Definizione
Offendere l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale mentre svolge le sue funzioni.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 354 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 82% dei casi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 14%
- Rigettato 3%
- Inammissibile 82%
- Altro 1%
Provvedimenti per anno
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Penale Sez. 768%
- Penale Sez. 630%
- Penale Sez. 22%
Precedenti più richiamati
- Cass. 30136/2021in 21 provvedimenti
- Cass. 29406/2018in 20 provvedimenti
- Cass. 19010/2017in 21 provvedimenti
- Cass. 6604/2022in 20 provvedimenti
- Cass. 15440/2016in 15 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
Un imputato subiva una condanna per oltraggio a pubblico ufficiale per fatti risalenti all'ottobre 2016. La Corte territoriale decideva di infliggere la misura minima della sanzione stabilita dalla legge, ma la determinava erroneamente in sei mesi di carcere basandosi su una riforma introdotta nel 2019. Al momento dell'episodio, la norma non prevedeva un minimo speciale e operava la soglia generale di soli quindici giorni di reclusione. Il condannato ha presentato ricorso denunciando l'illegittima applicazione retroattiva di una legge posteriore più sfavorevole. La Corte di Cassazione ha accolto il motivo e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando direttamente la condanna finale nella misura corretta di quindici giorni di reclusione.
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Un cittadino ha subito la condanna per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale dopo aver insultato e minacciato le forze dell'ordine davanti a un ufficio postale, alla presenza di numerose persone. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che le persone presenti non fossero state formalmente identificate e lamentando la mancata concessione di sanzioni sostitutive. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. I giudici hanno chiarito che il reato sussiste quando l'offesa avviene davanti a una pluralità di individui, anche se la polizia non ne registra le generalità. L'uomo deve pagare le spese del giudizio e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un cittadino ha affrontato un processo penale per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. I giudici territoriali hanno accertato la colpevolezza dell'imputato a causa della sua opposizione fisica contro i pubblici ufficiali in servizio e delle frasi offensive pronunciate a voce alta in un contesto percepibile da più persone presenti. L'interessato ha presentato ricorso per cassazione per contestare la sentenza di secondo grado. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. L'atto riproduceva le medesime argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare effettivi vizi di legittimità. A causa dell'impugnazione infondata, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e a versare tremila euro alla cassa delle ammende.
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Un cittadino ha pronunciato frasi offensive verso le forze dell'ordine durante un controllo di polizia. La presenza di più persone sul posto ha permesso a diversi testimoni di udire chiaramente le espressioni ingiuriose e di verificare la condotta oppositiva dell'uomo. I giudici territoriali hanno condannato l'imputato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L'uomo ha impugnato la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, chiedendo una nuova interpretazione delle testimonianze raccolte. I giudici supremi hanno respinto la richiesta senza entrare nel merito delle prove. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la difesa chiedeva un riesame dei fatti non consentito in sede di legittimità. Il ricorrente deve pagare le spese processuali e versare tremila euro alla cassa delle ammende.
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Tre individui hanno ostacolato un controllo di polizia presso un alloggio. Due di loro hanno insultato pesantemente gli agenti davanti a testimoni presenti sul posto. Il terzo soggetto ha spintonato con violenza gli operatori per entrare nell'immobile e ha danneggiato l'auto di servizio, distruggendo tergicristallo e lunotto posteriore. I giudici di merito hanno condannato gli autori per i reati di oltraggio, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, negando le circostanze attenuanti generiche a causa dei precedenti penali. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi degli imputati, confermando le condanne e disponendo una sanzione economica a favore della Cassa delle Ammende.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico di un cittadino per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. L'imputato aveva accusato un operatore di polizia giudiziaria di essere un bugiardo e di redigere atti falsi durante e a causa del compimento delle funzioni d'ufficio. Le offese sono avvenute in un luogo pubblico alla presenza di terze persone capaci di udirle. L'uomo ha proposto ricorso sostenendo di avere esercitato il diritto di critica e chiedendo la non punibilità per particolare tenuità del fatto. I giudici supremi hanno dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e teso a una rivalutazione dei fatti già accertati nei due precedenti gradi di giudizio. Il ricorrente deve pagare le spese legali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un diportista ha ormeggiato la propria barca in una zona riservata ai bagnanti. Durante un controllo della Guardia Costiera, l'uomo ha insultato pesantemente i militari davanti a testimoni. I giudici di merito hanno condannato il responsabile per oltraggio a pubblico ufficiale. L'uomo ha proposto ricorso per cassazione lamentando la prescrizione del reato e invocando la particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il termine di prescrizione non era scaduto a causa della sospensione prevista dalla legge applicabile al tempo dei fatti. Inoltre, la richiesta di particolare tenuità doveva essere sollevata nel giudizio di appello, poiché la norma originaria lo consentiva. Il ricorrente deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. I giudici hanno rilevato che i motivi di impugnazione erano del tutto generici e privi di una critica argomentata contro la precedente sentenza di merito. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la condanna definitiva, imponendo al ricorrente il pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Un Cittadino è stato condannato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Ha presentato un ricorso alla Corte di Cassazione, ma il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha stabilito che i motivi presentati miravano a una nuova valutazione dei fatti già esaminati dai giudici precedenti, cosa non consentita in sede di legittimità. L'inammissibilità ricorso penale ha comportato la condanna del Cittadino al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Un cittadino viene condannato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. L'imputato presenta ricorso in Cassazione sostenendo l'avvenuta estinzione del reato grazie al risarcimento offerto al singolo operatore. I giudici supremi bocciano la tesi difensiva. La norma richiede infatti la riparazione integrale sia nei confronti della persona fisica sia verso l'ente pubblico di appartenenza. L'imputato ha omesso di risarcire la Pubblica Amministrazione. La Suprema Corte dichiara quindi il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione.
