Evasione: Inammissibile il Ricorso Basato su Motivi Generici
Il reato di evasione dagli arresti domiciliari continua ad essere al centro di importanti pronunce della Corte di Cassazione. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso basato su motivi generici, che non contesta specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata, è destinato all’inammissibilità. Questo caso offre spunti cruciali per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e la consolidata interpretazione giurisprudenziale in materia.
I Fatti del Caso
Un soggetto, precedentemente condannato dalla Corte d’Appello di Bologna per il reato di evasione, ha presentato ricorso per cassazione. L’imputato basava la sua difesa su tre principali argomentazioni:
1. La presunta assenza di rilevanza penale del fatto, data la breve durata e la minima distanza dell’allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari.
2. La contestazione del trattamento sanzionatorio, in particolare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla valutazione di genericità e manifesta infondatezza di tutti i motivi di ricorso presentati dalla difesa.
Le Motivazioni: Perché il ricorso per evasione è stato respinto?
La Suprema Corte ha analizzato nel dettaglio ciascun motivo, evidenziandone le criticità che ne hanno determinato l’inammissibilità.
Genericità del Primo Motivo sulla Rilevanza del Fatto
Secondo i giudici, il primo motivo era affetto da “genericità assoluta”. La difesa non ha efficacemente contrastato la motivazione della Corte d’Appello, la quale si era uniformata al consolidato orientamento giurisprudenziale. Tale orientamento stabilisce che integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo degli arresti domiciliari. La durata, la distanza percorsa o i motivi dell’allontanamento non assumono alcun rilievo ai fini della configurabilità del reato. La Corte ha sottolineato che non era stata fornita alcuna prova di un’autorizzazione concessa all’imputato.
Inammissibilità delle Censure sul Trattamento Sanzionatorio
Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile. La valutazione circa la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientra nell’apprezzamento di merito del giudice delle fasi precedenti. La Corte di Cassazione può intervenire solo in caso di vizi logici evidenti nella motivazione, che in questo caso non sono stati riscontrati. La Corte d’Appello aveva, infatti, fornito un’adeguata giustificazione per la sua decisione di negare le attenuanti.
Infondatezza della Richiesta di Applicazione dell’Art. 131-bis c.p.
Infine, il terzo motivo è stato considerato ugualmente generico. La Corte di merito aveva già escluso la possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Questa esclusione era motivata sulla base delle modalità della condotta, dei tempi, dei motivi e dell’intensità del dolo. Tali valutazioni, essendo di natura fattuale e non presentando vizi logici, non possono essere rimesse in discussione in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce con fermezza la linea rigorosa della giurisprudenza in materia di evasione. Qualsiasi violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari, anche se di breve durata, è penalmente rilevante. Inoltre, la pronuncia evidenzia l’importanza di redigere ricorsi per cassazione specifici e puntuali, capaci di individuare precisi errori di diritto nella sentenza impugnata, anziché limitarsi a riproporre questioni di merito già adeguatamente valutate nei gradi precedenti. La genericità dei motivi conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Qualsiasi allontanamento dagli arresti domiciliari costituisce reato di evasione?
Sì, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza confermato in questa ordinanza, qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione integra il reato di evasione, a prescindere dalla sua durata, dalla distanza dello spostamento o dai motivi che hanno indotto il soggetto ad allontanarsi.
È possibile contestare in Cassazione la decisione del giudice di non concedere le attenuanti generiche?
No, non se la decisione del giudice di merito è supportata da una motivazione adeguata. La valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è un apprezzamento riservato ai giudici di primo e secondo grado e non può essere riesaminato dalla Corte di Cassazione, se non in presenza di evidenti vizi logici.
Perché il ricorso per la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è stato respinto?
È stato respinto perché ritenuto generico. La Corte d’Appello aveva già escluso l’applicabilità di tale norma con una motivazione basata su elementi di fatto (modalità della condotta, intensità del dolo, motivi), e queste valutazioni non sono sindacabili in sede di legittimità se non presentano palesi illogicità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40536 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40536 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG.19920/25
Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bologna che, contrariamente a quan dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla rilevanza penale del fatto n facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittim secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arre domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza del spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo sta custodiale, evidenziando altresì che alcuna autorizzazione risulta essere stata concess all’imputato per allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari;
ritenuto che il secondo motivo in punto di trattamento sanzionatorio concernend apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte di appell ha fornito adeguata motivazione per giustificare il diniego della circostanza attenu generiche;
ritenuto che anche il terzo motivo in tema di 131-bis cod. pen. appare ugualmente generico avendo la Corte di merito escluso l’oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fa ragione dei tempi, motivi della condotta, ed intensità del dolo, di conseguenza si trat valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettib una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 21 novembre 2025
n