L’oltraggio a pubblico ufficiale è un reato che tutela l’onore e il prestigio della Pubblica Amministrazione. Ma quali sono le condizioni esatte perché si possa parlare di reato? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 32443/2025) chiarisce un aspetto fondamentale: non è necessario che i presenti abbiano effettivamente udito le frasi offensive, è sufficiente che ne avessero la possibilità. Analizziamo questa importante pronuncia.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato di cui all’art. 341-bis del codice penale. Un individuo, durante la sua detenzione, rivolgeva espressioni offensive a un pubblico ufficiale. L’episodio si svolgeva alla presenza di altri detenuti, che si trovavano a breve distanza dalla scena. Sia in primo grado che in appello, l’imputato veniva ritenuto colpevole. Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato proponeva quindi ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso
La difesa dell’imputato si basava su due argomenti principali:
- Insussistenza del reato: Secondo il ricorrente, mancavano gli elementi costitutivi del reato di oltraggio, in particolare la prova che le offese fossero state effettivamente percepite dai terzi presenti.
- Mancata concessione delle attenuanti: Si lamentava l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva, ritenute ingiustificate.
L’analisi della Cassazione sul reato di oltraggio a pubblico ufficiale
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le censure con argomentazioni precise. Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno ribadito un principio consolidato: per integrare il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, è sufficiente che le espressioni offensive siano state pronunciate in un luogo e con modalità tali da poter essere sentite da più persone. Nel caso di specie, la presenza di altri detenuti a distanza ravvicinata era un fatto provato e sufficiente a soddisfare il requisito di legge, a prescindere dal fatto che avessero concretamente udito le parole.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha specificato che il primo motivo del ricorso non faceva altro che riproporre una questione già correttamente valutata e respinta dai giudici di merito. La presenza fisica di soggetti terzi, vicini all’imputato e al pubblico ufficiale, integra l’elemento della ‘presenza di più persone’ richiesto dalla norma. La mera possibilità di udire l’offesa è il fattore determinante che rende l’azione lesiva del prestigio della pubblica funzione.
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Cassazione lo ha giudicato generico e manifestamente infondato. La decisione del giudice di merito di non concedere le attenuanti generiche e di confermare la recidiva era stata adeguatamente motivata. Il giudice aveva infatti tenuto conto della ‘accresciuta pericolosità’ del ricorrente, delle modalità del fatto, dei precedenti penali e dell’assenza di elementi positivi da valorizzare. Il ricorso, su questo punto, non si confrontava con le specifiche ragioni esposte nella sentenza impugnata, limitandosi a una critica generica.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale chiaro in materia di oltraggio a pubblico ufficiale. Il bene giuridico tutelato, ovvero il prestigio della Pubblica Amministrazione, viene considerato leso non solo quando l’offesa è effettivamente percepita, ma anche quando è potenzialmente percepibile da terzi. La decisione sottolinea l’importanza di motivare in modo specifico e puntuale i ricorsi, specialmente quando si contestano valutazioni discrezionali del giudice di merito, come quelle relative alla concessione delle attenuanti generiche e alla valutazione della recidiva. Un’impugnazione generica, che non si confronta con le ragioni della sentenza, è destinata a essere dichiarata inammissibile.
Perché si configuri il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, è necessario che altre persone sentano effettivamente le offese?
No, secondo la Corte di Cassazione non è necessario. È sufficiente che le espressioni offensive siano proferite in presenza di più persone e in condizioni tali da poter essere udite. La mera possibilità che l’offesa venga percepita da terzi integra l’elemento costitutivo del reato.
Quali elementi sono stati considerati per negare le attenuanti generiche al ricorrente?
La concessione delle attenuanti generiche è stata negata in ragione dei precedenti penali dell’imputato e dell’assenza di elementi positivi da poter valorizzare. Inoltre, il giudice ha considerato la sua accresciuta pericolosità, desunta anche dalle modalità del fatto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, da un lato, il primo motivo riproponeva una questione giuridica già correttamente decisa e, dall’altro, il secondo motivo era generico e manifestamente infondato, in quanto non si confrontava con le specifiche motivazioni della sentenza impugnata riguardo alla recidiva e alle attenuanti.