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Un cittadino ha insultato dei pubblici ufficiali in un luogo aperto al pubblico. L'imputato ha proposto ricorso sostenendo che le offese non fossero state percepite chiaramente da terze persone e contestando l'attendibilità dei testimoni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che il reato di oltraggio a pubblico ufficiale scatta anche senza l'identificazione dei presenti o la prova della loro effettiva percezione delle frasi ingiuriose. È sufficiente la semplice possibilità che terzi possano ascoltare l'offesa. Il ricorrente deve versare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per **oltraggio a pubblico ufficiale** di un individuo. Questi aveva pronunciato frasi offensive e minacciose contro un carabiniere in una strada trafficata, a voce alta e davanti a diverse persone. La Corte ha ritenuto che le offese fossero inequivocabilmente offensive e che la presenza di pubblico fosse sufficiente, anche senza identificazione precisa. Non è stata riconosciuta la causa di esclusione della punibilità per la tenuità del fatto, data la persistenza delle ingiurie. Il ricorso dell'imputato è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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Un Lavoratore è stato condannato per oltraggio a pubblico ufficiale. La Corte d'Appello ha ridotto la pena. Il Lavoratore ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, contestando il calcolo della pena. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale, ritenendo che la Corte d'Appello avesse già motivato adeguatamente la decisione sulla pena. Il Lavoratore deve pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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L'Imputato propone ricorso per cassazione contro la condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. La difesa contesta il luogo pubblico delle offese, il loro valore lesivo, e richiede lo stato d'ira o la particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I motivi presentati si limitano a ripetere argomentazioni di fatto già analizzate e respinte dalla Corte di Appello con idonea motivazione. Di conseguenza, L'Imputato perde la causa e subisce la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Un automobilista ha contestato con insulti e minacce immediate l'ordine di posizionare correttamente il proprio veicolo, impartito da un pubblico ufficiale durante il servizio. I giudici di merito hanno condannato l'imputato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. L'uomo ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando l'insussistenza degli elementi dei reati e invocando la scriminante della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. L'invito dell'agente a correggere il parcheggio costituiva un legittimo atto d'ufficio e non un abuso. Il ricorrente non poteva chiedere una nuova valutazione dei fatti in sede di legittimità. La Cassazione ha quindi confermato la responsabilità penale e ha condannato il conducente al pagamento delle spese legali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Un individuo, condannato per oltraggio a pubblico ufficiale tramite patteggiamento, ha presentato ricorso in Cassazione contestando la motivazione della sentenza. La Corte ha dichiarato l'inammissibilità ricorso patteggiamento. Ha stabilito che, per le sentenze di patteggiamento, il ricorso è ammesso solo per specifici vizi procedurali o di diritto, non per questioni relative alla motivazione. Questo principio limita fortemente la possibilità di impugnare un accordo di pena già raggiunto e accettato dalle parti.
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Un Cittadino ha presentato ricorso contro la condanna per "Oltraggio a pubblico ufficiale", sostenendo che le offese non fossero avvenute "durante un atto d'ufficio" ma solo durante la contestazione di una sanzione amministrativa. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ribadito che il concetto di "atto d'ufficio" comprende l'intera attività amministrativa e non solo un singolo atto specifico. Ha inoltre confermato la legittima esclusione della sospensione condizionale della pena a causa di precedenti condanne. Il Cittadino ha perso, dovendo pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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Un individuo, già condannato per oltraggio a pubblico ufficiale per un episodio e assolto per un altro, ha presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale. I motivi erano generici, infondati e riproponevano questioni già esaminate. Inoltre, la questione della prescrizione non era stata sollevata correttamente e il reato non era comunque prescritto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende, oltre al rimborso delle spese alle parti civili.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale presentato da un Lavoratore, condannato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il Lavoratore aveva contestato la sentenza d'appello, sostenendo l'esistenza di una causa di giustificazione e un presunto comportamento persecutorio degli agenti. La Cassazione ha ritenuto che i motivi del ricorso fossero basati su questioni di fatto già esaminate e non ammissibili in sede di legittimità. Ha inoltre confermato che la condotta ingiuriosa non rientra nella minaccia o violenza tipica del reato di resistenza. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del Lavoratore al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
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Alcuni manifestanti hanno rivolto gesti ingiuriosi e frasi offensive verso gli agenti della Polizia Penitenziaria in servizio sulle mura del carcere. I giudici hanno condannato i responsabili per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale. Gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione sostenendo l'assenza di terzi estranei, la violazione del divieto di doppio giudizio e la particolare tenuità della condotta. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici di legittimità hanno chiarito che i manifestanti non imputati valgono come terzi spettatori. L'illecito scatta anche con la semplice possibilità di percepire l'offesa. L'organizzazione di una protesta non autorizzata e l'offesa verbale costituiscono condotte distinte.
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