Contestazione Suppletiva: la Cassazione conferma il potere del PM di modificare l’accusa
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 16155/2024) ha fatto luce su un tema cruciale della procedura penale: la contestazione suppletiva. Questa decisione chiarisce che il Pubblico Ministero (PM) ha il potere-dovere di modificare il capo d’imputazione durante il processo, anche quando un cambiamento normativo ha alterato la procedibilità del reato. La pronuncia sottolinea come il giudice non possa dichiarare tardiva tale modifica, riaffermando i principi fondamentali del processo accusatorio.
Il caso: furto di energia e la Riforma Cartabia
Il procedimento nasceva da un’accusa di furto di energia elettrica, aggravato dall’uso di mezzi fraudolenti. L’imputata, intestataria di un’utenza, era accusata di aver manomesso il contatore per ridurre la registrazione dei consumi. Durante il dibattimento, è entrata in vigore la Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), che ha trasformato il reato di furto semplice (art. 624 c.p.) da procedibile d’ufficio a procedibile a querela di parte.
Nel caso specifico, la società erogatrice dell’energia elettrica, persona offesa dal reato, non aveva sporto querela. Di fronte a questa situazione, che avrebbe portato a una declaratoria di improcedibilità, il PM in udienza ha chiesto di modificare l’imputazione. L’obiettivo era effettuare una contestazione suppletiva aggiungendo un’ulteriore aggravante: quella prevista dall’art. 625, n. 7, c.p., per aver sottratto un bene destinato a pubblico servizio. La presenza di questa aggravante avrebbe reso il reato nuovamente procedibile d’ufficio, superando l’ostacolo della mancanza di querela.
Il Tribunale, tuttavia, ha rigettato la richiesta del PM, considerandola tardiva, e ha dichiarato l’improcedibilità del reato per difetto di querela. La Procura ha quindi presentato ricorso in Cassazione.
Il potere del PM nella contestazione suppletiva
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, annullando la sentenza del Tribunale. I giudici supremi hanno chiarito che il potere del PM di procedere a nuove contestazioni durante il dibattimento (art. 517 c.p.p.) è un’espressione diretta del principio costituzionale di obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.).
Il giudice del dibattimento non può esercitare un sindacato preventivo sull’ammissibilità della contestazione, né può negare al PM il compimento di questo atto definendolo tardivo. Effettuare una nuova contestazione è un potere esclusivo dell’accusa, per il quale non è richiesto né il consenso dell’imputato né l’autorizzazione del giudice. L’unica prerogativa del giudice è garantire il diritto di difesa dell’imputato, concedendogli un termine a difesa come previsto dall’art. 519 c.p.p.
La contestazione suppletiva e il mutamento del regime di procedibilità
La Corte ha specificato che la modifica del regime di procedibilità, introdotta dalla Riforma Cartabia, non estingue il potere del PM di adeguare l’imputazione ai fatti emersi. L’azione penale era stata correttamente esercitata secondo le norme vigenti all’epoca. L’intervento successivo del PM, volto a contestare un’aggravante che assicura la procedibilità d’ufficio, è legittimo e necessario per garantire la piena corrispondenza tra l’accusa e la realtà processuale.
Rifiutare la contestazione suppletiva equivarrebbe a limitare ingiustificatamente l’esercizio dell’azione penale, costringendo il giudice a decidere su un’imputazione non più completa o attuale. La Corte ha ribadito che il processo deve basarsi sulla regiudicanda, ovvero sull’imputazione come risulta dall’ultimo legittimo esercizio del potere di contestazione da parte del PM.
Le motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su principi consolidati. Ha ribadito che il potere del PM di modificare l’imputazione ai sensi degli artt. 516 e 517 c.p.p. è un elemento fisiologico del sistema accusatorio. Tale potere non incontra limiti temporali specifici, se non quello della chiusura dell’istruttoria dibattimentale. Il giudice non può, arrogandosi un potere non previsto dalla legge, bloccare la contestazione suppletiva di un’aggravante, rilevandone una presunta tardività. L’errata decisione del Tribunale ha comportato una nullità di ordine generale, avendo leso il diritto del PM all’esercizio dell’azione penale e violato i principi del contraddittorio. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con la restituzione degli atti al Tribunale per la prosecuzione del giudizio sulla base della nuova e corretta imputazione.
Le conclusioni
Questa sentenza riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il Pubblico Ministero è il dominus dell’azione penale e il suo potere di formulare e modificare le accuse non può essere indebitamente compresso dal giudice. La decisione del Tribunale di dichiarare il processo improcedibile sulla base dell’imputazione originaria, ignorando la legittima richiesta di contestazione suppletiva, è stata considerata un errore di diritto. Il processo penale deve evolversi in base a ciò che emerge in dibattimento, e il PM ha il potere-dovere di adeguare l’accusa per assicurare che il giudice si pronunci sulla fattispecie completa, garantendo al contempo i pieni diritti di difesa all’imputato.
Il Pubblico Ministero può aggiungere una circostanza aggravante durante il processo?
Sì, il Pubblico Ministero ha il potere, previsto dall’art. 517 del codice di procedura penale, di effettuare una contestazione suppletiva per aggiungere una circostanza aggravante emersa durante il dibattimento. Il giudice non può impedirlo.
Cosa succede se una legge cambia la procedibilità di un reato da d’ufficio a querela durante un processo?
Se la querela non è stata presentata, il PM può legittimamente modificare l’imputazione (contestazione suppletiva) aggiungendo un’altra aggravante che renda il reato nuovamente procedibile d’ufficio, permettendo così la prosecuzione del processo.
Può un giudice considerare ‘tardiva’ la richiesta del PM di modificare un’accusa?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice non ha il potere di negare la contestazione suppletiva del PM giudicandola tardiva. Il potere di modificare l’accusa è esclusivo del PM e deve essere esercitato prima della chiusura dell’istruttoria dibattimentale. Il giudice deve solo garantire all’imputato un termine per preparare la propria difesa.