Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41822 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41822 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a (MALI) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte di appello di Catania visti gli atti, letti il provvedimento impugnato e il ricorso dell’AVV_NOTAIO udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME lette le conclusioni del AVV_NOTAIO P.G. NOME COGNOME
Ricorso trattato con rito cartolare ai sensi dell’art. 611, commi 1 e 1 -bis , c.p.p.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 18/03/2025 (pervenuto il fascicolo in Corte di cassazione il 23/09/2025) che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa del 15/06/2022 con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia, in ordine ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., ritenuta la continuazione e con pena sospesa.
La difesa affida il ricorso a tre motivi con cui deduce:
2.1. Vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione, in riferimento al reato di cui all’art. 474 cod. pen., del c.d. falso grossolano (reato impossibile ex art. 49 cod. pen.). Si lamenta che la Corte di merito, nel richiamare sul punto la sentenza di primo grado che aveva ritenuto priva di rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, abbia disatteso la questione ricorrendo ad un assunto privo di logicità.
2.2. Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si lamenta l’assenza di specificazione delle ragioni in forza delle quali era stato fondato il diniego.
2.3. Vizio di motivazione in ordine all’aumento operato per la continuazione.
Con requisitoria del 25/11/2025, il AVV_NOTAIO P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato. Il rilievo del c.d. falso grossolano è stato escluso dalla sentenza impugnata richiamando sul punto l’orientamento prevalente della Corte di legittimità citato dal primo giudice (v. pag. 1 della motivazione del Tribunale) secondo cui ‘i ntegra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno, non ricorrendo, quindi, l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano
tratti in inganno ‘ (Sez. 5, n. 5260 dell’11/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258722 -01; Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, COGNOME, Rv. 275814 -01. Da ultimo, Sez. 7, ord. n. 37493 del 04/11/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 17847 del 19/03/2025, Milella, non mass.).
Il motivo, peraltro, è anche nuovo e generico: non risulta che la questione della rilevanza o meno del c.d. falso grossolano sia stata specificamente posta coi motivi di appello ove si contestò genericamente l’affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio; non è neppure specificato in cosa consisterebbe il requisito della ‘grossolanità’ della contraffazione, omettendosi qualsiasi allegazione che desse conto di trovarsi al cospetto di una difformità dei beni in sequestro rispetto ai prodotti originali con caratteristiche tali che detti beni ben potevano trarre in inganno la generalità dei cittadini e non solo l’acquirente.
Anche i motivi sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili.
3.1. Quanto al vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche va anzitutto rilevata la genericità del motivo di appello. Il ricorrente ha fatto riferimento alla ‘condotta processuale dell’imputato’ omettendo di specificare gli elementi di positivo sostegno in cui si sarebbe concretizzata (l’imputato, peraltro, risulta anche assente al processo). Inoltre, quanto alla scelta del rito abbreviato è orientamento consolidato della Corte di legittimità quello secondo cui è illegittima la concessione delle circostanze attenuanti generiche se motivata dalla scelta dell’imputato di accedere al giudizio abbreviato, atteso che la valutazione premiale di tale scelta è già stata posta a fondamento del riconoscimento della diminuzione di pena prevista per il rito alternativo (Sez. 2, n. 24312 del 25/3/2014, Diana, Rv. 260012 – 01; Sez. 4, n. 6220 del 19/12/2008, dep. 12/2/2009, Lanza, Rv. 242861 – 01).
3.2. Il riferimento alla congruità e proporzionalità della pena complessivamente inflitta, in misura prossima ai minimi edittali e con un aumento per la continuazione del tutto contenuto (un mese di reclusione), soddisfa l’onere di motivazione dando ragionevolmente conto dell ‘impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. tanto con riferimento alla pena base che all’aumento operato per la continuazione.
In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005 -01. Da ultimo, Sez. 6, n. 38814 del 11/11/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 38151 del 16/11/2025, Cardamone, non mass.).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende.
Così deciso, li 23 dicembre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME