Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37437 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37437 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Bacau (Romania) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/06/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le
richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna dichiarava il riconoscimento, agli effetti del d.lgs. n. 161 del 2010, della sentenza rumena, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione per i reati di traffico di influenze illecite, riciclaggio, falsità amministrativi e traffico di documenti falsi.
Secondo la Corte di appello, i fatti per i quali NOME era stato condannato erano previsti come reato anche dalla legge italiana.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’interessato, denunciando i motivi di annullamento, di segu sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 25 Cost., 733 e 735 cod. proc. pen.
A fronte delle eccezioni sollevate dalla difesa sulla mancata corrispondenza tra i reati indicati nel certificato e quelli oggetto di condanna, la Corte di ha accolto soltanto quella relativa al reato di corruzione (correttamente qualificato come traffico illecito di influenze), ma non pronunciandosi su quella relativa ai reati di falso.
La condanna invero aveva ad oggetto il reato di falsità in scrittura privata, reato in Italia depenalizzato e che non poteva pertanto dar luogo ad esecuzione in Italia della relativa pena.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La censura difensiva investe il tema del requisito della c.d. “doppia i ncri mina bili tè”.
Come si evince dalla descrizione dei fatti, il ricorrente è stato condannato in Romania sia per il traffico di influenze illecite sia per aver, al fine di occultar proventi illeciti ditale reato, trasferito il denaro ricevuto su conti di terze person alle quali aveva fatto firmare nel novembre 2013 un contratto di prestito e la ricevuta di restituzione che attestavano false circostanze.
Per tali fatti il ricorrente è stato condannato per i reati di traffico di influe illecite (art. 291 del codice penale rumeno), di riciclaggio (art. 49 del codice penale rumeno) e di falsità in scrittura privata (art. 322 del codice penale rumeno).
Effettivamente in ordine alle condotte così descritte di falso difetta il requisito della doppia incriminabilità, in quanto i reati di cui all’art. 485 e 489 cod. pen. (p la parte relativa alle falsità in scrittura privata) sono stati depenalizzati.
Va escluso altresì che l’uso dei documenti falsi in esame possa rientrare nella fattispecie di “traffico di documenti falsi” per i quali, ai sensi dell’art. 11 d.lg 210 del 2010, non rileva la doppia incriminabilità (le autorità rumene hanno, sbarrato la relativa casella del modulo m.a.e.).
Indipendentemente dalla nozione di “traffico”, va osservato che, benché la versione in lingua italiana della decisione quadro 2002/584/GAI faccia riferimento soltanto a “documenti falsi”, senza specificarne la tipologia, le versioni inglese e tedesca sono più chiare nel riferire il traffico ai documenti “amministrativi” falsificati.
3. Ne consegue dunque l’annullamento della sentenza impugnata.
In sede di rinvio va rammentato che, in caso di riconoscimento parziale della sentenza trasmessa dallo Stato membro di condanna, va attuata la procedura prevista dall’art. 1, comma 3, d.lgs. 161 del 2010 (Sez. 6, n. 42854 del 17/10/2023).
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito (ovvero quelli previsti dall’art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005, richiamati dall’art. 12, comma 10, d.lgs. n. 161 del 2010).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005.
Così deciso il 09/10/2024.