Contestazione suppletiva: il potere del PM non può essere limitato dal giudice
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 16163 del 2024, ha riaffermato un principio cardine del processo penale: il potere del Pubblico Ministero di effettuare una contestazione suppletiva durante il dibattimento. Questa pronuncia chiarisce che il giudice non può anticipare una declaratoria di improcedibilità se l’accusa intende modificare l’imputazione con un’aggravante che incide proprio sulle condizioni di procedibilità. Analizziamo insieme questo importante caso.
I Fatti del Caso
Il procedimento riguardava un imputato accusato di furto di energia elettrica, aggravato dall’uso di un mezzo fraudolento. Durante il dibattimento, a seguito dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia, il reato contestato era diventato procedibile a querela di parte. Poiché la società fornitrice di energia elettrica non aveva sporto querela, la difesa dell’imputato ha chiesto una sentenza di non doversi procedere.
Di fronte a questa situazione, il Pubblico Ministero in udienza ha manifestato la volontà di procedere a una contestazione suppletiva, aggiungendo un’ulteriore aggravante: quella di aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio (art. 625, co. 1, n. 7, c.p.). Tale aggravante avrebbe reso il reato nuovamente procedibile d’ufficio, superando così l’ostacolo della mancanza di querela.
La Decisione del Tribunale
Il Tribunale di Siracusa ha rigettato la richiesta del Pubblico Ministero, ritenendola tardiva. Secondo il giudice di primo grado, una volta decorsi i termini per la presentazione della querela, non era più possibile per l’accusa modificare l’imputazione per ‘salvare’ il processo. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità del reato per difetto di querela, senza nemmeno valutare la nuova contestazione.
L’Analisi della Corte di Cassazione sulla contestazione suppletiva
La Procura ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, lamentando un’errata applicazione della legge penale. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando la sentenza del Tribunale e fornendo chiarimenti fondamentali sul potere di contestazione suppletiva.
La Corte ha stabilito che la modifica dell’imputazione, ai sensi degli artt. 516 e 517 del codice di procedura penale, è un potere esclusivo del Pubblico Ministero, inerente all’esercizio obbligatorio dell’azione penale sancito dall’art. 112 della Costituzione. Il giudice non ha alcuna facoltà di sindacare preventivamente l’ammissibilità o la tempestività di tale contestazione.
Il Potere-Dovere del Pubblico Ministero
Secondo la Cassazione, il P.M. può effettuare nuove contestazioni fino alla chiusura dell’istruttoria dibattimentale. Questo potere non è limitato dal fatto che gli elementi a sostegno della nuova aggravante fossero già noti fin dall’inizio delle indagini. Il P.M. può rimediare a un errore, a un’inerzia o semplicemente compiere una diversa valutazione discrezionale nel corso del dibattimento.
Il Tribunale, negando al P.M. la possibilità di esercitare questo potere, si è arrogato una facoltà che la legge non gli riconosce, violando le norme che disciplinano l’esercizio dell’azione penale e il principio del contraddittorio.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla netta distinzione dei ruoli nel processo accusatorio. Il P.M. è il dominus dell’azione penale e ha il potere-dovere di adeguare il capo d’imputazione a quanto emerge dagli atti. Il ruolo del giudice non è quello di bloccare l’azione dell’accusa, ma di decidere nel merito dell’imputazione come formulata, una volta che questa è stata cristallizzata. La decisione del Tribunale di pronunciare una sentenza di improcedibilità de plano, ignorando l’incidente processuale sollevato dal P.M., ha determinato una nullità di ordine generale per violazione dei diritti dell’accusa.
La Corte ha sottolineato che l’art. 129 c.p.p. (obbligo della declaratoria di determinate cause di non punibilità) non conferisce al giudice un potere autonomo di giudizio che possa scavalcare le dinamiche processuali, ma presuppone un esercizio della giurisdizione nel pieno rispetto del contraddittorio. Interrompendo prematuramente il processo, il Tribunale ha leso questo principio fondamentale.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti a un diverso giudice del Tribunale di Siracusa per la prosecuzione del giudizio. La sentenza riafferma con forza che il potere di contestazione suppletiva del P.M. è un pilastro del sistema processuale. Il giudice, una volta effettuata la nuova contestazione, ha l’obbligo di pronunciarsi sulla nuova imputazione, garantendo all’imputato i necessari termini a difesa previsti dall’art. 519 c.p.p., ma non può in alcun modo impedire l’esercizio di tale prerogativa dell’accusa. Questa decisione rappresenta un importante monito a non anticipare verdetti processuali prima che tutte le questioni, inclusa la corretta formulazione dell’accusa, siano state definite.
Il giudice può dichiarare l’improcedibilità per mancanza di querela se il PM intende contestare un’aggravante che renderebbe il reato procedibile d’ufficio?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il giudice non può impedire l’esercizio del potere del Pubblico Ministero di effettuare una contestazione suppletiva. Deve attendere che il PM formuli la nuova accusa e solo dopo decidere sulla base dell’imputazione finale, garantendo il contraddittorio.
Fino a quale momento del processo il Pubblico Ministero può effettuare una contestazione suppletiva?
Il Pubblico Ministero può procedere alla modifica dell’imputazione o alla contestazione di una nuova circostanza aggravante dopo l’apertura del dibattimento e prima della chiusura dell’istruttoria dibattimentale.
Il giudice deve autorizzare la contestazione di una circostanza aggravante da parte del PM?
No. L’art. 517 del codice di procedura penale stabilisce che il PM ‘contesta’ l’aggravante all’imputato. A differenza della contestazione di un fatto nuovo (art. 518 c.p.p.), non è richiesta né l’autorizzazione del giudice né il consenso dell’imputato.