La determinazione della pena è uno dei momenti più delicati del processo penale. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 28813/2024) ci offre l’occasione per approfondire il concetto di discrezionalità del giudice e i limiti entro cui un imputato può contestare la quantificazione della sanzione. Il caso riguarda un ricorso giudicato inammissibile perché basato su una contestazione generica della misura della pena, ribadendo un principio consolidato nella giurisprudenza.
I Fatti del Ricorso
Il ricorrente si era rivolto alla Suprema Corte lamentando il mancato riconoscimento della riduzione della pena nella sua massima estensione. In pratica, pur avendo ottenuto il riconoscimento delle attenuanti generiche con un giudizio di prevalenza sulle aggravanti, l’imputato riteneva che lo ‘sconto’ di pena applicato dalla Corte d’Appello di Milano fosse stato troppo esiguo.
La doglianza, quindi, non verteva su un errore di diritto o su un vizio di motivazione specifico, ma si concentrava esclusivamente sulla misura della diminuzione della pena, considerata non adeguata.
La Discrezionalità del Giudice Secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha richiamato la sua costante giurisprudenza sul tema. Il principio cardine è che la graduazione della pena, inclusi gli aumenti per le aggravanti e le diminuzioni per le attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (cioè il giudice del primo e del secondo grado di giudizio).
Questa discrezionalità del giudice non è arbitraria, ma deve essere esercitata nel rispetto dei parametri fissati dagli articoli 132 e 133 del codice penale. Tali articoli impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole, basandosi su una serie di indici come la natura del reato, i motivi, il carattere del reo e la sua condotta.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda sulla genericità del motivo di ricorso. L’imputato non ha evidenziato una violazione di legge o un difetto logico nella motivazione della sentenza impugnata, ma si è limitato a contestare l’esito della valutazione discrezionale del giudice. Secondo la Cassazione, un ricorso così formulato non può essere accolto, poiché si tradurrebbe in una richiesta di una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità.
La Corte ha quindi stabilito che, essendo la decisione sulla pena frutto di una valutazione discrezionale e adeguatamente motivata in base ai principi di legge, non è possibile contestarla in Cassazione con argomentazioni generiche. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un importante principio processuale: non basta essere insoddisfatti dell’entità della pena per poter ricorrere in Cassazione. È necessario, invece, individuare vizi specifici nella sentenza, come un’errata applicazione della legge o una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. La discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena è un potere ampio, ma non illimitato, che trova il suo fondamento e i suoi correttivi nella legge. Per gli operatori del diritto, ciò significa che l’atto di appello o di ricorso deve essere redatto con estrema cura, focalizzandosi su profili giuridici concreti piuttosto che su mere lamentele riguardo alla severità della sanzione.
È possibile contestare in Cassazione una pena ritenuta troppo alta, anche se sono state concesse le attenuanti?
No, non se la contestazione è generica. La Corte ha stabilito che la quantificazione della pena è una decisione discrezionale del giudice di merito. Un ricorso è ammissibile solo se denuncia specifici errori di legge o vizi logici nella motivazione, non semplicemente se si contesta l’entità della riduzione di pena.
Cosa significa ‘discrezionalità del giudice’ nella determinazione della pena?
Significa che il giudice, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge per un certo reato, ha il potere di stabilire la pena concreta valutando la gravità del fatto e la personalità dell’imputato, secondo i criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.