Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40653 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40653 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a COGNOME per il delitto di cui agli all’art. 495 cod. pen. (fatto commesso i Dominicella il 15 marzo 2019);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, che deduce la violazione degli artt. 495, 496 e 56 cod. pen. e i vizio di motivazione in punto di ricostruzione del fatto e di sua qualificazione giuridica, dissi anche sotto l’egida formale dell’errore di sussunzione, la denuncia di vizi invero non consenti in questa sede, in quanto, tramite la prospettazione – effettuata, peraltro, in maniera del t generica – di un alternativo apprezzamento delle prove rispetto a quello operatone dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, chiede a questa Corte di prendere posizione tra diverse letture del fatto stesso: operazione, invece, quivi preclusa, tanto più in assenza di allegazione specifici, inopinabili e decisivi fraintendimenti di evidenze istruttorie ed in presenza, inve un apparato giustificativo della decisione sorretto da argomentazione condotta nei limiti di un plausibile opinabilità di apprezzamento;
che il secondo motivo, che sviluppa censure in punto di determinazione della pena, non è consentito in questa sede, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità de giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. p con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/201 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto congrua la pena inflitta, peraltro nel minimo edittale, non ave ravvisato alcun elemento positivo atto a giustificarne l’ulteriore mitigazione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 settembre 2023
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Il Prèsidente