Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 75 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 75 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI con parte civile RAGIONE_SOCIALE, costituita con l’AVV_NOTAIO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la memoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; letta la memoria della Parte Civile, rappresentata dall’AVV_NOTAIO. COGNOME, con allegata nota spese;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis , e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale partenopeo che aveva assolto l’imputato dal reato di ricettazione di cover di cellulari con marchi contraffatti per essere il fatto non punibile per la particolare tenuità del fatto.
Nel presentare ricorso per Cassazione, la difesa dell’imputato ha dedotto i seguenti motivi:
2.1 assoluzione perchØ il fatto non sussiste o perchØ non costituisce reato insussistenza dell’elemento soggettivo.
La motivazione fornita dalla sentenza per giustificare il dolo della ricettazione ed escludere la buona fede dell’imputato nell’acquisto dei prodotti contraffatti Ł apodittica, tanto da non giustificare l’affermazione di responsabilità, neppure a livello di prova indiziaria;
2.2 assoluzione perchØ il fatto non sussiste o perchØ non costituisce reatoinsussistenza dell’elemento soggettivo – disciplina dell’errore sul fatto.
La Corte d’appello non ha fornito risposta alla tesi difensiva incentrata sulla sussistenza dell’errore di fatto in ordine alla consapevolezza dell’origine delittuosa della mercanzia;
2.3 in subordine: assoluzione perchØ il fatto non sussiste o perchØ non costituisce reato – insussistenza dell’elemento soggettivo – riqualificazione del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 712 cod. pen..
La Corte d’appello non ha fornito risposta nemmeno alla tesi difensiva dell’incauto
acquisto della mercanzia, in assenza di prova certa della consapevolezza, da parte del Campagna, dell’origine illecita della stessa;
2.4 sulla retrodatazione del fatto/reato – annullamento della impugnata sentenza.
Gli argomenti utilizzati dalla Corte d’appello per disattendere il collegamento, corroborato dalla dichiarazione dell’imputato, tra le fatture e le cover sequestrate, a dimostrazione della (retro)datazione dell’acquisto e quindi del ricevimento della mercanzia, non sono logici e non garantiscono, nella prospettiva del favor rei , il rispetto dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile per genericità dei motivi, da considerarsi altresì non
consentiti e comunque manifestamente infondati. Innanzitutto, i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c) cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione dei cahiers de dolØances presentati alla Corte d’appello; in tale ipotesi i motivi sono ripetitivi, aspecifici e, in definitiva, soltanto apparenti, giacchØ omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01). In aggiunta, pur a fronte di una “doppia conforme”, cioŁ di un complesso decisionale in cui le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell’adozione – da parte di entrambe le sentenze – dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) i motivi di ricorso, lungi dal formulare una critica di legittimità, si limitano (in particolare il primo) a ripercorrere l’analisi delle prove (addirittura trascrivendo estratti di verbale), con una tecnica redazionale che può andare bene per un motivo d’appello, ma che nulla ha a che vedere con quanto necessario per fondare un ricorso per Cassazione. Innanzi a questa Corte – Ł bene ribadire – le uniche critiche formulabili attengono alla correttezza del ragionamento giustificativo della decisione, e non al peso probatorio dei singoli elementi indiziari o probatori. Con l’aggiunta che i parametri della detta valutazione possono essere solamente quelli indicati nella lettera e) del comma 1 dell’art. 606, cod. proc. pen. (mancanza, contraddittorietà e manifesta – e non ‘semplice’ o ‘sola’ o ‘mera’ – illogicità) di talchØ – Ł altro ricorrente insegnamento di questa Corte ( ex multis , Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965 – 01) – la deduzione alternativa di vizi, invece assolutamente differenti, Ł di per sØ indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, segno della natura di merito della doglianza che ad esso solo strumentalmente tenta di agganciarsi. Con la conseguenza che Ł inammissibile (anche perchØ non consentito) il primo motivo di ricorso che non giunge nemmeno ad enucleare ed enunciare il vizio di motivazione che pretende di denunciare.
Ritornando a quanto detto in esordio, i motivi di ricorso, oltre ad essere generici e non consentiti, per le ragioni esposte, sono altresì manifestamente infondati.
2.1 Trattando unitariamente i primi tre (che ‘meritano’ risposta unitaria, per ragioni di economia e di logica espositiva, in quanto attengono all’affermazione di responsabilità), si osserva come la Corte d’appello, confermando la sentenza di primo grado, abbia adeguatamente giustificato la propria decisione, spiegando le ragioni per cui l’imputato, commerciante esperto, non potesse ignorare la natura contraffatta della mercanzia acquistata, la cui documentazione costituisce solo una ‘pezza’, inidonea a mascherare la
piena consapevolezza, da parte dell’acquirente come del venditore, dell’origine illecita, perchØ frutto di contraffazione, delle cover, ciò che impone di escludere tanto la buona fede (su cui la motivazione Ł esplicita, a confutazione del secondo motivo di ricorso) quanto il possibile incauto acquisto (a confutazione del terzo motivo di ricorso).
2.2 Nemmeno il quarto motivo di ricorso Ł consentito: le due istanze giudiziali di merito hanno affrontato e risolto, entrando nel merito, il tema della collocazione cronologica dell’epoca dell’acquisto della mercanzia da parte dell’imputato rispetto alla falsificazione, con argomento solido basato sull’analisi della natura del bene commerciato, soggetto ad obsolescenza e quindi a circolazione quanto mai rapida, per evitare la perdita di valore e conseguentemente di appetibilità della mercanzia.
Si tratta di una motivazione certamente congrua ed immune da illogicità, per questo immune da critiche in questa sede, ove le premesse di fatto di una decisione possono essere sindacate solamente se espresse in una motivazione che, ancora una volta, integri uno dei parametri di sindacato indicati nell’art. 606, lett. e, cod. proc. pen..
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Non consegue invece la condanna al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile. Costituisce infatti principio consolidato che nel giudizio di legittimità, in caso di ricorso dell’imputato rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all’udienza, purchØ abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 – 01). Nel caso concreto la difesa della parte si Ł limitata a presentare conclusioni con richiesta di conferma e di liquidazione di spese ulteriori senza elaborare o fornire alcun reale supporto argomentativo.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione spese avanzata dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE.
Così Ł deciso, 19/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME