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non luogo a procedere

La sentenza di non luogo a procedere è emessa al termine dell’udienza preliminare qualora il GUP – anche in seguito ad una istruzione probatoria – ritenga o accerti che ci siano degli elementi incompleti o contraddittori riguardo ad una causa di estinzione del reato, di improcedibilità dell’azione, al fatto che non costituisce reato, che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non sussiste. È prevista e disciplinata dall’art. 425 del . Non potrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento debba applicarsi una misura di sicurezza diversa dalla confisca. Il GUP quindi si pronuncerà solo per accertare la sussistenza di elementi per procedere al giudizio dibattimentale. Potrà estendere il suo esame al merito dell’imputazione solo – al fine dell’emissione della sentenza – per comparare le circostanze attenuanti rispetto al fatto ascritto all’imputato. Qualora ritenga che siano prevalenti rispetto all’imputazione potrà pronuciare sentenza.

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