Il rifiuto di servire, all’interno di un bar, cittadini extracomunitari, in quanto extracomunitari, sostanzia una condotta che esprime un atteggiamento di odio razziale, espressione di adesione alle aberranti dottrine o tendenze che professano l’inferiorità di alcune etnie e, quindi, la superiorità delle altre. La norma penale in questione sanziona un rifiuto qualificato dell’aspetto discriminatorio che lo caratterizza, e, pertanto, non va confusa con la violazione amministrativa di cui all’art.
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