Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16746 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16746 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMOROSO NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Gambia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna del 1/3/2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
Ricorso trattato ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137 dei 2020.
RITENUTO IN FATTO
- La Corte d’appello di Bologna, in data 1 marzo 2022, ha confermato integralmente la pronuncia del giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Parma, e, riconoscendo il vincolo della continuazione tra i fatti sub judice e quelli giudicati dal Tribunale di Monza con sentenza del 4 giugno 2021, ha, per l’effetto, applicato un aumento di mesi uno e giorni 10 di reclusione ed euro duecento di multa sulla pena già comminata dal GUP di Parma
n 9-ti
condannando l’odierno ricorrente alla pena di anni tre, mesi cinque, giorni 10 di reclusione ed euro 14.200 di multa
L’imputato è stato condannato ai sensi degli artt. 81 cod. pen., 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 per aver ceduto a NOME COGNOME sostanza stupefacente nelle date 15/07/2020, 27/07/2020, 12/08/2020 e 20/08/2020.
2.Avverso questo provvedimento l’imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per Cassazione articolato nelle seguenti doglianze.
Nel primo motivo di ricorso si lamenta l’assenza della motivazione e l’illogicità della stessa in relazione alla valutazione del materiale probatorio concernente l’attribuzione dell’utenza 3240458184 all’odierno ricorrente.
Nel secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità dell’imputato in ordine all’episodio di cessione di sostanza stupefacente del 27 luglio 2020.
5.Nel terzo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge e assenza di motivazione relativamente all’omesso riconoscimento della ipotesi di lieve entità disciplinata dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
L’ampio rilievo dato dal ricorrente alla ricostruzione in fatto della vicenda ed alla valutazione del compendio probatorio, censurato sotto il profilo motivazionale, impone il richiamo ad alcuni principi che delimitano l’ambito del giudizio di legittimità.
Innanzitutto, va considerato quanto affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui non è consentito il motivo che deduca la violazione dell’art. 192, cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità; d’altro canto, la riconduzione dei vizi di motivazione alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l’assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai
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vizi risultanti “dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame” [lett. e), laddove, ove fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti (in termini, in motivazione, Sez. u. n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, par. 16.1).
Sotto il profilo del vizio di motivazione, va anche ribadito che al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.
Tutto ciò richiamato, le censure del ricorrente contenute nel primo motivo di ricorso, consistenti nella dedotta carenza di motivazione in ordine al giudizio di attribuibilità dell’utenza telefonica n. 3240458184 al ricorrente, nella misura in cui tendono ad una rivalutazione nel merito della vicenda, non superano il vaglio di ammissibilità del controllo riservato alla Corte.
I giudici di merito, hanno stabilito, infatti, con argomentazioni immuni da vizi logici e in aderenza con le emergenze processuali, che l’utenza telefonica monitorata era originariamente utilizzata a nome di un soggetto tratto in arresto per un episodio di cessione di sostanze stupefacenti insieme ad altri complici, tra cui l’odierno ricorrente; che detta utenza era stata adoperata per conversazioni telefoniche con la ditta “RAGIONE_SOCIALE” e con l’asilo della figlia di NOME COGNOME, donna controllata in compagnia del NOME COGNOME; che sulla post pay della donna erano stati effettuati versamenti di denaro da NOME COGNOME; che la donna conviveva con l’odierno ricorrente; che all’esito di una conversazione intercettata su detta utenza l’odierno ricorrente veniva trovato a casa della donna; che all’esito di un operazione di riscontro in coerenza logica temporale con una conversazione captata il ricorrente era stato trovato in possesso di sostanza stupefacente; che l’utenza in oggetto, effettuava contatti giornalieri con l’utenza in uso della NOME e da ultimo che all’esio· quqst’ultima, durante un 6 14 GLYPH pl Ll wi ta, accesso veniva ivi rinvenuto il NOME in possesso t elefonica n. 3240458184 posta da lui volontariamente in modalità silenziose all’arrivo dei militari.
Da tali elementi la Corte d’appello ha desunto, dunque, con motivazione non apparente e illogica ma dettagliata, articolata e coerente che l’utilizzatore del numero menzionato era proprio il NOME, di cui si era accertata la convivenza con la NOME e che, con tale utenza aveva gestito i traffici illeciti di cui al capo d’imputazione.
41.L.
Inammissibile è anche la seconda censura in cui si deduce il vizio di violazione di legge sotto il profilo della carenza di motivazione.
Giova ricordare che in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell’art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore e, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell’imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote. Sez. 6, Sentenza n. 27434 del 14/02/2017 Ud. (dep. 01/06/2017), Albano, Rv. 270299 – 01.
Facendo corretta applicazione di tale principio la Corte d’appello ha illustrato dettagliatamente ed in maniera immune dalle censure sollevate le ragioni per le quali dalle conversazioni captate era possibile desumere la responsabilità dell’imputato per l’episodio di cessione del 27 luglio 2020.
Dalle fonie era emerso che in occasione del versamento di 400 euro effettuato dal COGNOME in favore del NOME in data 25.7.2020 vi era stata, alle 12,35, una contestuale telefonata nella quale NOME, comunicando di aver accreditato la cifra chiedeva al NOME “hai altro tipo di roba?”; alle ore 17,16 della medesima giornata NOME chiamava nuovamente l’imputato chiedendo ” hai quella forte?”; il giorno seguente in un’ulteriore conversazione il COGNOME invitava il suo interlocutore a ricordare di “preparare bene perché l’altra volta puzzava”.
Che le conversazioni si riferissero al pagamento di 400 euro avvenuto per una precedente consegna, ad un nuovo ordinativo di sostanza stupefacente della quale si chiedeva un confezionamento più accurato, la Corte d’appello, lo ha desunto, con motivazione immune dai vizi dedotti, dall’oggettivo accertamento delle ripetute forniture intercorse tra il Sameth e il NOME precedute da conversazioni aventi identico contenuto di quelle poste a sostegno del giudizio di responsabilità del contestato episodio del 27 luglio 2020.
5.Anche l’ultimo motivo di ricorso va considerato inammissibile.
Va ribadito il principio in base al quale in tema di sostanze stupefacenti, ai fini dell’inquadramento del fatto ai sensi dell’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento
dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità. (Sez. 4, n. 6732 del 22/12/2011, Rv. 251942 – 01).
In proposito la Corte territoriale, nell’escludere il riconoscimento della fattispecie di cui alla norma invocata, ha fatto riferimento, con ragionamento congruo e privo di aporie logico giuridiche e tale da resistere alle censure del tutto generiche e, comunque, di puro fatto di parte ricorrente, un contesto organizzato di smercio di stupefacente in cui l’imputato aveva il compito di rifornire il NOME, che a sua volta rivendeva a terzi la sostanza stupefacente; le plurime cessioni e i quantitativi complessivi di sostanza smerciata.
6.Per queste ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Così deciso il 07/03/2023