Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 47 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FONTANIVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2024 della Corte d’appello di Venezia
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, il quale ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria depositata dall’AVV_NOTAIO nell’interesse del ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Venezia, con la decisione indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 10 aprile 2024.
L’imputato era stato tratto a giudizio per il reato previsto e punito dall’articolo 590 bis cod.pen, per il reato di lesioni stradali in danno di COGNOME NOME. La condotta era ascritta a titolo di colpa per negligenza, imprudenza e imperizia nella circolazione stradale, nonché per violazione degli articoli 7 commi 1 e 14 e 145 comma 2 del Codice della Strada.
In data 6 aprile 2024 la persona offesa querelante formalizzava remissione di querela riconoscendo di essere stata integralmente risarcita, e in data 8 aprile 2024 l’imputato accettava tale remissione.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza impugnata, dichiarava il non luogo a procedere per essere il reato estinto per remissione di querela, condannando il COGNOME al pagamento delle spese processuali; inoltre, disponeva, ai sensi dell’articolo 221, comma 2, Cod. strada, la trasmissione di copia della sentenza, una volta divenuta irrevocabile, al AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE per quanto di competenza.
Avverso tale provvedimento proponeva appello l’imputato, deducendo inosservanza o erronea applicazione di legge per l’applicazione della normativa del Codice della Strada in relazione agli articoli 220 e 222. L’appellante censurava la sentenza sostenendo che nella fattispecie non ricorrevano i presupposti di legge affinché l’Autorità Giudiziaria fosse tenuta a ordinare la trasmissione della sentenza al AVV_NOTAIO, in quanto mancava sia la connessione oggettiva con un reato sia la violazione amministrativa.
La Corte di Appello dichiarava inammissibile l’impugnazione, affermando che il Tribunale non aveva emesso alcuna condanna, prosciogliendo l’imputato per il venir meno della condizione di procedibilità, con la conseguenza che la sentenza era inappellabile da parte dell’imputato; aggiungeva che la trasmissione della sentenza al AVV_NOTAIO costituisse un atto di natura amministrativa, svincolato dall’accertamento di un reato e dovuto in base alla normativa del Codice della Strada.
NOME NOME affida il suo ricorso a due censure.
2.1 Con la prima, lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 591 e 593 cod.proc.pen. .
Il ricorrente censura la sentenza della Corte di Appello nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l’appello contro la sentenza di non luogo a procedere.
L’argomentazione della Corte risulterebbe contraria all’articolo 554 quater, comma 1, lettera b), cod.proc.pen., che prevede espressamente il diritto di appello dell’imputato contro le sentenze di non luogo a procedere, a meno che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, oppure quando la sentenza di non luogo a procedere sia relativa a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.
Sotto il profilo dell’interesse all’impugnazione, il ricorrente evidenzia che l’ordine del Tribunale di trasmissione della sentenza al AVV_NOTAIO sarebbe stato prodromico all’eventuale applicazione di sanzioni amministrative accessorie previste dal Codice della Strada.
Lo specifico interesse dell’imputato all’impugnazione deriverebbe dunque dal fatto che il Tribunale avrebbe illegittimamente applicato la normativa del Codice della Strada sulla connessione della violazione amministrativa con il reato.
2.2 Con la seconda censura il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione agli articoli 220 e 222 del Codice della Strada.
L’art.221, comma 1, Cod. strada legittima il Giudice del processo penale ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione non costituente reato, quando l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione amministrativa per la quale non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta.
Il comma 2 della medesima norma prevede che la competenza del Giudice penale in ordine alla violazione cessa se il procedimento si chiude con l’estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità, disponendo il rinvio all’articolo 220, comma 4, secondo cui l’Autorità Giudiziaria, quando ravvisa solo una violazione amministrativa, rimette gli atti all’ufficio o comando che ha comunicato la notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore.
Nella fattispecie le violazioni amministrative degli articoli 7 e 145 del Codice della Strada erano già state contestate dalla Polizia RAGIONE_SOCIALE e l’imputato aveva regolarmente definito le contravvenzioni con il pagamento delle sanzioni. Dunque non ricorrevano i presupposti di legge affinché l’Autorità Giudiziaria fosse tenuta a ordinare la trasmissione della sentenza al AVV_NOTAIO.
Il ricorrente rileva inoltre che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto doverosa la trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO nel caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, in quanto l’articolo 168 ter, comma 2, cod.pen., prevede espressamente che tale causa di estinzione non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ove previste dalla legge.
