9674 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GENZANO DI ROMA il DATA_NASCITA
avverso l'ordinanza del 18/11/2021 del GIP TRIBUNALE di VELLETRI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio delle ordinanze impugnate.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanze del 18 novembre 2021 e dell'i dicembre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza emessa il 21 settembre 2021 nei confronti di NOME COGNOME, nel senso di sostituire alle parole «28 giorni, corrispondenti a n. 56 ore di lavoro» quelle «84 giorni, corrispondenti a n. 168 ore di lavoro».
NOME COGNOME propone, con il ministero dell'AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge per avere il Giudice per le indagini preliminari attivato la procedura di correzione materiale al di fuori delle ipotesi previste.
Osserva, al riguardo, che il giudice della cognizione ha pedissequamente recepito l'accordo intervenuto tra l'imputato ed il pubblico ministero che, pertanto, non avrebbe potuto essere modificato ex post, quantunque avente un contenuto non congruo rispetto al vigente assetto normativo.
Rileva, ulteriormente, che il pubblico ministero non ha sporto, nei termini di legge, impugnazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sicché si è ormai formato un giudicato sul quale non è possibile intervenire con la procedura prevista dall'art. 130 cod. proc. pen..
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta che il Giudice per le indagini preliminari abbia emesso i provvedimenti impugnati de plano anziché, come avrebbe dovuto, nel contraddittorio camerale, così precludendogli di far valere, in quella sede, le ragioni dedotte con il primo motivo e cagionando un ingiustificato vulnus alle sue prerogative difensive.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio delle ordinanze impugnate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
NOME COGNOME, avendo proposto opposizione al decreto penale emesso nei suoi confronti per il reato sanzioNOME di guida in stato di ebbrezza pluriaggravato, ha concordato con il pubblico ministero l'applicazione della pena di due mesi e venti giorni di arresto e 1.000 euro di ammenda, sostituita con ventotto giorni di lavoro di pubblica utilità, corrispondenti a cinquantasei ore di lavoro.
Il Giudice per le indagini preliminari ha recepito l'accordo con sentenza del 21 settembre 2021, che è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione da parte dei soggetti a ciò legittimati.
L'accordo recepito dal giudice non rispetta i criteri indicati dall'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la cui corretta applicazione, come indicato dal Giudice per le indagini preliminari nelle ordinanze impugnate, avrebbe condotto alla sostituzione della pena di due mesi e venti giorni di arresto e 1.000 euro di ammenda con ottantaquattro giorni di lavoro di pubblica utilità, corrispondenti a 168 ore.
La sentenza del 21 settembre 2021, in quanto pedissequamente riproduttiva dei termini dell'accordo sottoscritto da imputato e pubblico ministero, non è, pertanto, affetta da alcun errore materiale e si connota, piuttosto, per l'illegalità della pena, vizio che avrebbe dovuto essere fatto valere nel rispetto dell'ortodossia processuale e, in primo luogo, attraverso la tempestiva proposizione di ricorso per cassazione, consentita, per il caso di applicazione concordata di pena illegale, dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen..
Tangibile si palesa, dunque, l'improprietà dell'impiego, da parte del Giudice per le indagini preliminari, della procedura prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., circoscritto, per espressa indicazione normativa, ad errori la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, condizione che, nel caso in esame, non ricorre, posto che l'operata modifica del dispositivo di sentenza si è tradotta in un consistente aggravio del carico sanzioNOMErio e, vieppiù, nella manipolazione dei termini dell'accordo tra le parti, che il giudice è, invece, abilitato soltanto ad accogliere o respingere.
Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugNOME.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 17/11/2022.