Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16755 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16755 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAROVIGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.1, 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall’art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n, 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata e dell’AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 22/10/2021, pronunciando sull’appello proposto dall’odierno ricorrente NOME COGNOME e sull’impugnazione del PG che aveva presentato ricorso per Cassazione convertito in appello ai sensi dell’art. 580 cod. proc. pen., rideterminava la pena inflitta all’imputato con la sentenza del tribunale di Brindisi in composizione monocratica del 7/6/2019, esclusa l’operatività della recidiva, in anni tre di reclusione ed euro 1200 di multa confermandone l’affermazione di responsabilità per il reato di furto aggravato e continuato di energia elettrica accertato in Ostuni il 10/2/2017 dichiarando il COGNOME interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni 5.
Il giudice di primo grado riconosciute all’imputato le circostanze aggravanti contestate e la recidiva lo aveva condannato alla pena di mesi 20 di reclusione ed euro 1800 di multa.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il COGNOME, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. la violazione dell’art. 584 cod. proc. pen., per l’omessa notificazione all’imputato dell’impugnazione proposta dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce.
Ricorda il ricorrente che l’art. 584 cod. proc. pen., nel disporre che l’atto di impugnazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è comunicato al pubblico ministero ed è notificato alle parti private senza ritardo, intende garantire al soggetto che non abbia proposto nei termini l’impugnazione la possibilità di avvalersi del gravame incidentale, al fine di contrastare la pretesa principale che nei suoi confronti sia stata avanzata dalla parte contrapposta.
Nel caso di specie il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, ricorso che ai sensi dell’art. 580 cod. proc. pen. veniva convertito in appello.
Tale impugnazione non veniva mai notificata né all’imputato, anch’egli appellante, né al difensore.
Orbene, il ricorrente ricorda che l’omessa notifica dell’atto d’impugnazione del pubblico ministero all’imputato non costituisce causa di nullità, né d’inammissibilità dell’impugnazione perché, sebbene l’omissione di tale incombente comporti la mancata decorrenza del termine concesso dalla legge per proporre appello incidentale, la disposizione dell’art. 584 cod. proc. pen. tende a garantire alla parte, che non abbia proposto nei termini impugnazione, la possibilità di avvalersi di tale
mezzo di gravame incidentale. Difatti questa Corte ha statuito che “l’appello incidentale del pubblico ministero non è inammissibile nel caso di omessa notificazione all’imputato appellante, la quale non determina la nullità della sentenza di appello, in quanto non incide in alcun modo sulle prerogative difensive dell’imputato medesimo che ha piena conoscenza del contenuto dell’atto della parte pubblica attraverso il contraddittorio instauratosi nel giudizio di secondo grado”.
Tuttavia, sottolinea il ricorrente che nel caso che ci occupa la decisione del procedimento è avvenuta nella forma stabilita dall’articolo 23 cc. 1 d.l. n.149/2020 convertito nell’art. 23 bis 1.176/2020, ossia in camera di consiglio sulle conclusioni formulate in forma scritta dalle parti e che in quelle del Procuratore Generale non vi era alcun riferimento all’impugnazione formulata dal proprio ufficio, ma una richiesta di conferma della sentenza di primo grado. Anzi, sulla entità della pena, il P.G. nella memoria conclusiva, scriveva “Si condivide anche la determinazione della pena irrogata, sufficientemente motivata quanto all’aumento operato per la recidiva contestata, atteso il riferimento alle modalità del fatto, all’entità del dan economico arrecato ed alla fornitura già distaccata per una precedente morosità”.
Ragione per la quale risulterebbe palesemente violata la garanzia riconosciuta all’imputato dall’art.584 cod. proc. pen., il quale non ha potuto interloquire sulle ragioni contenute in un atto di impugnazione mai conosciuto alla parte
Inoltre, ritiene il ricorrente che, non avendo l’ufficio del Procuratore Generale reiterato nelle proprie richieste conclusive le ragioni contenute nell’atto di impugnazione, chiedendo soltanto la conferma della decisione del giudice di prime cure, abbia, in questo modo, implicitamente, rinunziato all’atto di impugnaziome stesso.
Chiede, pertanto, annullarsi al sentenza impugnata.
- Le parti hanno concluso come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di doglianza sopra illustrato è fondati e pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio di appello.
Il giudice del rinvio valuterà anche la presenza della condizione di procedibilità alla luce dell’entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta “riforma Cartabia”) che ha previsto che il reato di cui all’imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte.
Ed invero come fondatamente rileva il ricorrente questa Corte di legittimità con la ricordata Sez. 2, n. 38827 del 4/7/2019; M., Rv. 277096 (conf. Sez. 4, n. 3481 del 12/12/2007, dep. 2008, Sturba, Rv. 239028 ha affermato il principio che,
anche se non messone a conoscenza attraverso la notificazione, l’imputato appellante appena conoscenza del contenuto dell’appello incidentale del pubblico ministero attraverso il contraddittorio che si instaura nel giudizio di secondo grado.
Tale affermazione tuttavia va contemperata con quelle che sono le caratteristiche proprie del cosiddetto giudizio a trattazione scritta.
Tale conoscenza evidentemente si sarebbe realizzata laddove il Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte avesse quantomeno richiamato il petitum della propria impugnazione avverso la sentenza di primo grado.
Ciò, tuttavia, non è avvenuto in quanto, come ricorda il ricorrente e come si evince dagli atti le conclusioni scritte rese dal procuratore generale nel giudizio di gravame di merito in data 8/10/2021 non vi fanno alcun riferimento ed anzi con lei stesse si chiede la conferma della pena irroqata con la sentenza di primo grado.
Si è realizzata, pertanto, la violazione del diritto di difesa lamentata dalla difesa dell’imputato che non è stata messa in condizione di interloquire sulla richiesta contenuta nel ricorso per Cassazione del Procuratore generale poi convertito in appello che, come si legge a pag.3 della sentenza impugnata ha trovato ampio accoglimento in termini di rideterminazione della pena irrogata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Lecce per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 2 marzo 2023
Il Conigliere este sore
GLYPH
Il Conigliere este sore
GLYPH
Il Presidente