Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16416 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16416 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di furto in abitazione.
Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il patrocinio del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando due motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti declinati dall’art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo il COGNOME denuncia contraddittorietà ed illogicità della motivazione, nonché travisamento della prova in ordine all’accertamento della sua responsabilità penale per i fatti contestati.
A fondamento delle spiegate doglianze, l’imputato evidenzia che la decisione impugnata da un lato dava atto che il solo coimputato NOME COGNOME conduceva gli operanti di polizia giudiziaria nel luogo dove aveva celato la refurtiva e, da un altro, così travisando la prova, confermava la decisione di condanna di primo grado anche a suo carico evidenziando che “entrambi i COGNOME avevano già nascosto la refurtiva dove poi avevano condotto gli operanti”.
Rileva inoltre che, in forza di tale assunto, la Corte territoriale ha omesso di argomentare in ordine all’ulteriore censura formulata in grado di appello afferente la circostanza, riferita dai testi NOME COGNOME e NOME COGNOME, per la quale il ricorrente si trovava con loro in casa quando era stato commesso il furto e di aver ascoltato la telefonata del padre al coimputato NOME COGNOME, che gli chiedeva di andare da lui per recuperarlo con la propria auto.
2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente denuncia contraddittorietà e illogicità della motivazione circa il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, anche a fronte di elementi positivamente valutabili a tal fine, completamente preternnessi dalla decisione denunciata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso non è fondato.
Occorre premettere, a riguardo, che la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazion delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale, sicché ricorre, ai fini del controllo di legittimità sugli assunti vizi di motivazione, c.d. “doppia conforme” (ex aliis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, NOME, Rv.
2 COGNOME
277218 – 01). In sostanza, rispetto al sindacato di questa Corte sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 – 01).
Se è vero, dunque, come deduce il COGNOME, che la pronuncia della Corte d’appello di Palermo ha erroneamente evidenziato che anche lui aveva condotto con il padre NOME COGNOME gli operanti a recuperare i beni sottratti presso l’abitazione della persona offesa, la circostanza che così non fosse non è decisiva per scardinare il ragionamento logico in forza del quale entrambe le sentenze di merito, che si integrano reciprocamente, sono giunte all’affermazione della responsabilità penale del ricorrente.
Infatti, peculiare rilievo è attribuito da entrambe le decisioni di merito, in maniera non manifestamente irragionevole, alla circostanza che, in forza delle regole della logica, non sarebbe compatibile con la versione fornita dal ricorrente circa la sua assoluta estraneità alla condotta delittuosa del padre il fatto che, dopo aver visto i militari giunti sul posto, cercava di eluderne il controllo mettendo in moto lo scooter per darsi alla fuga, come concordemente riferito dai testi COGNOME, COGNOME e COGNOME.
L’apporto probatorio delle propalazioni dei testi NOME COGNOME e NOME COGNOME è stato poi anch’esso non irragionevolmente svalutato dalla decisione impugnata, considerato il rapporto di parentela con l’imputato.
Talché, a fronte di una motivazione adeguata, non è possibile alcun sindacato in questa sede di legittimità sul ragionamento inferenziale seguito dai giudici di merito nell’individuare la responsabilità penale dell’imputato, stante il consolidato principio per il quale esso è limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. E’ stato infatti puntualizzato che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944 – 01).
Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché l’imputato, al quale erano già state concesse le circostanze attenuanti generiche dalla decisione del Tribunale in regime di equivalenza con la circostanza aggravante della recidiva,
in appello ha solo genericamente invocato un trattamento sanzioNOMErio più mite, non indicando (né, giova sottolineare, lo ha fatto in questa sede di legittimità), specifici elementi positivi, ulteriori rispetto a quelli necessari per la concessione della già riconosciuta circostanza attenuante, per giustificare l’auspicato regime di prevalenza rispetto all’aggravante.
Pertanto, nel complesso il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma 1’8 marzo 2024 Il Consigliere Estensore COGNOME
Il Pre ente