Con la sentenza n. 24056 del 2024, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale in materia di reati edilizi e paesaggistici: l’ordine di rimessione in pristino non è una pena negoziabile, ma un obbligo inderogabile anche in caso di patteggiamento. Questa decisione chiarisce la natura giuridica di tale ordine, distinguendolo nettamente dalle pene accessorie e sottraendolo alla disponibilità delle parti processuali.
Il Caso: Abuso Edilizio e Patteggiamento Senza Ordine di Ripristino
La vicenda trae origine da un procedimento penale per reati edilizi e paesaggistici. L’imputato aveva raggiunto un accordo con la Procura per una pena patteggiata, consistente in due mesi di arresto e 7.000 euro di ammenda. Il Tribunale di Oristano, nell’accogliere il patteggiamento, aveva omesso di applicare l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi.
Il giudice di merito aveva motivato la sua scelta qualificando l’ordine di demolizione come una pena accessoria. In base alle recenti modifiche legislative (la cosiddetta Riforma Cartabia), che consentono di escludere le pene accessorie nel patteggiamento, il Tribunale aveva ritenuto di non doverlo disporre, applicando un regime più favorevole all’imputato.
La Questione Giuridica: Pena Accessoria o Sanzione Amministrativa?
Il Procuratore generale presso la Corte di appello ha impugnato la sentenza, contestando l’errata interpretazione del Tribunale. Secondo il ricorrente, l’ordine di rimessione in pristino non rientra nella categoria delle pene accessorie, la cui applicazione può essere modulata o esclusa nell’ambito di un accordo tra le parti. Si tratterebbe, invece, di una misura con una natura e una finalità completamente diverse.
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla corretta qualificazione giuridica dell’ordine di ripristino e, di conseguenza, sulla sua obbligatorietà anche nelle sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale.
La Natura dell’Ordine di Rimessione in Pristino secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ribadendo un orientamento giurisprudenziale consolidato. Gli Ermellini hanno chiarito in modo inequivocabile che l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi non è una pena accessoria, bensì una sanzione amministrativa accessoria.
Questa distinzione è cruciale:
- Le pene accessorie hanno una finalità punitiva e afflittiva, che si aggiunge alla pena principale.
- La sanzione amministrativa accessoria, come l’ordine di demolizione, ha una finalità ripristinatoria. Il suo scopo non è punire ulteriormente il reo, ma eliminare le conseguenze dannose del reato e ripristinare l’integrità del bene giuridico protetto (in questo caso, l’ordinato sviluppo del territorio e il paesaggio).
Le motivazioni della Corte
La Cassazione ha spiegato che, data la sua natura amministrativa e ripristinatoria, l’ordine di rimessione in pristino è sottratto alla disponibilità delle parti. Non può essere oggetto di accordo nel patteggiamento e la sua applicazione è un atto dovuto per il giudice. Le modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022) riguardano esclusivamente le pene accessorie e non possono essere estese, per analogia, alle sanzioni amministrative.
Il Collegio ha sottolineato che la legge paesaggistica è essa stessa una legge penale, e l’ordine di ripristino è una conseguenza obbligatoria prevista dalla normativa di settore. Pertanto, il giudice che accoglie un patteggiamento per reati di questo tipo ha l’obbligo di disporlo, a prescindere da quanto concordato tra accusa e difesa.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale, limitatamente alla parte in cui era stato omesso l’ordine di ripristino. La Corte stessa ha quindi impartito l’ordine che il giudice di primo grado non aveva emesso. La pronuncia conferma che la tutela del territorio e del paesaggio è un interesse pubblico primario che non può essere sacrificato sull’altare di un accordo processuale. Chi commette un abuso edilizio, anche se accede al rito premiale del patteggiamento, non può sottrarsi all’obbligo di eliminare l’opera illecita e di restituire l’area al suo stato originario.
L’ordine di rimessione in pristino è una pena accessoria?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che si tratta di una sanzione amministrativa accessoria, la cui finalità non è punitiva ma ripristinatoria.
È possibile escludere l’ordine di rimessione in pristino in una sentenza di patteggiamento?
No. Essendo una sanzione amministrativa obbligatoria e non una pena accessoria, la sua applicazione non è nella disponibilità delle parti né del giudice e deve essere sempre disposta in caso di condanna per reati edilizi o paesaggistici.
Cosa succede se un giudice omette di applicare l’ordine di rimessione in pristino in una sentenza di patteggiamento?
La sentenza è viziata per violazione di legge e può essere impugnata. Come avvenuto nel caso di specie, la Corte di Cassazione può annullare la decisione sul punto e impartire direttamente l’ordine omesso.