Danno di Speciale Tenuità: Perché non si Applica alla Rapina con Violenza
L’applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità è spesso oggetto di dibattito, specialmente in relazione a reati complessi come la rapina. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: nella valutazione di questo sconto di pena per il reato di rapina, il modesto valore economico del bottino non può cancellare la gravità della violenza esercitata sulla vittima. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso presentato da un uomo condannato in primo e secondo grado, presso il Tribunale di Forlì e la Corte d’Appello di Bologna, per i reati di rapina e lesioni personali. La difesa dell’imputato aveva richiesto il riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall’articolo 62, n. 4 del codice penale, sostenendo che il pregiudizio economico causato fosse di lieve entità.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano respinto tale richiesta, confermando la condanna. L’imputato ha quindi deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge proprio in relazione al mancato riconoscimento della suddetta attenuante.
La Decisione sul Danno di Speciale Tenuità
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione dei giudici di merito. I giudici supremi hanno chiarito che la Corte d’Appello ha correttamente negato l’attenuante, non limitandosi a considerare il valore dei beni sottratti (circa 700 euro), ma valutando la condotta nel suo complesso.
Il punto centrale della decisione risiede nella natura ‘plurioffensiva’ del reato di rapina. Questo reato, infatti, non lede soltanto il patrimonio della vittima, ma anche e soprattutto la sua libertà e la sua integrità fisica e morale. Di conseguenza, la valutazione sulla tenuità del danno non può essere meramente patrimoniale.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando un consolidato principio di diritto, già espresso in una precedente sentenza (Cass. n. 28269/2023). Secondo tale principio, per configurare l’attenuante del danno di speciale tenuità nel delitto di rapina, non basta che il valore del bene sottratto sia modestissimo.
È necessario, infatti, procedere a una valutazione globale che tenga conto di tutti gli effetti dannosi della condotta, inclusi quelli legati alla lesione della persona. L’uso della violenza o della minaccia, elementi costitutivi della rapina, produce un danno alla sfera personale della vittima che spesso è ben più grave del danno patrimoniale. Nel caso di specie, l’azione predatoria era stata realizzata mediante una minaccia a mano armata, un fattore che aggrava ulteriormente la lesione all’integrità morale e alla libertà della vittima, rendendo impossibile qualificare il danno complessivo come di ‘speciale tenuità’.
Le Conclusioni
L’ordinanza della Cassazione rafforza un importante principio di giustizia: la tutela della persona prevale sempre sulla tutela del patrimonio. Nel contesto di un reato violento come la rapina, non è possibile concedere sconti di pena basandosi unicamente sul valore esiguo del bottino. La violenza e la paura inflitte alla vittima costituiscono un danno non patrimoniale grave, che impedisce l’applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità. Questa decisione serve come monito, sottolineando che la gravità di un reato si misura non solo da ciò che viene sottratto, ma anche e soprattutto dal modo in cui viene perpetrato e dalle conseguenze che produce sulla vittima.
Quando si può applicare l’attenuante del danno di speciale tenuità nel reato di rapina?
L’attenuante può essere applicata solo se, oltre al modestissimo valore del bene sottratto, anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona (violenza, minaccia, impatto psicologico) sono di lieve entità. La sola tenuità del danno patrimoniale non è sufficiente.
Perché il valore basso dei beni rubati non è bastato per ottenere la riduzione di pena?
Perché la rapina è un reato ‘plurioffensivo’, che lede sia il patrimonio sia l’integrità fisica e morale della vittima. I giudici hanno ritenuto che la violenza e la minaccia a mano armata utilizzate nell’azione costituissero un danno alla persona talmente significativo da escludere la possibilità di considerare il danno complessivo come di lieve entità, a prescindere dal valore di 700 euro dei beni sottratti.
Cosa significa che la rapina è un reato ‘plurioffensivo’?
Significa che il reato offende e danneggia più beni giuridici tutelati dalla legge. Nel caso della rapina, non viene leso solo il ‘patrimonio’ (attraverso la sottrazione dei beni), ma anche la ‘libertà’ e l’ ‘integrità fisica e morale’ della persona che subisce la violenza o la minaccia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35193 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35193 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FRATTAMAGGIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME, per il tramite del proprio difensore, impugna a sentenza in data 20/09/2023 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza in data 30/11/2021 del Tribunale di Forlì, che lo aveva condannato per il reato di rapina e lesioni personali.
Deduce:
Violazione di legge in relazione all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen..
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile.
La Corte di appello ha negato detta attenuante valorizzando la gravità della condotta e della violenza esercitata, così facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale «In tema di circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, la sua configurabilità in relazione al delitto di rapina non postula il solo modestissimo valore del bene mobile sottratto, essendo necessario valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui la violenza o la minaccia sono state esercitate, attesa la natura plurioffensiva del ‘delitto, lesivo non solo del patrimonio, ma anche della libertà e dell’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale era stata esclusa tale attenuante sul duplice rilievo che il danno cagionato alla persona offesa, cui erano stati sottratti beni del valore di 700,00 euro, non fosse di lieve entità indipendentemente dalla capacità della predetta di sopportarlo e che l’azione predatoria era stata realizzata mediante minaccia a mano armata)», (Sez. 2 – , Sentenza n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 – 01).
Per quanto esposto, il ricorso deve essere dischiarato inanhmissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dèlla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paOamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
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Il Consigliere Estensore
Il Presidente