L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: l’inammissibilità del ricorso e le sue dirette conseguenze sulla possibilità di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione. La Suprema Corte, con una decisione netta, ribadisce un principio fondamentale: un ricorso geneticamente viziato non può produrre gli effetti sperati, come quello di guadagnare tempo affinché maturi la prescrizione. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e le importanti statuizioni dei giudici.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso riguarda un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Palermo per un reato contravvenzionale. L’imputato proponeva ricorso per Cassazione basandosi su tre motivi principali: la mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.) e una critica generica sulla determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche.
L’Inammissibilità del Ricorso e la Prescrizione
Il primo motivo, fulcro della decisione, viene giudicato manifestamente infondato. La difesa sosteneva che il termine di prescrizione fosse ormai decorso. Tuttavia, la Cassazione chiarisce un punto essenziale: la prescrizione era maturata dopo la pronuncia della sentenza d’appello. Secondo la Corte, la cosiddetta “genetica inammissibilità del ricorso” impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione. Di conseguenza, non è possibile dichiarare una causa di estinzione del reato (come la prescrizione) che si è verificata successivamente alla sentenza impugnata. In altre parole, un ricorso inammissibile non può essere utilizzato come strumento per “congelare” il processo e attendere la scadenza dei termini.
La Valutazione sulla Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo viene dichiarato inammissibile. La Corte d’Appello aveva già escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. con una motivazione ritenuta logica e congrua dalla Cassazione. I giudici di merito avevano valorizzato elementi negativi quali:
- Le modalità specifiche del fatto;
- L’intensità del dolo;
- Le circostanze del caso (orario notturno e possesso di arnesi da scasso);
- Il carattere reiterativo del reato contravvenzionale.
La Suprema Corte sottolinea che queste sono valutazioni di merito, che non possono essere riesaminate in sede di legittimità se non presentano vizi logici evidenti, cosa che in questo caso non è avvenuta. Pertanto, la decisione della Corte territoriale è stata confermata.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso, dichiarandolo nel suo complesso inammissibile. La motivazione si fonda sulla manifesta infondatezza e genericità delle doglianze. Il principio cardine affermato è che l’inammissibilità del ricorso crea una barriera invalicabile che impedisce al giudice di legittimità di prendere in considerazione eventi successivi alla sentenza impugnata, come la maturazione della prescrizione. La Corte ha inoltre ribadito la propria funzione di giudice di legittimità, che non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sui fatti, se quest’ultima è esente da vizi logici. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende, pari a 3.000,00 euro, è la diretta conseguenza prevista dall’art. 616 c.p.p. per i ricorsi inammissibili.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito: il ricorso per Cassazione non è uno strumento dilatorio. La presentazione di un’impugnazione con motivi palesemente infondati o generici non solo non porta ai risultati sperati, ma comporta conseguenze negative per il ricorrente, inclusa una sanzione pecuniaria. La decisione riafferma la solidità del principio secondo cui la giustizia non può essere paralizzata da impugnazioni pretestuose, e che l’inammissibilità del ricorso blocca ogni ulteriore sviluppo processuale, cristallizzando la situazione giuridica definita nella sentenza precedente.
Se la prescrizione matura dopo la sentenza d’appello, può essere dichiarata in Cassazione?
No, se il ricorso è inammissibile. L’inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto processuale e, di conseguenza, preclude la possibilità di dichiarare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Perché la Corte non ha concesso la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo perché la Corte d’Appello aveva già escluso la tenuità del fatto con una motivazione logica, basata sulle modalità dell’azione (orario notturno, possesso di arnesi da scasso), sull’intensità del dolo e sul carattere reiterativo del reato. Queste sono valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, non viene esaminato nel merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 c.p.p.