Nel processo a carico di COGNOME, tuttavia, l’estinzione del reato è stata dichiarata per il venir meno della condizione di procedibilità a seguito della remissione di querela, e non per esito positivo della messa alla prova.
Le parti hanno depositato requisitoria scritta e memoria, concludendo come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile.
L’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che «per proporre impugnazione occorre avervi interesse»; e infatti, il sistema delle impugnazioni è finalizzato ad ottenere una pronunzia che modifichi o metta nel nulla, in tutto o in parte, una decisione che la parte ritenga erronea e pregiudizievole per i propri interessi, nella prospettiva di un risultato pratico più vantaggioso per l’impugnante.
Nel caso in esame l’interesse prospettato è del tutto assente, anche in astratto.
L’art.224, comma 3, Cod. strada, prevede che il AVV_NOTAIO, nel caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell’imputato, procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria, della sospensione o della revoca della patente, e procede ai sensi degli artt.218 e 219 nelle parti compatibili.
In forza dell’esplicita lettera della disposizione in esame appare evidente che, anche a seguito di estinzione del reato per remissione di querela, spetta al AVV_NOTAIO, nell’esercizio della funzione amministrativa attribuitagli dalla legge, verificare se nel caso concreto ricorrano i presupposti di legge per applicare una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada e, in caso positivo, procedere all’applicazione della sospensione o della revoca della patente di guida, senza essere in ciò vincolato dalla statuizione del giudice di merito.
Dunque è da escludere per l’autorità amministrativa alcun vincolo nell’esito della decisione da adottare, che possa derivare dalla trasmissione disposta da parte del giudice penale.
Tanto si desume anche dal tenore dell’art.221, comma 2, Cod. strada che prevede espressamente che la competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato (o per difetto di una condizione di procedibilità).
Di qui il profilo di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Invero, una volta ricevuta la copia degli atti relativi alla contravvenzione, l’autorità amministrativa valuterà, autonomamente e senza alcun condizionamento derivante dalla pronuncia del giudice penale, se e quale sanzione applicare.
Del tutto priva di fondamento è pertanto la censura secondo cui l’ordine del Tribunale di trasmissione della sentenza al AVV_NOTAIO sarebbe stato prodromico all’eventuale applicazione di sanzioni amministrative accessorie previste dal Codice della Strada.
Manifestamente infondato è il secondo motivo con cui si eccepisce che il giudice penale non avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO, ostandovi gli articoli 220, 221 e 222 Cod. strada .
Questa Corte ha affermato che l’onere del giudice che dichiari, in riferimento ad un reato che comporta quale sanzione accessoria la sospensione della patente di guida, l’estinzione del medesimo per causa di versa da quella della morte del reo, non afferisce ad una pronuncia di natura giurisdizionale, bensì trattasi di un mero adempimento di carattere amministrativo. Si è pure precisato che, una volta pronunciata dal giudice l’estinzione del reato, è onere della cancelleria di trasmettere gli atti al AVV_NOTAIO, indipendentemente da un ordine dato in tal senso dal giudice nella sentenza dichiarativa di estinzione del reato, e se non adempiuto può essere compulsato dalla stessa autorità amministrativa o dal P.M. o anche dal giudice stesso ( Sez. 7, n.741 del 5/10/2011, dep. 2012, non mass.)
La decisione del giudice di merito, è in linea con numerose le decisioni di questa Corte, in cui è stata disposta la trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO, in caso di estinzione del reato per remissione di querela ( ex multis , Sez. 4, n. 18676 del 5/04/2018, non mass.; Sez. 4, n. 16519 del 15/02/2013, non mass.)
La competenza prefettizia, in tal caso, come si è già ricordato, trova fondamento nell’art.224, comma 3, Cod. strada.
Non coglie nel segno l’osservazione secondo cui la suddetta norma non troverebbe applicazione, sostenendosi che per il reato contestato ( art. 590 bis cod.pen.), le sanzioni accessorie della revoca o della sospensione della patente sarebbero subordinate all’accertamento del reato da parte dell’autorità giudiziaria, con sentenza di condanna o di patteggiamento.
Il citato comma 3 dell’art. 224, infatti, prevede che, in caso di estinzione del reato, senza alcuna distinzione di fattispecie criminosa a cui sia ricollegata astrattamente la sanzione accessoria, spetti al AVV_NOTAIO la verifica dei presupposti di legge per l’applicazione di una sanzione amministrativa, senza vincoli, neppure in ordine all’individuazione della sanzione da applicare.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 26/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME