DASPO urbano: la Cassazione conferma la linea dura sui ricorsi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale nel processo penale: il ricorso in sede di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. Il caso in esame riguarda la violazione di un DASPO urbano, una misura che vieta l’accesso a determinate aree, e la conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato dall’imputato. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le importanti conclusioni della Suprema Corte.
I fatti del caso: la violazione del divieto di accesso
Un uomo, già destinatario di un provvedimento amministrativo definitivo che gli vietava l’accesso a specifiche zone, veniva sorpreso dalle forze dell’ordine all’interno dell’area di parcheggio di una clinica, in palese violazione della misura restrittiva. Per questo motivo, veniva condannato sia in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari, sia in secondo grado dalla Corte di Appello. La difesa dell’imputato decideva quindi di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge da parte dei giudici di merito.
L’analisi del ricorso e la questione del DASPO urbano
Il ricorso si fondava su un unico motivo, che la Suprema Corte ha giudicato non ammissibile. Secondo i giudici, le argomentazioni difensive non erano altro che una riproposizione di censure già esaminate e correttamente respinte nei precedenti gradi di giudizio. In sostanza, l’imputato non ha sollevato specifiche critiche alla sentenza d’appello, ma ha tentato di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha sottolineato come la sentenza impugnata avesse chiaramente evidenziato che l’imputato era stato colto in flagranza di reato, rendendo le prove a suo carico evidenti.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per diverse ragioni convergenti. In primo luogo, ha evidenziato la natura meramente riproduttiva e generica dei motivi di ricorso, che non si confrontavano criticamente con la decisione della Corte d’Appello. In secondo luogo, ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge.
Inoltre, la Corte ha richiamato un’importante pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 47/2024), che aveva già giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sulla norma che istituisce il cosiddetto DASPO urbano (art. 10, comma 2, D.L. 14/2017). Questo passaggio ha definitivamente chiuso la porta a eventuali contestazioni sulla validità della norma stessa.
Le conclusioni: inammissibilità e condanna alle spese
Sulla base di queste considerazioni, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo è tenuto a sostenere i costi del procedimento. Di conseguenza, l’uomo è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione rafforza il principio secondo cui l’accesso alla Suprema Corte deve essere riservato a questioni di puro diritto, scoraggiando impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
È possibile presentare in Cassazione le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito?
No, la Cassazione ha chiarito che un ricorso è inammissibile se si limita a riproporre censure già vagliate e disattese, senza una critica specifica e pertinente alla motivazione della sentenza impugnata.
La norma che sanziona la violazione del cosiddetto DASPO urbano è costituzionalmente legittima?
Sì, secondo quanto richiamato nell’ordinanza, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 47/2024, ha già dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento a tale norma.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, poiché si riconosce una colpa nella presentazione di un’impugnazione priva dei presupposti di legge.